Verifica periodica nazionale
VERIFICAZIONE PERIODICA
La prima verificazione periodica deve essere eseguita, ai sensi dall'art. 4, comma 3, del D.M. 93/2017, secondo le periodicità previste nell’allegato IV a decorrere dalla data della messa in servizio dello strumento e, comunque, da non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare.(mod. 02 – carburanti e mod 03 – altri strumenti).
Metodo di calcolo per l'esecuzione della prima verifica periodica.
Per determinare la data utile per sottoporre lo strumento alla prima verifica periodica si devono tenere in considerazione l'anno della marcatura metrologica e la data di messa in servizio dello strumento stesso.
Se lo strumento viene messo in servizio entro due anni della marcatura metrologica, la prima verifica periodica andrà eseguita considerando la data di messa in servizio e sommando ad essa la periodicità prevista nell'allegato IV.
Se lo strumento viene messo in servizio oltre due anni dell'anno della marcatura metrologica, la prima verifica periodica andrà eseguita sommando due anni al 31 dicembre dell'anno della marcatura metrologica e sommando ad essa la periodicità prevista nell'allegato IV.
Caso 1: strumento per pesare a funzionamento non automatico con marcatura M15 messo in servizio il 18/01/2017.
Non essendo trascorsi più di due anni tra la data della messa in servizio e il 31 dicembre dell’anno della marcatura, la data da cui calcolare la periodicità è il 18 gennaio 2017.
La prima verifica periodica va richiesta almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza triennale prevista per questa fattispecie di strumento, ossia entro il 09/01/2020.
Caso 2: strumento per pesare a funzionamento non automatico con marcatura M12 messo in servizio il 18/01/2017. La prima verifica periodica va richiesta entro il 21/12/2017. Ciò perché, essendo trascorsi più di due anni tra l'anno della marcatura e la data di messa in servizio, il termine, rispetto al quale calcolare la periodicità della verificazione, si ricava sommando due anni al 31 dicembre dell'anno della marcatura ed aggiungendo i tre anni della periodicità disposti dalla tipologia dello strumento.
PERIODICITA' DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA IN SERVIZIO (all. IV del D.M. 93/2017)
Tipo di strumento |
Periodicità della verificazione |
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico |
3 anni |
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Strumenti per pesare a funzionamento automatico |
-Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno -Altre tipologie di strumenti: 2 anni
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Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua |
2 anni |
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Misuratori massici di gas metano per autotrazione |
2 anni |
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Misure di capacità |
4 anni |
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Pesi |
4 anni |
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Contatori di acqua |
- Meccanici con portata permanente (Q3)fino a 16m3/h compresi: 10 anni - Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16 m3/h : 13 anni |
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Contatori di gas |
A pareti deformabili: 16 anni A turbina e rotoidi: 10 anni Altre tecnologie: 8 anni |
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Dispositivi di conversione di volume |
-.Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 4 anni - Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni -.Approvati insieme ai contatori: 8 anni |
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Contatori di energia elettrica attiva |
Elettromeccanici: 18 anni Statici: - bassa tensione (BT – tra 50V e 1000V di classe di precisione A, B o C: 15 anni - Media ed alta tensione (MT -AT > 1000V): 10 anni |
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Contatori di calore |
Portata Qp fino a 3m3/h: -con sensore di flusso meccanico: 6 anni -con sensore di flusso statico: 9 anni Portata Qp superiore a 3m3/h: -con sensore di flusso meccanico: 5 anni -con sensore di flusso statico: 8 anni |
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Indicatori di livello |
2 anni |
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Tassametri |
2 anni |
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Strumenti di misura della dimensione |
3 anni |
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Strumenti di misura diversi da quelli riportati |
3 anni |
I costi relativi al servizio di verificazione di strumenti metrici riportati nelle tabelle allegate, saranno effettuati tramite bonifico bancario da effettuarsi al seguente IBAN:
Intestazione C.C.I.A.A. DEL SUD EST SICILIA
Banca CREDITO VALTELLINESE
Codice IBAN IT74N0521616903000008092230
Riparazione strumenti metrici
Il TITOLARE che ha riparato uno strumento, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, qualora vengano rimossi i sigilli legali, ha l'obbligo di richiedere una nuova verificazione periodica entro dieci giorni dall'avvenuta riparazione (art. 4, comma 8).
Gli strumenti riparati possono essere utilizzati con i sigilli provvisori applicati dal riparatore, e, successivamente alla richiesta delle nuova verificazione periodica, fino alla esecuzione della verificazione stessa.
Se la verificazione periodica ha esito negativo, allo strumento metrico viene applicato un contrassegno rosso di esito negativo della verificazione.
Il titolare può detenere sul luogo lo strumento purché non lo utilizzi, potrà riutilizzarlo solo dopo la riparazione e la conseguente richiesta di una nuova verificazione periodica.
IL RIPARATORE (o fabbricante metrico), quando esegue una riparazione che comporta la rimozione dei sigilli legali:
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Provvede a togliere il contrassegno di esito negativo previsto dall'allegato VI, ove presente;
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Compila il libretto metrologico descrivendo le riparazioni effettuate ed i sigilli provvisori applicati;
oppure, nel caso che le riparazioni siano antecedenti alla prima verificazione periodica,
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rilascia al titolare dello strumento una dichiarazione ove sono descritti sia la tipologia di intervento che i sigilli provvisori applicati e ne informa la camera di Commercio competente.