Mediazione e Arbitrato
La MEDIAZIONE - Risoluzione alternativa delle controversie
Per mediazione si intende l’attività svolta da un soggetto terzo imparziale, neutrale ed esperto di tecniche di comunicazione, negoziazione e mediazione (mediatore), acquisite mediante una formazione continua teorico pratica, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo soddisfacente per la composizione della controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Non è nè un Giudice, né un arbitro, e non impone alcuna decisione, ma facilita alle parti il raggiungimento di un possibile accordo.
Se la mediazione viene condotta secondo le disposizioni dell'attuale normativa e il verbale viene sottoscritto anche dagli avvocati di parte, l'accordo raggiunto ha la forza di una sentenza ed è immediatamente eseguibile.
La mediazione è uno strumento di risoluzione delle controversie alternative alla giurisdizione ordinaria, caratterizzata da:
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rapidità, perché sono brevi i tempi intercorrenti fra la presentazione della domanda ed il primo incontro fra le parti e perché la legge prevede che il procedimento abbia una durata non superiore a tre mesi;
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semplicità, perché il procedimento si svolge senza formalità ed ognuno è libero di decidere se farsi assistere o meno da un proprio avvocato, ed assistito solo quando la legge espressamente lo prevede;
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riservatezza, perché coloro che prestano la propria opera nell’ambito del procedimento sono tenuti alla riservatezza rispetto a tutte le informazioni acquisite in relazione al caso trattato;
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efficacia ed esecutività, in caso di insuccesso della mediazione, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate nell’eventuale successivo giudizio, salvo consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni;
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economicità, perché rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e comunque predeterminati;
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agevolazioni fiscali, è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente;
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riconoscibilità, è riconosciuto alle parti un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di € 500,00; in caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
Tale strumento consente alle parti, con l’aiuto del mediatore di raggiungere un accordo (conciliazione) che ha valore di contratto.
In mediazione, in un ambiente riservato, è possibile avanzare proposte atte a costruire in piena autonomia la soluzione al proprio problema, avvalendosi dell'assistenza specializzata di un mediatore indipendente e neutrale.
La mediazione si può utilizzare:
- sempre in ambito civile e commerciale, purchè abbia a oggetto diritti disponibili;
- quando, per alcune tipologie di controversie, è prevista come passaggio prima di rivolgersi al giudice (mediazione obbligatoria ex art. 5 - 1 bis D.Lgs 28/2010);
- quando il giudice, nel corso della causa, ordina alle parti di svolgere un tentativo di mediazione;
- quando il contratto prevede il tentativo di mediazione (clausola di mediazione).
La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, offre un servizio qualificato per la esperienza in materia; mettendo a disposizione mediatori preparati, tramite il proprio Servizio di Conciliazione, iscritto al n. 6 del Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, legittimato a gestire procedure di mediazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Con le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 4 Marzo 2010, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, il tradizionale procedimento di conciliazione ha trovato un’organica disciplina legislativa, assumendo il più appropriato nome di “mediazione”, che si distingue in diversi tipi di tipologie: obbligatoria, volontaria, demandata dal giudice e da clausola contrattuale:
- Mediazione facoltativa: esperibile secondo le regole procedurali stabilite dal D.Lgs 28/2010 in qualsiasi materia, al di fuori di quelle previste dall'art. 5 dello stesso, purchè attinenti alla sfera del diritto civile e commerciale ed aventi ad oggetto diritti disponibili.
- Mediazione obbligatoria: il D.Lgs 28/2010 ha introdotto il preliminare tentativo obbligatorio di conciliazione in alcune rilevanti materie, elencate nell'art. 5: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, condominio, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d'aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica, risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, contratti bancari e finanziari; che, è divenuta condizione di procedibilità del processo negli ambiti indicati.
- Mediazione demandata dal giudice: dopo che il processo è stato avviato, il giudice stesso può invitare le parti a procedere alla mediazione, in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti. Se le parti aderiscono all'invito del giudice, il processo viene rinviato per il tempo necessario allo svolgimento della procedura di mediazione.
La nuova procedura di mediazione si applica anche alle materie per le quali era già prevista la conciliazione obbligatoria come la subfornitura e le telecomunicazioni.
In sintesi, il procedimento di mediazione si applica a tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, regolamentando la procedura ed il valore della domanda di avvio e dell’accordo tra le parti.
In particolare, le modifiche del “Decreto del Fare” (D.L. 69/2013 convertito con modifica in Legge 98/2013) prevedono:
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L’introduzione della competenza territoriale;
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La condizione di procedibilità per il primo incontro di mediazione relativamente alle stesse materie obbligatorie (con l’aggiunta della sanitaria e l’esclusione dell’RC Auto);
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La riduzione a 3 mesi della durata del procedimento;
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La previsione del primo incontro informativo gratuito, salvo che per le spese di avvio, da svolgere entro 30 giorni dal deposito della domanda;
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L’assistenza legale obbligatoria per le mediazioni che rientrano nelle materie oggetto di condizione di procedibilità;
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La previsione degli avvocati quali mediatori di diritto, previa acquisizione di una specifica formazione;
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La reintroduzione delle previsioni collegate all’obbligatorietà della mediazione che erano state abrogate con la Sentenza della Consulta (come, ad esempio: il gratuito patrocinio, il dovere informativo dell’avvocato, le indennità ridotte per la mediazione obbligatoria).
Le ultime modifiche apportate e la reintroduzione dell’obbligatorietà con D.L. 69/2013 disciplinano in maniera organica la procedura di mediazione del tentativo di conciliazione per le controversie previste dall’art. 5 del D.Lgs 28/2010 in materie in cui vige il tentativo obbligatorio di mediazione , che sono:
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diritti reali;
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divisione;
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successioni ereditarie;
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patti di famiglia;
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locazione;
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comodato;
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affitto di aziende;
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condominio;
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risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
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risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo di stampa o con altro mezzo di pubblicità;
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contratti assicurativi, bancari e finanziari.
AVVIO DELLA PROCEDURA
Per avviare il procedimento di mediazione la parte interessata deve:
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compilare la domanda di mediazione utilizzando il modulo reperibile anche sul sito camerale, nella sezione modulistica, predisposto dal Servizio di conciliazione;
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presentare la domanda, corredata da idonea documentazione in originale, presso il Servizio di conciliazione, che può essere inoltrata:
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cartacea a mano presso il Servizio di Conciliazione;
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tramite Pec o per posta inviando il tutto: Alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia :
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per competenza territoriale del Tribunale sede di:
- Via Cappuccini 2 - 95124 Catania - pec: ct@pec.ctrgsr.camcom.it
- Piazza Libertà 1 - 97100 Ragusa - pec: rg@pec.ctrgsr.camcom.it
- Duca Degli Abruzzi 4 - 96100 Siracusa - pec: sr@pec.ctrgsr.camcom.it
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allegare alla domanda di mediazione copia dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento pari ad € 48,80 (€ 40,00 + Iva), che vanno corrisposte per ogni singolo centro di interesse, documentate contestualmente al deposito della domanda di mediazione, e nella causale di versamento deve essere riportato inderogabilmente il nome della parte istante o invitata, e se si tratta di persona giuridica va riportato il codice destinatario per fatturazione elettronica
Nella domanda devono essere indicati:
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il nome dell’Organismo di mediazione;
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le generalità ed i recapiti delle parti e dall’assistenza legale obbligatoria e, se nominati, degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti;
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l’oggetto della controversia;
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le ragioni della pretesa;
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il valore della controversia, a norma del Codice di Procedura Civile.
Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell’Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.
PROCEDIMENTO
All’atto della presentazione della domanda di mediazione, dopo che il Responsabile del Servizio dell’Organismo di mediazione designa il mediatore, viene fissata la data del primo incontro tra le parti entro 30 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative.
Il Servizio comunica la data dell’incontro alla parte che ha attivato la procedura e invia alle altre parti la domanda di mediazione, comunicando la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione.
Dal momento della comunicazione alla controparte, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Le parti partecipano all’incontro personalmente. In casi particolari, tramite apposita delega scritta, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato sui fatti e munito dei necessari poteri. Le parti, oltre all’assistenza legale obbligatoria, possono farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia.
La presenza personale delle parti è fondamentale per la buona riuscita della mediazione.
Nel primo incontro viene trattato un momento informativo, al termine del quale le parti devono manifestare la propria volontà a dar seguito alla mediazione o concludere il tentativo. Nel caso in cui le parti decidano di proseguire, si apre il tavolo della mediazione con la fissazione di uno o più incontri di diversa durata a seconda delle necessità e previa disponibilità di tutti.
Qualora la mediazione porti alla composizione amichevole della controversia, il mediatore redige un verbale contenente il testo dell’accordo, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati, dal mediatore e dall'addetto al Servizio di Conciliazione.
Su successiva istanza di parte, tale verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, può essere omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’Organismo di mediazione. Il verbale omologato costituisce titolo esecutivo ai fini dell’espropriazione forzata, dell’esecuzione in forma specifica e dell’iscrizione di ipoteca giudiziale.
In tutti i casi in cui la conciliazione non riesce (compresa l’ipotesi di mancata partecipazione di una delle parti al procedimento) il mediatore redige comunque un verbale, con l’indicazione di un’eventuale proposta su consenso delle parti. Dalla mancata partecipazione alla mediazione, infatti, il giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale successivo giudizio.
Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti al Servizio e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
Il processo verbale è depositato presso il Servizio dell’Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti.
Al termine del procedimento di mediazione il Servizio consegna alle parti una scheda di valutazione - Allegato D.
I soggetti fra cui sussiste una controversia possono anche presentare una domanda congiunta di mediazione. Il procedimento segue il medesimo iter.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE E FISSAZIONE DELL’INCONTRO
ADESIONE MANCATA ADESIONE
ACCORDO MANCATO ACCORDO VERBALE
VERBALE VERBALE
CONCILIAZIONE
Costo della mediazione
I costi della procedura di mediazione sono predeterminati da un traffico così come previsto nell’Allegato A – indennità, sulla base dei criteri definiti dal D.Lgs. 28/2010, come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139.
L’indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione di cui alla Tabella A e può subire variazioni, sulla base della modifica dell'importo (obbligatorio) indicato nell'istanza di mediazione presentata.
Questi prevedono:
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un diritto fisso di spese di avvio del procedimento pari a € 40,00 + Iva (€ 48,80) per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80.00 + Iva (€ 97,60) per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
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le spese di mediazione (o indennità), calcolate secondo il valore della controversia indicato nella domanda di mediazione conformemente agli scaglioni previsti dal tariffario di cui all’Allegato A, devono essere corrisposte da entrambe le parti prima dell’inizio del primo incontro in misura non inferiore alla metà.
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le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
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ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
Le spese di indennità sono comprensive dell’onorario del mediatore e dei costi dell’intero procedimento, indipendentemente dal numero degli incontri svolti.
Gratuito patrocinio
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010 all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 115/2002. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
ARBITRATO
L'arbitrato è uno strumento con cui si risolvono le controversie civili e commerciali, in alternativa alla via giudiziaria. La caratteristica fondamentale dell'istituto è che sono le parti a scegliere i soggetti che decideranno la loro controversia, gli arbitri.
Si può ricorrere all'arbitrato se le parti hanno manifestato questa scelta al momento della redazione del contratto inserendo la clausola arbitrale oppure sottoscrivendo un compromesso arbitrale nel momento stesso in cui la lite è insorta.
- Rituale: quando, svolgendosi secondo le regole del codice di procedura civile CPC , conduce ad una decisione, il lodo rituale, che ha efficacia di sentenza.
- Irrituale: quando conduce ad una decisione, il lodo irrituale, che ha natura ed efficacia negoziale.
- Di diritto: quando gli arbitri decidono secondo le norme di un certo ordinamento giuridico.
- Di equità: quando gli arbitri decidono non in base alle norme di un determinato ordinamento giuridico ma secondo criteri equitativi.
- Amministrato: quando il procedimento si svolge sotto il controllo di una determinata istituzione, in base ad un regolamento da questa predisposto.
- Ad hoc: quando il procedimento è direttamente disciplinato dalle parti nella loro convenzione arbitrale (clausola/compromesso), senza il riferimento ad una istituzione arbitrale.
Con l'arbitrato amministrato, le parti affidano alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della CdiC di Catania la gestione e l'organizzazione del procedimento in base alle norme procedurali contenute nel Regolamento arbitrale, predisposto dall'istituzione, al quale gli arbitri, e le parti, sono tenuti ad attenersi.
La Camera Arbitrale non solo amministra i procedimenti, ma fornisce altresì, tramite il proprio personale specializzato, un'attività di consulenza preventiva in fase di redazione delle clausole, anche attraverso l'ausilio di modelli di clausole e compromessi, cui chiunque può riferirsi nella delicata fase di redazione di un contratto di cui sia parte.
La Camera Arbitrale amministra gli arbitrati garantendo il rispetto del principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti e controllando i tempi e i costi del procedimento.
COME AVVIARE UN ARBITRATO
1° CASO: se la convenzione arbitrale (clausola o compromesso) fa riferimento alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della CdiC di Catania o al suo Regolamento, la parte deve depositare o inviare una domanda di arbitrato presso i nostri uffici.
La domanda di arbitrato deve essere presentata in:
• 1 originale + allegati per la Camera Arbitrale, sottoscritta dalla parte o dal suo difensore;
• 1 originale + allegati per ciascun convenuto;
• tante copie + allegati quanti sono gli arbitri.
N.B. tra gli allegati è necessario inserire la convenzione arbitrale, ossia la clausola e il relativo contratto da cui trae origine l'arbitrato.
Marche da bollo
le marche da bollo da Euro 16,00 vanno apposte sugli esemplari originali della domanda di arbitrato ogni 4 pagine (+ 1 marca procura sull'originale per la Camera Arbitrale).
Firma dell'atto (art.10.2 del Regolamento)
• -la domanda di arbitrato deve essere firmata in originale su tutti gli esemplari originali dalla parte personalmente;
• -se la parte ha un difensore, la domanda può essere firmata dal solo difensore munito di idonea procura .
Trasmissione della domanda di arbitrato.
La domanda di arbitrato viene trasmessa dalla Camera Arbitrale entro 5 giorni lavorativi dal deposito. La Camera Arbitrale provvede alla trasmissione con raccomandata oppure ogni mezzo idoneo alla ricezione oppure con notifica tramite ufficiale giudiziario se la parte lo richiede espressamente. La domanda può essere trasmessa direttamente anche dalla parte che è comunque tenuta a depositare copia presso la Camera Arbitrale.
2° CASO: se la convenzione arbitrale non fa riferimento alla Camera Arbitrale e di Conciliazione o al suo Regolamento oppure, ancora, non vi è alcuna clausola arbitrale, la parte può depositare una proposta di arbitrato.
La proposta di arbitrato deve essere presentata in:
• 1 originale + allegati per la Camera Arbitrale, sottoscritta dalla parte o dal suo difensore;
• 1 originale + allegati per ciascun convenuto;
• tante copie + allegati quanti sono gli arbitri.
Marche da bollo
le marche da bollo da Euro 16,00 vanno apposte sugli esemplari originali della proposta di arbitrato ogni 4 pagine (+ 1 marca procura sull'originale per la Camera Arbitrale).
Firma dell'atto
la proposta di arbitrato deve essere firmata in originale su tutti gli esemplari originali dalla parte;
se la parte ha un difensore, la domanda può essere firmata dal solo difensore munito di idonea procura .
L'esito della proposta: adesione o rifiuto/silenzio del destinatario Il procedimento arbitrale sarà amministrato in conformità alle disposizioni del Regolamento nel caso in cui il convenuto, entro il termine assegnato dalla Segreteria Generale, rilasci una dichiarazione personalmente sottoscritta con la quale manifesti la volontà aderire alla proposta avanzata da parte attrice.
Nel caso in cui il convenuto comunichi di non volervi aderire o, comunque, qualora decorra inutilmente il termine assegnato, la Segreteria Generale informa la parte proponente che l'arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale non può avere luogo.
COME DEPOSITARE GLI ATTI PRESSO LA SEGRETERIA
I depositi avvengono presso la Segreteria Generale della Camera Arbitrale e di Conciliazione.
Numero copie atti/documento
• 1 esemplare originale per la Camera Arbitrale, firmato in originale;
• 1 esemplare originale per ciascuna controparte, firmato in originale;
• tante copie quanti sono gli arbitri (es.:3 copie se il Collegio è composto da tre arbitri, 1 se Arbitro Unico);
• ogni originale e ogni copia deve essere munita dei relativi allegati.
Marche da bollo: le marche da bollo da Euro 16,00 vanno apposte sugli esemplari originali degli atti, una ogni 4 pagine.
Per informazioni rivolgersi a:
Segreteria: segreteria.camerarbitrale@ctrgsr.camcom.it
Ufficio : Giustizia Alternativa - Responsabile: D.ssa Giovanna Licitra – giovanna.licitra@ctrgsr.camcom.it
- Siracusa (Organismo di mediaizone): Dott. Paolo Giuliano 0932/671263/267 - paolo.giuliano@ctrgsr.camcom.it
Orari di apertura
al pubblico: Dal Lunedì al Venerdì: ore 8,30 - 12,00
Martedì pomeriggio: ore 15,45 - 17,45