Cronotachigrafi analogici CEE
Tachigrafi digitali/analogici
I tachigrafi digitali/analogici sono dispositivi montati sui grandi veicoli di trasporto (camion, pullman) che registrano i tempi di guida dei conducenti, velocità etc, il cui rispetto è considerato determinante per la sicurezza stradale, ai fini dei controlli da parte della Polizia stradale.
L'installazione, la riparazione, la tarature e la verifica periodica dei tachigrafi digitali possono essere eseguiti esclusivamente dai centri tecnici preventivamente autorizzati dal Ministero per lo Sviluppo Economico.
La normativa europea e le conseguenti disposizioni nazionali hanno stabilito i requisiti necessari delle officine e dei montatori che possono operare con il nuovo apparato ed hanno individuato i criteri per l’autorizzazione dei centri tecnici.
Autorizzazione - primo rilascio
L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico previa domanda alla Camera di Commercio, che svolge l'esame istruttorio preventivo. Il Ministero rilascia l'autorizzazione dopo l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 10 agosto 2007, assegnando al centro tecnico un codice identificativo.
Possono essere autorizzati in qualità di centri tecnici:
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i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia, sui cui veicoli vengono montati cronotachigrafi digitali,
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i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, nelle cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali,
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i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di tachigrafi digitali, nonché le officine concessionarie,
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le officine di riparazione dei veicoli nel settore meccanico o elettrico
L'autorizzazione ha durata di un anno ed è rinnovabile a condizione che sussistano i requisiti previsti.
Rinnovo annuale dell'autorizzazione
Prima della scadenza annuale (30 giorni), il centro tecnico deve presentare al Servizio metrico della CCIAA di la domanda di rinnovo annuale, allegando la documentazione elencata nel modulo e l’attestazione di pagamento dei diritti di segreteria.
Per la modulistica, la documentazione e gli importi consulta la pagina: Unioncamere www.metrologialegaleunioncamere.it alla pagina del “tachigrafo digitale”.
Alla domanda (sia di rilascio prima autorizzazione che di rinnovo annuale, occorre inoltre allegare la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti previsti ai sensi della normativa antimafia (art. 89 D.Lgs.159/2011) (Mod16M) ed apposita autocertificazione attestante il possesso del requisito minimo di buona reputazione. (Mod.17M).
Il centro tecnico comunica le variazioni dei dati al Ministero dello Sviluppo Economico ed a Unioncamere tramite il Servizio metrico. Il Ministero annota le variazioni sull'autorizzazione già concessa, ovvero, a seconda delle variazioni dichiarate, invita il richiedente a presentare una nuova domanda di autorizzazione.
Unioncamere forma l'elenco dei centri tecnici autorizzati che è liberamente consultabile al pubblico.
Diritti da pagare (definiti dal Decreto interministeriale del 29 luglio 2005)
Euro 370,00 (primo rilascio)
Euro 185,00 € (rinnovo annuale)
da versare con bonifico bancario a favore della C.C.I.A.A. DEL SUD EST SICILIA
Banca CREDITO VALTELLINESE Codice IBAN IT74N0521616903000008092230
Euro 33,60 da versare con bonifico bancario a favore della
C.C.I.A.A. DEL SUD EST SICILIA
Banca CREDITO VALTELLINESE Codice IBAN IT74N0521616903000008092230
con causale: visita di accertamento idoneità Centro Tecnico
Variazione del personale tecnico
Tecnico responsabile e tecnico
Nel caso di variazioni nell'organigramma del centro tecnico si dovrà procedere alla comunicazione dei dati dei nuovi tecnici da inviare al Servizio metrico della CCIAA
Variazione di dati dell'autorizzazione originaria
Nel caso di variazioni riferiti alla ragione sociale o alla sede operativa dell'azienda e/o alla cessazione di rami d'azienda si dovrà procedere alla comunicazione dei dati variati da inviare al Servizio metrico della CCIAA .