SUAP
Il SUAP è lo Sportello Unico per le Attività produttive.
È stato istituito per la prima volta con il D.P.R. 447/1998, che lo affidava ai comuni, quale sportello unico relativo ai procedimenti concernenti gli impianti produttivi di beni e servizi.
Successivamente con l’art. 38 del D.L. 112/2008, convertito con modifiche dalla L. 133/2008, intitolato significativamente “Impresa in un giorno”, il legislatore ha stabilito di procedere alla semplificazione e al riordino della disciplina del SUAP, attraverso un apposito decreto ministeriale.
Il 07/09/2010 è stato quindi approvato il D.P.R. 160/2010 che ridefinisce il SUAP nella sua versione attuale.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) costituisce l'unico soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. Per "attività produttive" si intendono le "attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni,..."
Caratteristiche fondamentali del SUAP:
◾è l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento (art. 1)
◾è uno sportello esclusivamente telematico (art. 2, commi 2 e 3)
L'unico punto di accesso telematico si concretizza in un apposito portale presente all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it
Si tratta quindi di un sistema volto ad istituire un'unica interfaccia telematica tra cittadino e pubbliche amministrazioni competenti in materia di attività produttive, offrendo i vantaggi propri della digitalizzazione degli adempimenti amministrativi in termini di accessibilità e velocità.
QUALI PRATICHE SI POSSONO FARE TRAMITE IL SUAP
Il D.P.R. 160/2010 prevede che attraverso il SUAP si gestiscano due tipi di procedimenti:
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il procedimento automatizzato (artt. 5 e 6), che entra in vigore dal 29/03/2011
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il procedimento ordinario (artt. 7 e 8), che entra in vigore dal 30/09/2011
Il procedimento automatizzato riguarda quei casi in cui l'avvio di un'attività di produzione di beni, o di prestazione di servizi, sia soggetto a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, per cui l'impresa può iniziare l'attività in questione dalla data di presentazione della segnalazione alla pubblica amministrazione.
Il procedimento ordinario riguarda quei casi in cui l'impresa deve presentare preventivamente un'istanza alla pubblica amministrazione e potrà iniziare l'attività di produzione di beni, o di prestazione di servizi, solo a seguito del rilascio di un'autorizzazione da parte della pubblica amministrazione.
Le funzioni del SUAP possono essere:
◾esercitate dai Comuni interessati (art. 4 comma 5), singolarmente od in forma associata;
◾delegate dai Comuni alla Camera di commercio competente (art. 4 comma 11).
IL SUAP GESTITO DAI COMUNI
I Comuni per esercitare le funzioni del SUAP si devono accreditare al Ministero dello Sviluppo economico.
I requisiti per ottenere l'accreditamento sono:
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casella di PEC istituzionale
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firma digitale rilasciata al Responsabile dello Sportello
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software per la lettura di documenti firmati digitalmente
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sistema di protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita
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sito web del SUAP o area ad esso riservata nell'ambito del sito istituzionale del Comune
IL SUAP DELEGATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO
Nel caso in cui il Comune non si sia accreditato, le funzioni del SUAP sono delegate alla Camera di commercio competente. La delega non richiede un adempimento espresso da parte del Comune.
Tuttavia, per rendere concretamente operativa la delega, il Comune deve fornire alla Camera di commercio alcuni dati essenziali (quali indirizzo di posta elettronica certificata, PEC, nominativo e codice fiscale del responsabile del procedimento), senza i quali i servizi del portale non possono funzionare.