Sanzioni pratiche REA
Le sanzioni R.E.A., in forza del richiamo dell’art. 9 D.P.R. n. 581/95, vengono applicate in caso di:
-
denuncia al Repertorio Economico Amministrativo di dati economici e/o amministrativi presentata oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 48 del T.U. 2011/1934, modificato dall’art.1 della Legge n. 630/1981 e dalla Legge n. 435/87;
-
denuncia al Repertorio Economico Amministrativo a rettifica di precedenti comunicazioni di dati economici e/o amministrativi (denuncia non veritiera ai sensi dell’art. 51 del T.U. 2011/1934);
-
omissione della denuncia al Repertorio Economico Amministrativo.
A CHI SI APPLICANO
Tali sanzioni, in base a quanto disposto dagli articoli 47 e 48 del T.U. 2011/1934, si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti alla denuncia.
N.B.: Le sanzioni si applicano ai soggetti in carica al momento della violazione, vale a dire al 31° giorno dalla data dell’evento.
COMPUTO DEL TERMINE
Ai fini del calcolo per il termine entro cui presentare una denuncia REA, occorre contare i giorni partendo da quello successivo all’evento (per il termine dei 60 giorni il calcolo va fatto senza interruzioni, nel senso che, se il trentesimo giorno cade di giorno festivo, il conteggio non riparte dal primo giorno non festivo, ma è continuativo).
Se il termine finale scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n. 558/99 art. 3 c.2, in vigore dal 6/12/2000).
Si precisa, inoltre, che la ricorrenza del Santo Patrono (Legge 27 marzo 1949, n. 260) non è considerata giorno festivo ai fini del computo del termine per la presentazione delle domande al Registro imprese – REA, pertanto la scadenza non è prorogata.
IMPORTI
L’importo delle sanzioni R.E.A. è fissato dall’articolo 51 del T.U. 2011/1934, modificato dalla Legge n. 630/81 e dalla Legge n. 435/87, ed è pari a:
-
euro 30,00 per le denunce presentate oltre il termine di 30 giorni dall’evento;
-
euro 154,00 per le denunce omesse o presentate oltre il termine di 60 giorni dall’evento;
-
da euro 5,00 a euro 206,00 per le denunce non veritiere.
L’Ufficio del Registro delle imprese, in quanto autorità competente alla contestazione della violazione ai sensi dell’articolo 14 della Legge n. 689/81, invita i soggetti sanzionabili ad effettuare il pagamento di una somma in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della stessa legge, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione per ciascuno dei soggetti obbligati alla denuncia