Tempi-modalità pagamento
Il pagamento in forma ridotta deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, utilizzando il modello F24. Entro lo stesso termine debbono essere pagate le spese del procedimento.
Con il verbale di accertamento viene inviato, a ciascun soggetto sanzionato, un fac-simile del modello F24, compilato in ogni sua parte. Ai fini della chiusura dell’accertamento, l’obbligato principale deve pagare l’importo contenuto nel proprio modello F24 ed il bollettino che troverà allegato alla notifica.
Ai sensi dell’articolo 6 della Legge n.689/81, in tutti casi in cui la violazione è commessa dal rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, quest’ultima è tenuta in solido al pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione: pertanto, qualora gli obbligati principali non vi provvedano, l’importo della sanzione e le spese del procedimento dovranno essere versate dalla società.
Il verbale di accertamento viene notificato a mezzo di raccomandata a/r agli obbligati principali all’indirizzo della residenza o del domicilio, se comunicato al Registro imprese, e all’obbligato in solido presso la sede legale con l’indicazione dei soggetti destinatari dell’accertamento.
Gli importi versati a titolo di pagamento liberatorio con il modello F24, sono incassati dall’Erario e possono essere pagati, su tutto il territorio nazionale, presso:
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gli sportelli bancari
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gli sportelli postali
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gli sportelli di riscossione tributi dello Stato o Concessionari.
Al fine di una più certa registrazione del pagamento è consigliabile inviare le attestazioni dei versamenti effettuati, conto corrente postale e modello F24.