Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e commercio al dettaglio di prodotti alimentari
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.
Per iniziare l'attività di somministrazione alimenti e bevande bisogna presentare al Comune competente per territorio, per il tramite dello sportello unico delle attività produttive (S.U.A.P.), una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.); solo nel caso in cui l'attività sia svolta in aree soggette a programmazione e tutela è necessario richiedere apposita autorizzazione al Comune (sia in caso di nuova attività che di trasferimento), per consentire la verifica del rispetto di tutti i vincoli individuati dal provvedimento di programmazione.
Requisiti:
L’esercizio dell’attività di somministrazione è subordinato al possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D. Lgs. N. 59/2010; la stessa normativa prevede anche la necessità di possedere determinati requisiti professionali che, sinteticamente, sono:
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essere in possesso di un titolo di studio nel cui corso siano state trattate materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti e bevande;
oppure
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avere acquisito un'esperienza lavorativa di almeno due anni negli ultimi cinque nel settore della vendita o della somministrazione di alimenti e bevande;
oppure
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avere frequentato apposito corso abilitante con superamento dell'esame finale
Inoltre, secondo una nota interpretativa del Ministero dello sviluppo economico, sono da considerarsi requisito professionale valido anche le pregresse iscrizioni al Registro Esercenti il Commercio (il R.E.C. è stato soppresso nell'anno 2006), o anche solamente il superamento degli esami finalizzati all'iscrizione nel Registro stesso, per il settore alimentare o la somministrazione di alimenti e bevande.
Per le imprese (individuali o collettive) eventualmente non in possesso dei requisiti professionali necessari, è possibile nominare una persona preposta in alternativa al titolare.
Il requisito professionale, inoltre, non è richiesto nel caso in cui l’attività di somministrazione sia effettuata non al pubblico, ma nei confronti di una cerchia determinata di persone (es: circoli privati)