Agenti e rappresentanti di commercio
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
Premessa
Il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, con il quale è stata recepita la direttiva n. 123/2006/CE avente ad oggetto i servizi nel mercato interno, ha soppresso con decorrenza dal giorno 8 maggio 2010 il Ruolo Agenti e Rappresentanti di commercio (legge 3 maggio 1985, n. 204). Permangono comunque i requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività di cui alla predetta legge, nella formulazione aggiornata dall’art. 74 del D.Lgs. n. 59/2010. L’art. 74 del decreto legislativo 59/2010, nel sopprimere il Ruolo Agenti e rappresentanti di commercio, ha demandato ad un successivo decreto le modalità di trasferimento dei relativi dati di iscrizione al registro delle imprese o al REA. Con decreto del 26 ottobre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 74 del D. Lgs. N. 59/2010, ha individuato le modalità e i termini per procedere al trasferimento dei dati.
Le imprese attive, iscritte al soppresso Ruolo, da tale data, potevano presentare – esclusivamente in via telematica con la modalità della “Comunicazione Unica” – l’istanza di “aggiornamento/conferma” dell’iscrizione al Registro delle imprese entro un anno dalla data di efficacia del citato decreto (termine per l'adempimento poi prorogato al 30 settembre 2013) . Decorso inutilmente detto termine l’ufficio del registro delle imprese ha provveduto all’inibizione della continuazione dell’attività mediante apposito provvedimento del Conservatore. Entro il medesimo termine, le persone fisiche iscritte nel soppresso Ruolo e che non svolgono l’attività presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012, dovevano compilano il relativo modulo di “aggiornamento” da presentare – esclusivamente in via telematica con la modalità della “Comunicazione Unica” – al fine dell’iscrizione nell’apposita sezione del REA. Tale pubblicità ha effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa attività professionale.
Trascorso inutilmente detto termine, l’interessato decade dalla possibilità di iscrizione nella sezione del REA. Tuttavia l’iscrizione nel soppresso Ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all’entrata in vigore del predetto decreto, requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività.
Si precisa che la possibilità di avvalersi dell'iscrizione nel soppresso ruolo è scaduta il 12 maggio 2017. oltre tale data coloro che non svolgano l'attività e che non siano iscritti nell’apposita sezione del REA, non potranno avvalersi della precedente iscrizione al soppresso ruolo per iniziare l'attività ma si dovrà dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della presentazione della pratica.
L’art. 11-ter della legge 21 settembre 2018, n. 108,ha prorogato i termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio.
A seguito di tale disposizione, per la categoria degli Agenti e Rappresentanti di commercio di cui alla legge n. 204/1985, vengono riaperti i termini per aggiornare telematicamente la loro posizione nel Registro delle imprese (RI) e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). Pertanto tutti questi soggetti, sia che siano stati attivi che inattivi alla data del 13 maggio 2012, fino alla data del 31 dicembre 2018 potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso ruolo, quale requisito professionale abilitante per iscriversi al Registro delle imprese ai fini dell’immediato avvio dell’attività, ovvero per transitare nell’apposita sezione del REA ai fini di mantenerlo valido per un’eventuale, futuro, avvio o ripresa della stessa.
Definizione
L’agente di commercio è colui che promuove, tramite l’acquisizione di ordini di acquisto, le vendite di un’impresa, sulla base di un incarico stabile e in una zona determinata; l’attività si caratterizza nella promozione dell’attività dell’impresa mandante a cui l’agente è legato da un incarico stabile. L’impresa mandante conclude direttamente il contratto di fornitura promosso dall’agente.
Il rappresentante di commercio è un agente di commercio che può anche concludere gli affari in nome e per conto dell’impresa mandante.
Il sub-agente di commercio è un agente di commercio che riceve mandato da un altro agente di commercio.
Requisiti:
I requisiti (generali, morali e professionali) devono essere posseduti dal titolare dell' impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria (compresi i consiglieri delegati), dagli eventuali preposti e da tutti coloro che esercitano a qualsiasi titolo l’attività di agenzia e rappresentanza per conto dell’impresa.
Requisiti generali:
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maggiore età;
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cittadinanza italiana o dell’Unione Europea ovvero stato di cittadino extracomunitario residente in Italia e in possesso del permesso di soggiorno;
Requisiti morali:
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione:
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non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma dell’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011,
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non essere interdetto o inabilitato, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
Requisiti professionali
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aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o alcuni ad indirizzo turistico (anche diplomi di qualifica triennali) o laurea in materie commerciali o giuridiche;
oppure
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aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque come viaggiatore piazzista o dipendente qualificato addetto al settore vendite con mansioni di direzione e organizzazione delle vendite (le mansioni di direzione e organizzazione delle vendite si ritengono implicite, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, nell’inquadramento adeguatamente documentato nei primi due livelli contrattuali, quali, ad esempio, 1° e 2° livello del contratto del commercio e 6° e 7° livello del contratto dell’industria) presso un’impresa che abbia esercitato attività di commercio o di produzione con vendita o somministrazione
oppure
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aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque in qualità di titolare, legale rappresentante, socio lavorante iscritto all’I.N.P.S. di impresa artigiana, coadiutore familiare iscritto all’INPS presso un’impresa che abbia esercitato attività di commercio o di produzione con vendita o somministrazione
oppure
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aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque in qualità di titolare o legale rappresentante di un’impresa che abbia svolto attività di agenzia e rappresentanza senza iscrizione al relativo ruolo
oppure
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aver superato, con esito positivo, apposito corso abilitante, organizzato o riconosciuto dalla Regione.
oppure
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titolo professionale riconosciuto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (solo per i cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione europea diverso dall’Italia o in un paese terzo);
oppure
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essere iscritto nell’apposita sezione del R.E.A..
Incompatibilità
L'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 204/1985 è incompatibile con
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l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti privati e pubblici, fatta eccezione per l’impiego presso pubbliche amministrazioni in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore previste del contratto;
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l’attività di agente di affari in mediazione e altre attività di mediazione o essere iscritto nell’apposita sezione REA
Verifica permanenza requisiti
Il Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché la permanenza dei requisiti di tutti coloro che esercitano l’attività per conto dell’impresa individuale o della società. Anche per le posizioni iscritte nell’apposita sezione del REA viene effettuata la verifica della permanenza dei requisiti almeno una volta ogni cinque anni dalla data dell’iscrizione. Qualora sia verificata la perdita di un requisito di legge viene avviato, secondo i casi, il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività nonché eventuali procedimenti disciplinari o accertamenti di violazioni amministrative.