Periti ed esperti
RUOLO PERITI ED ESPERTI
Definizione
E’ perito ed esperto chi, esercitando pubblicamente un’arte od una professione, è competente ad emettere un ponderato giudizio per accertare un fatto, stimare il valore o l’entità di una cosa.
I periti e gli esperti iscritti nel ruolo camerale devono esplicare funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione di quelle attività professionali regolate da Albi, Ruoli o Ordini professionali.
L’iscrizione nel Ruolo non è considerata abilitante, essendo l’attività libera, ma ha puramente una funzione di pubblicità conoscitiva. Pertanto detta iscrizione non è condizione necessaria affinchè un perito possa esercitare la propria attività professionale
Il Ruolo è suddiviso in 22 categorie, a loro volta suddivise in sub-categorie, comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nel territorio di competenza della Camera di Commercio.
Al Ruolo si iscrivono solo le persone fisiche.
Il Ruolo è soggetto a revisione ogni quattro anni
Iscrizione ruolo periti ed esperti
I requisiti per l’iscrizione sono:
Requisiti generali:
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Aver raggiunto la maggiore età
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Essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della CEE
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Essere residente nella circoscrizione della Camera di Commercio
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Avere assolto gli obblighi scolastici
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Godere dell’esercizio dei diritti civili
Requisiti morali :
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non essere stato dichiarato fallito e di non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Requisiti professionali:
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fotocopia dei titoli e documenti validi a comprovare, come richiesto dall'art.5, quinto comma, del D.M. 29.12.1979, la propria idoneità all’esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l’iscrizione
Documenti richiesti per l’iscrizione
L’interessato che intende essere iscritti al Ruolo dei periti e degli esperti deve presentare apposita domanda, in regola con l’imposta di bollo, allegando i seguenti documenti:
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curriculum vitae;
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fotocopia documento di riconoscimento;
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fotocopia dei titoli e documenti validi a comprovare, come richiesto dall'art.5, quinto comma, del D.M. 29.12.1979, la propria idoneità all’esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l’iscrizione;
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attestazione del versamento di €. 31,00 da effettuarsi tramite:
Tramite piattaforma SIPA (https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIARSO) selezionando Albi,ruoli e registri
o
Tramite modalità di pagamento PAGO PA
o
Tramite pagamento diretto con il POS - presso lo sportello camerale
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attestazione del versamento di € 168,00 per concessioni governative - Iscrizione Ruolo Periti ed Esperti, sul c/c postale n. 8904 intestato a Ufficio Tasse Concessioni Governative – Roma.
E’ previsto il rilascio, facoltativo, di una tessera di riconoscimento agli iscritti nel Ruolo, dietro presentazione di apposita domanda in bollo accompagnata da una fotocopia del documento di riconoscimento, da n. 2 foto di cui una autenticata, dall’attestazione del versamento di €. 5,00 da effettuare tramite:
Tramite piattaforma SIPA (https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIARSO) selezionando Albi,ruoli e registri
o
Tramite modalità di pagamento PAGO PA
o
Tramite pagamento diretto con il POS - presso lo sportello camerale
Il tesserino va rinnovato ogni anno a gennaio con presentazione di apposita domanda in bollo e dietro pagamento di €. 10,00 di diritti di segreteria tramite le stesse modalità di pagamento sopra citate.
Modifiche e cancellazioni ruolo periti ed esperti
La modifica della residenza può avvenire su istanza di parte o d’ufficio nel caso in cui sia presente in atti di altri servizi della Camera di Commercio (registro imprese, albo artigiani …)
La cancellazione può avvenire su istanza di parte o d’ufficio nei casi previsti dalla legge. Tale procedura prevede la contestazione dei motivi della cancellazione agli interessati e l’eventuale esame di scritti difensivi. Contro la cancellazione deliberata dalla Camera di Commercio si può ricorrere al Ministro dello Sviluppo Economico o all’autorità giudiziaria competente.