Mediatori marittimi
Con la pubblicazione del D.M. 26/10/2011 è stato definitivamente soppresso il Ruolo Interprovinciale dei mediatori marittimi, relativamente alla sezione ordinaria: pertanto dal 12 maggio 2012 l’inizio dell’ attività di Mediazione Marittima deve essere dichiarata all’ufficio del Registro Imprese della Camera di Commercio della provincia dove viene esercitata l’attività utilizzando l’apposita modulistica (Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA) da inviare telematicamente insieme alla Comunicazione Unica. L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse al momento della dichiarazione di inizio attività al REA. Inoltre, presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività deve essere nominato almeno un soggetto (amministratore o preposto) in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell’attività. Non è previsto da disposizioni di legge che il preposto eserciti la professione solo presso una unità locale o per conto di una sola impresa.
Definizione
E’ mediatore marittimo colui che svolge la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.
E’ inoltre mediatore marittimo abilitato ad esercitare i pubblici uffici chi ha l’incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi. Il suddetto mediatore marittimo è iscritto nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi ( art. 6 della legge 478/1968) in quanto per tale sezione continua a sussistere il ruolo.
L’attività di mediazione marittima è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l’impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione marittima agente di affari in mediazione.
Requisiti
I requisiti devono essere posseduti dal Titolare quando l'attività di mediatore marittimo viene esercitata da Impresa Individuale; se invece l’attività viene svolta da Società, i requisiti devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti della stessa. ( i requisiti morali devono essere posseduti da tutti gli amministratori). I requisiti devono inoltre essere dichiarati anche da eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l’attività di mediazione marittima per conto dell’impresa individuale o della società.
Requisiti personali
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avere conseguito il diploma di scuola secondaria inferiore
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cittadinanza italiana o degli altri paesi dell'Unione Europea, i cittadini di Paesi non appartenenti alla Comunità europea potranno svolgere solo l'attività di mediazione prevista per la Sezione ordinaria del Ruolo recentemente abolito, se provenienti da Paesi in condizione di reciprocità.
Requisiti morali
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non essere interdetto o inabilitato
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non essere stato dichiarato fallito o in caso di fallimento essere stato riabilitato
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non essere stato condannato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni
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non essere stato sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa
Requisiti professionali
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aver superato l'esame
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aver effettuato il deposito cauzionale
Requisiti per le società
Per le società che intendono esercitare la mediazione marittima, i requisiti devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti a titolo personale.
Tutti coloro che esercitano le mediazioni per conto della società (dipendenti, collaboratori) devono possedere i requisiti a titolo personale
Cauzione
Per svolgere l’attività di mediazione marittima è inoltre necessario provvedere ad effettuare un deposito cauzionale, ai sensi dell’art. 23 della legge 478/1968.
La cauzione, di euro 258,23, è posta a garanzia delle obbligazioni nascenti dall’esercizio dell’attività.
La cauzione potrà essere prestata in denaro, ovvero in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo intestati all’impresa o al portatore. La cauzione può essere prestata anche mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Le cauzioni in denaro o titoli devono essere depositate presso la Banca D’Italia- sezione Tesoreria Provinciale dello Stato