Raccomandatari marittimi
RACCOMANDATARI MARITTIMI
Nell'Elenco dei Raccomandatari Marittimi (L. 4 aprile 1977, n. 135) devono essere iscritti i titolari delle imprese individuali e gli amministratori delle società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi, nonché gli institori di dette imprese e società.
Il raccomandatario marittimo è colui che svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri.
L'attività è soggetta al possesso dei seguenti requisiti:
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personali:
- aver conseguito il diploma di scuola media superiore -
morali:
- non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione (artt. da 314 a 360 c.p.), contro l'amministrazione della giustizia (artt. da 361 a 393 c.p.), contro la fede pubblica (artt. da 453 a 498 c.p.), contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. da 499 a 518 c.p.) e contro il patrimonio (artt. da 624 a 649 c.p.), per contrabbando oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per reati in materia valutaria per i quali la legge commini la pena della reclusione
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professionali:
- avere svolto almeno due anni di tirocinio professionale;
- sostenere un esame orale davanti alla commissione costituita presso le Camere di Commercio delle località ove abbia sede una direzione marittima. Tale esame tende ad accertare la conoscenza degli usuali documenti del commercio marittimo,delle cognizioni giuridiche attinenti all’esercizio della professione nonché della lingua inglese.
modello iscrizione raccomandatari