Chi deve iscriversi
L'iscrizione nel Registro è obbligatoria per i soggetti e gli atti previsti dalla legge.
I soggetti tenuti all'iscrizione sono:
- gli imprenditori individuali (art. 2195 c.c.);
- le società commerciali (art. 2200 c.c.);
- i consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.) e le società consortili (art. 2615-ter c.c.);
- i gruppi europei di interesse economico di cui al D.Lgs. 240/1991;
- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale (art. 2201 c.c.);
- le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della L. 218/1995;
- le società cooperative (art. 2519 c.c.);
- le società estere aventi in Italia una o più sedi secondarie (art. 2506 c.c.);
- le aziende speciali degli enti locali di cui al D.L. 31.01.1995, n. 26 convertito nella legge 29.03.1995, n. 95;
- gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.);
- i piccoli imprenditori tra cui rientrano anche i coltivatori diretti (art. 2083 c.c.);
- le società semplici (art. 2251 c.c.);
- le società tra avvocati e le società tra i professionisti;
- le società o gli enti che esercitano attività di direzione, controllo e coordinamento e quelle che vi sono soggette;
- le imprese sociali;
- le start-up innovative e gli incubatori certificati di start-up;
- le PMI Innovative (Piccole e Medie imprese Innovative);
- alternanza scuola-lavoro.
Nel Registro sono inoltre annotate anche le imprese artigiane.