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Registro Imprese

Bilancio ed Elenco soci

Soggetti interessati

Sono tenuti al deposito del bilancio di esercizio:

  • le società di capitali (comprese le start up innovative)
  • le cooperative
  • i consorzi confidi
  • le società estere con sede secondaria in Italia
  • i G.E.I.E. - Gruppi Europei di Interesse Economico

Sono tenuti al deposito del bilancio consolidato:

  • le società di capitali che controllano almeno un'impresa;
  • le cooperative che controllano almeno una società di capitali;
  • società di persone, qualora tutti i soci illimitatamente responsabili siano S.p.a., S.a.p.a. o S.r.l.
n.b: Anche le imprese inattive e in liquidazione sono tenute al deposito del bilancio d'esercizio.
 

I consorzi con attività esterna e i contratti di rete con soggettività giuridica (cosiddette "reti-soggetto") sono tenuti al deposito della situazione patrimoniale.

Le Società per Azioni sono tenute a depositare anche l'elenco aggiornato dei soci alla data di approvazione del bilancio con l'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci tra la data di approvazione del bilancio appena chiuso e quella di approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente (per trasferimenti di azioni, operazioni straordinarie come aumento e riduzione del capitale).

Le imprese sociali iscritte nella apposita sezione del Registro delle Imprese, di qualsiasi forma giuridica esse siano, sono tenute a depositare, presso il Registro delle Imprese (e pubblicare sul proprio sito internet), il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 04/07/2019 (pubblicato in G.U. n. 186 del 9/08/2019). Il bilancio sociale dovrà essere depositato con pratica separata rispetto al deposito del bilancio d'esercizio.

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Come presentare i bilanci

Per la corretta compilazione e spedizione di qualsiasi pratica di bilancio è possibile consultare e scaricare il Manuale operativo per il deposito bilanci al Registro delle Imprese - Campagna bilanci 2023.

Il manuale indica in modo chiaro e completo la procedura per l'invio telematico dei bilanci con il servizio web DIRE e con il software FedraPlus.

La domanda di deposito di bilancio può essere firmata da:

  • un amministratore/liquidatore della società;
  • un professionista incaricato (articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della L. 24 novembre 2000 n. 340);
  • un Notaio.

Per maggiori informazioni consultare le lettere a) e b) e c) del par. 2.2.1 del Manuale operativo per il deposito bilanci.

SEI UN CONSORZIO E DEVI DEPOSITARE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE?

Per il deposito della situazione patrimoniale dei Consorzi è possibile utilizzare la modalità semplificata prevista dall'art. 2435-ter C.C. (bilancio delle micro-imprese), se ne ricorrano i presupposti. Il codice atto da utilizzare è comunque quello della situazione patrimoniale (cod. 720).

Prima di depositare al Registro delle Imprese la domanda è possibile verificare la validità formale di un'istanza XBRL, generata con qualsiasi versione di tassonomia, con TEBENI, il servizio online di validazione e visualizzazione che individua immediatamente eventuali difformità o anomalie.

TEBENI può essere anche utilizzato per generare una rappresentazione HTML o PDF dell'istanza XBRL (renderizzazione), in modo da ottenere un formato leggibile del Bilancio. La rappresentazione può essere ottenuta anche in lingua inglese, francese o tedesca.

Per correggere errori contenuti in bilanci già depositati ed evasi presentare una nuova pratica di deposito completa della documentazione prevista, compreso un nuovo verbale di assemblea che approvi il bilancio corretto. Il nuovo deposito deve essere fatto entro 30 giorni dalla data del nuovo verbale, indicando nel quadro "note" della pratica che si tratta di un'istanza di rettifica.

 

Quando presentare i bilanci

Il deposito dei bilanci deve essere effettuato ogni anno entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio d’esercizio. Entro lo stesso termine le Spa devono presentare l’aggiornamento dell’elenco soci (è possibile presentare un’unica pratica contenente entrambi gli adempimenti).

Per i consorzi con attività esterna e per le reti-soggetto la situazione patrimoniale deve essere depositata entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

 

Costi

Il costo del deposito del bilancio di esercizio è di € 65,00 di imposta di bollo e € 62,30 di diritti di segreteria (comprensivo di € 2,30 per il contributo di finanziamento dell'OIC).

Il deposito del bilancio consolidato è esente da diritti di segreteria solo se depositato lo stesso giorno di deposito del bilancio di esercizio (immediatamente dopo avere provveduto al deposito del bilancio d'esercizio, le imprese che depositano il bilancio consolidato presenteranno un'ulteriore pratica utilizzando il modulo B e indicando nel modulo NOTE/XX gli estremi relativi al deposito del bilancio ordinario). In tutti gli altri casi il bilancio consolidato ha lo stesso costo del bilancio di esercizio.

Per le cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo i diritti di segreteria sono di € 32,30 e sono esenti da imposta di bollo.

Per start-up innovative annotate nella sezione speciale il deposito è gratuito (esenti da diritti di segreteria e imposta di bollo).

Le PMI innovative e le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal Coni sono esenti dall'imposta di bollo.

Il bilancio sociale ha gli stessi costi del deposito del bilancio di esercizio.

 

Sanzioni

In caso di ritardo od omissione nel deposito del bilancio si applica la sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile a carico di ciascun amministratore (da Euro 206 ad Euro 2.065), aumentata di un terzo.

 

Bilanci non approvati

L'Ufficio del Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia, accetta il deposito dei bilanci non approvati.

Il deposito del bilancio non approvato va effettuato, tramite pratica di Comunicazione Unica, con il modulo S2 (codice atto A99) e l'indicazione nel modulo Note/XX che trattasi di deposito di bilancio non approvato (MISE circolare 3689/C del 06/05/2016) allegando, oltre al bilancio non approvato, il verbale di assemblea andata deserta o che non ha raggiunto i necessari quorum costitutivi e/o deliberativi ovvero che non ha approvato il bilancio.

Il deposito è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria di € 90,00 e dell'imposta di bollo pari ad € 65,00.

In caso di deposito di bilanci non approvati relativi a più esercizi, è necessario provvedere con adempimenti distinti.

 

Riferimenti normativi

 Articoli 2435 e 2435 bis del Codice Civile.

 D.Lgs. 9/04/1991 n. 127 - Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69.

 D.Lgs. 3/07/2017 n. 112 - Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.

 

Requisiti professionali conseguiti all'estero

I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, in possesso di una qualifica professionale acquisita all'estero e che intendono svolgere in Italia un'attività per la quale la Camera di commercio deve accertare il possesso dei requisiti professionali, devono rivolgersi al Ministero competente per ottenere il relativo decreto di riconoscimento.

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico è competente per le seguenti attività:

• installazione di impianti

• autoriparazione

• pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione

• agente di affari in mediazione

• agente e rappresentante di commercio

• mediatore marittimo

• spedizioniere

• commercio all'ingrosso

• estetisti

• acconciatori

 

Per documentazione necessaria per queste attività può essere consultato il sito del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-... )

 

Ottenuto il riconoscimento, occorre presentare la domanda di iscrizione/denuncia di inizio attività al Registro Imprese, documentando di essere in possesso:

• del decreto di riconoscimento

• della lettera ricevuta dal Ministero competente

Tempi-modalità pagamento

Il pagamento in forma ridotta deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, utilizzando il modello F24. Entro lo stesso termine debbono essere pagate le spese del procedimento.

Con il verbale di accertamento viene inviato, a ciascun soggetto sanzionato, un fac-simile del modello F24, compilato in ogni sua parte. Ai fini della chiusura dell’accertamento, l’obbligato principale deve pagare l’importo contenuto nel proprio modello F24 ed il bollettino che troverà allegato alla notifica.

Ai sensi dell’articolo 6 della Legge n.689/81, in tutti casi in cui la violazione è commessa dal rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, quest’ultima è tenuta in solido al pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione: pertanto, qualora gli obbligati principali non vi provvedano, l’importo della sanzione e le spese del procedimento dovranno essere versate dalla società.

Il verbale di accertamento viene notificato a mezzo di raccomandata a/r agli obbligati principali all’indirizzo della residenza o del domicilio, se comunicato al Registro imprese, e all’obbligato in solido presso la sede legale con l’indicazione dei soggetti destinatari dell’accertamento.

Gli importi versati a titolo di pagamento liberatorio con il modello F24, sono incassati dall’Erario e possono essere pagati, su tutto il territorio nazionale, presso:

  • gli sportelli bancari

  • gli sportelli postali

  • gli sportelli di riscossione tributi dello Stato o Concessionari.

Al fine di una più certa registrazione del pagamento è consigliabile inviare le attestazioni dei versamenti effettuati, conto corrente postale e modello F24.

Chi deve iscriversi
L'iscrizione nel Registro è obbligatoria per i soggetti e gli atti previsti dalla legge.
I soggetti tenuti all'iscrizione sono:
  • gli imprenditori individuali (art. 2195 c.c.);
  • le società commerciali (art. 2200 c.c.);
  • i consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.) e le società consortili (art. 2615-ter c.c.);
  • i gruppi europei di interesse economico di cui al D.Lgs. 240/1991;
  • gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale (art. 2201 c.c.);
  • le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della L. 218/1995;
  • le società cooperative (art. 2519 c.c.);
  • le società estere aventi in Italia una o più sedi secondarie (art. 2506 c.c.);
  • le aziende speciali degli enti locali di cui al D.L. 31.01.1995, n. 26 convertito nella legge 29.03.1995, n. 95;
  • gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.);
  • i piccoli imprenditori tra cui rientrano anche i coltivatori diretti (art. 2083 c.c.);
  • le società semplici (art. 2251 c.c.);
  • le società tra avvocati e le società tra i professionisti;
  • le società o gli enti che esercitano attività di direzione, controllo e coordinamento e quelle che vi sono soggette;
  • le imprese sociali;
  • le start-up innovative e gli incubatori certificati di start-up;
  • le PMI Innovative (Piccole e Medie imprese Innovative);
  • alternanza scuola-lavoro.
Nel Registro sono inoltre annotate anche le imprese artigiane.
Sanzioni amministrative

SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

Dal primo settembre 2000, nell'ambito del processo di decentramento amministrativo, le competenze che erano dell'UPICA - Ufficio Periferico del Ministero dell'Industria, sono state trasferite alle Camere di Commercio. L'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio emette provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, in base alla Legge 24 novembre 1981 n.689, a seguito di violazioni commesse da operatori economici ai quali siano stati contestati o notificati da parte degli organi di vigilanza (polizia municipale, carabinieri, guardia di finanza, polizia di stato, Registro Imprese camera di commercio e altri) illeciti amministrativi, dopo l'emissione dei relativi verbali d'accertamento.

Materie di competenza delle Camere di Commercio

Elenco di alcune delle principali materie per cui la Camera di Commercio è competente a ricevere il rapporto dagli organi di vigilanza:

  • ritardati depositi/domande/denunce al registro Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo

  • informazioni al consumatore

  • sicurezza prodotti, conformità prodotti

  • commercio elettronico

  • impiantistica

  • attività di autoriparazione

  • Metrologia legale

  • Albi e Ruoli camerali

  • Etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari (compreso ogni altro prodotto posto in commercio e che debba essere preventivamente etichettato, punzonato e sottoposto a marchi o contrassegni CE)

 

DOMANDE FREQUENTI

  • Cosa fare quando si riceve un verbale di contestazione

Quando un cittadino riceve un verbale di contestazione può:
1. pagare la sanzione indicata nel verbale entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale
oppure

2. presentare scritti difensivi alla Camera di Commercio - Ufficio Sanzioni chiedendo, se vuole, di essere ascoltato.
IMPORTANTE: Il pagamento del verbale entro i 60 giorni estingue il procedimento.
Se sul verbale è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dal responsabile in solido

  • Non ho pagato il verbale nei 60 giorni: cosa succede?

Quando il trasgressore o l'obbligato in solido non pagano il verbale, dopo 60 giorni questo viene inoltrato con un rapporto alla Camera di Commercio.
L'ufficio Sanzioni tenuto conto delle memorie difensive e dei documenti allegati, nonché delle ragioni esposte verbalmente a seguito di eventuale audizione, esamina gli atti pervenuti dall'organo accertatore e se del caso integra l'istruttoria chiedendo le controdeduzioni all'organo accertatore.
Quindi ogni verbale viene valutato nel merito e nella legittimità con due diversi risultati:

  • un'ordinanza di archiviazione se l'ufficio ritiene non fondato o irregolare il verbale di accertamento;

  • un'ordinanza ingiunzione se l'ufficio ritiene fondato il verbale di accertamento.

Dal momento del ricevimento decorre il termine di 30 giorni per effettuare il pagamento o presentare ricorso.

  • Come presentare lo scritto difensivo contro il verbale d'accertamento e la richiesta di audizione

Se il cittadino vuole contestare il verbale di accertametno può presentare uno scritto difensivo e/o una richiesta di audizione. Lo scritto difensivo e la richiesta di audizione devono pervenire all'Ufficio Sanzioni entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale.

La richiesta di audizione e lo scritto difensivo devono essere presentati all'Ufficio Sanzioni di una delle tre sedi della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia secondo una delle seguenti modalità:

  • consegnati a mano agli sportelli della CCIAA del Sud Est Sicilia - Ufficio Sanzioni sede della provincia di competenza;

  • spediti via p.e.c. all'indirizzo ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it

  • Cosa fare quando si riceve un'ordinanza ingiuntiva di pagamento

L'ordinanza è un titolo esecutivo, quindi il trasgressore ha l'obbligo di pagare la somma indicata e le spese di procedimento entro 30 giorni dalla notifica seguendo le istruzioni per il pagamento delle ordinanze ingiuntive .
E' ammesso ricorso entro il termine previsto per il pagamento davanti al Giudice di Pace o il Tribunale, competenti per territorio, a seconda dei casi previsti dagli artt. 22 e 22bis della legge 689/81. Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, salvo che il giudice disponga diversamente.
IMPORTANTE:
Per evitare che la sanzione sia iscritta a ruolo, occorre presentare le ricevute dei pagamenti presso gli uffici oppure inviarle via p.e.c.

  • Pagamento rateale dell'ordinanza ingiuntiva

L'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere, con istanza, il pagamento rateale della sanzione pecuniaria. L'Ufficio valuterà tale istanza corredata della documentazione comprovante le condizioni economiche disagiate oppure, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva di certificazione.

L'ufficio esamina la richiesta e gli atti allegati e, nel caso di accoglimento, emette un provvedimento di rateizzazione, cioè una lettera che contiene il piano delle rate e le spiegazioni sul modo e i tempi di versamento, che viene notificato all'interessato.
La ricevuta di ogni pagamento deve essere presentata all'ufficio emittente.

La documentazione dovrà essere presentata all'Ufficio Sanzioni secondo una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano agli sportelli della CCIAA del Sud Est Sicilia;
- spedita via p.e.c. all'indirizzo ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it

In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Se il pagamento non avviene nei termini, si attiva la procedura di esecuzione coattiva.

  • Procedura di esecuzione coattiva

Decorso il termine di 30 giorni per il pagamento dell'ordinanza ingiuntiva, la Camera di Commercio avvia la procedura di riscossione delle somme dovute trasmettendo il ruolo al Concessionario. L'iscrizione a ruolo può essere effettuata dall'Ente camerale entro cinque anni dalla data della ordinanza. L'importo da riscuotere è aumentato delle maggiorazioni e degli interessi previsti per legge.

  • Cosa fare quando si riceve una cartella esattoriale

Entro 60 giorni dalla notifica della cartella, occorre effettuare il pagamento secondo le istruzioni contenute nella stessa. L'omesso pagamento comporta l'attivazione delle procedure di esecuzione forzata.

Se si vogliono chiedere informazioni sugli addebiti occorre individuare l'ufficio da cui proviene.
Le cartelle emesse dall'Ufficio Sanzioni sono individuate dalla dicitura "Camera di Commercio del Sud Est Sicilia" e dal nome dell'Ufficio che può essere "ex Upica" o "Ufficio Sanzioni".
E' possibile chiedere informazioni sulla cartella esattoriale ricevuta telefonando ai numeri di telefono riportati in fondo alla pagina

  • Rateizzazione della cartella esattoriale

Le istanze di rateazione delle cartelle esattoriali devono essere presentate all'Agente della riscossione il quale, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del richiedente, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

 

MODULISTICA

Scritti difensivi.doc (FAC SIMILE)

Modello per richiesta annullamento ordinanza di pagamento.doc

Richiesta Rateizzazione.doc

Modello per richiesta sgravio della cartella esattoriale.doc

 

Per maggiori informazioni

Responsabile: Giovanna Licitra

Telefono: 0932-671249

e-mail giovanna.licitra@ctrgsr.camcom.it

Depositare PRATICHE
Le domande e le denunce devono essere presentate all’Ufficio del Registro delle imprese competente.
Di regola, si tratta del Registro delle imprese nella cui provincia di competenza l’impresa ha stabilito la propria sede legale o principale.
La presentazione delle domande RI e delle denunce REA deve essere eseguita obbligatoriamente tramite la Comunicazione Unica (Comunica), per la quale è necessaria la Firma Digitale, mediante la modalità di  trasmissione telematica
Con riguardo ad alcune tipologie di domande (attualmente l'iscrizione della PEC e l'iscrizione/cancellazione di impresa individuale), per la predisposizione e l'invio della pratica è prevista la possibilità di utilizzare la procedura semplificata "Pratica Semplice", accessibile dal portale registroimprese.it.
Imprese individuali
Le imprese individuali possono presentare le pratiche utilizzando il servizio on line Comunica Starweb, (o altro software compatibile) oppure, in alcuni casi, la Pratica Semplice.
Società
Per la presentazione delle pratiche la modalità più semplice è Comunica Starweb, ma si può utilizzare anche ComunicaFedra, scaricando l'apposito software.
Per pratiche che richiedano un atto notarile è invece obbligatorio utilizzare Comunica Fedra (costituzione società, variazione dati costitutivi di società - denominazione, forma giuridica, indirizzo sede in altro comune, capitale sociale, oggetto sociale, azioni ecc. -  fusione, scissione e trasformazione di società, cancellazione dal Registro Imprese di società ad eccezione dello scioglimento e liquidazione volontaria, ecc.).
 
La presentazione delle domande di deposito dei bilanci e delle situazioni patrimoniali può essere eseguita mediante le seguenti modalità:
trasmissione telematica: la domanda può essere compilata tramite:
Bilanci on line:  servizio web che permette il deposito del bilancio e della situazione patrimoniale e consente anche l'eventuale riconferma dell'elenco soci
Fedra Plus: software da scaricare sul proprio personal computer che consente il deposito del bilancio, della situazione patrimoniale nonché dell'elenco soci.
Per la spedizione occorre utilizzare gli strumenti di invio telematico Bilanci disponibili all'indirizzo http://webtelemaco.infocamere.it  (il deposito dei bilanci e delle situazioni patrimoniali non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica).
 
Alle domande devono essere obbligatoriamente allegati tutti gli atti soggetti per legge ad iscrizione o deposito nel Registro delle imprese, o necessari a comprovare la veridicità del fatto di cui si richiede l'iscrizione.
Gli atti allegati alle domande di iscrizione o deposito nel Registro delle imprese devono sempre rivestire la “forma giuridica” e la “forma informatica” prescritta per il tipo di atto e per il tipo di adempimento pubblicitario che si intende eseguire.
Secondo il tipo di atto e il tipo di adempimento, la forma giuridica necessaria può essere:
    • originale informatico
    • copia conforme
    • copia semplice
La forma giuridica richiesta dipende:
    • dal tipo di adempimento che si intende eseguire:
    • l’atto è allegato per l’iscrizione o il deposito nel Registro delle imprese
    • l’atto è allegato a scopo meramente probatorio
    • dal tipo di atto allegato:
    • l’atto é un atto notarile (rogato o autenticato da notaio)
    • l’atto non é un atto notarile (scrittura privata non autenticata)
    • l’atto è conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione
    • dal tipo di supporto prescelto, cartaceo o informatico, per formare l’atto all’origine
La forma, o meglio, il formato informatico del file che contiene l’atto può essere:
    • il PDF/A-14
    • il PDF
Il formato informatico richiesto dipende:
    • dal tipo di adempimento che si intende eseguire:
    • l’atto è allegato per l’iscrizione o il deposito nel Registro delle imprese
    • l’atto è allegato a scopo meramente probatorio
    • dal tipo di atto allegato
    • dalla previsione normativa di uno specifico formato informatico.
Per alcuni atti le norme prevedono che gli stessi siano anche "marcati temporalmente", per informazioni consultare la pagina Marcatura temporale.
Tavole sinottiche violazioni amministrative
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Attività soggette a verifica
ADEMPIMENTI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER INIZIO ATTIVITA’ DI MANUTENTORE DEL VERDE
 
CODICE ATECO 81.3: cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
 
Il “Manutentore del verde” allestisce, sistema e manutiene/cura aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Cura la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione dell’impianto e alla successiva gestione, applicando le necessarie tecniche colturali e fitosanitarie; gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali, in osservanza anche delle “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile” (Vedi MATTM, 2017); applica la difesa fitosanitaria vegetali nei limiti delle leggi in vigore. E’ in grado di recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature. E’ in grado di fare un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici.
Il Manutentore del verde svolge l’attività professionale in diversi contesti e in diverse tipologie di aziende, quali cooperative di manutenzione di aree verdi, punti vendita di settore, garden center, imprese specifiche di realizzazione e manutenzione di aree verdi.
 
L’art. 12 della Legge n. 154/2016 ha stabilito che l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:
 
a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all’art. 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
 
 
Con Accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018, modificativo e integrativo dell’Accordo dell’8 giugno 2017, è stato definito lo standard professionale e formativo per l’attività di manutenzione del verde. I corsi di formazione sono destinati al titolare d’impresa o al preposto facente parte dell’organico dell’impresa e a coloro che intendono avviare l’attività di manutentore del verde.
 
Con il suddetto Accordo del 22 febbraio 2018 sono stati individuati alcuni “casi di esenzione e/o di riduzione del percorso formativo”.
In particolare, sono esentati dall’obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame:
 
- Soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR e associate alla qualificazione di Manutentore del verde;
 
- Soggetti in possesso di Laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
- Soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
- Soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;
- Iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;
- Soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;
- Soggetti in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
- I soggetti che acquisiscono la qualificazione professionale regionale in esito a percorsi formativi autorizzati e riconosciuti ai sensi dell’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell’8 giugno 2017, fino alla data di stipula del presente accordo.
 
Al Registro delle Imprese non sono attribuite competenze specifiche per l’accertamento dei requisiti.
Tuttavia, l’attività di manutentore del verde deve essere considerata un’attività soggetta a specifica regolamentazione per la quale occorre attestare il possesso dei requisiti, così come per quelle attività soggette a preventiva autorizzazione, denuncia, Scia o comunicazione occorre dichiarare al Registro delle Imprese gli estremi dell’adempimento effettuato (v. da ultimo Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 maggio 2016).
A tal fine il Registro delle Imprese della CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA ha predisposto un modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione che dovrà essere compilato e allegato alla pratica telematica di Comunicazione Unica con la quale si comunica l’inizio di un’attività connessa con la manutenzione del verde.
 
Precisazione relativa all’aggiornamento delle visure/certificati
In mancanza di disposizioni che prevedano le modalità e le specifiche tecniche per la comunicazione e l’aggiornamento del dato, in visura e nei certificati non potrà essere data alcuna pubblicità relativa al requisito professionale dell’impresa e della persona qualificata.
La verifica del requisito ha la sola finalità di pubblicare il dato economico relativo all’esercizio dell’attività da parte dell’impresa.
 
Precisazione relativa alle Imprese Artigiane
L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e che implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da specifiche norme statali o regionali.
L’impresa quindi potrà richiedere l’annotazione nella sezione speciale imprese artigiane soltanto se il requisito professionale per l’esercizio dell’attività di manutenzione del verde è posseduto dal titolare dell’impresa artigiana o da un socio partecipante all’attività nelle società.
 
Precisazione relativa alle imprese iscritte al 25 agosto 2016
Nell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018 è stata inserita un’esenzione dal percorso formativo per le imprese iscritte alla data del 25 agosto 2016 che siano in grado di dimostrare un’esperienza almeno biennale (maturata alla data del 22 febbraio 2018) per il titolare, il socio con partecipazione di puro lavoro, il coadiuvante, il dipendente, il collaboratore familiare dell’impresa.
L’Accordo inoltre indica la presentazione di specifica documentazione al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane entro il 22 febbraio 2020.
 
Per queste imprese si è in attesa ricevere apposite disposizioni volte ad indicare la competenza degli Enti camerali su tali aspetti, nonché a definire il regime amministrativo da applicare all’attività di accertamento e verifica dei requisiti professionali, attraverso l’individuazione delle modalità operative della regolarizzazione di tali soggetti.
 
 
Precisazione relativa alle imprese iscritte dopo il 25 agosto 2016
Le imprese che si sono iscritte nel Registro delle Imprese dopo il 25 agosto 2016 sono invitate a verificare il possesso di uno dei requisiti indicati dall’Accordo.
Per le imprese in possesso di uno dei requisiti non è richiesta alcuna comunicazione nei confronti del Registro delle Imprese.
Le imprese che non fossero in possesso di uno dei suddetti requisiti, sono invitate ad iscriversi ad un corso per conseguire l’attestato di idoneità.
Il Registro delle Imprese si riserva in futuro di effettuare verifiche sul possesso dei requisiti.
 
Dichiarazione sostitutiva "Manutenzione del verde"
REA
Il R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) istituito dalla legge 580/1993 di riforma delle camere di Commercio (art. 9) raccoglie le notizie di carattere economico, amministrativo e statistico non previste ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese.
Il R.E.A. contiene i dati relativi alle attività, alle eventuali unità locali, agli addetti operanti nell’impresa, alle iscrizioni in albi, ruoli, elenchi o registri, agli estremi delle autorizzazioni, licenze e simili, ecc..
Sono inoltre iscritti nel R.E.A. i soggetti collettivi che svolgono attività economica non in forma di impresa (es: associazioni, fondazioni ecc.) e gli imprenditori con sede principale all’estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.
Procedura deposito libri sociali

PROCEDURA DI DEPOSITO DEI LIBRI SOCIALI DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI.

Compiuta la liquidazione di una società di capitali (ex art. 2496 c.c. solo per s.p.a., s.r.l. e cooperative) il liquidatore deve depositare presso il registro delle imprese i libri della società.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano i seguenti libri sociali:

  • libro giornale

  • libro degli inventari

  • libro dei soci

  • libro delle obbligazioni

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee o libro delle decisioni dei soci

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione o libro delle decisioni degli amministratori

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione o libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisiore

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni

  • il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447 c.c. sexies.

Cosa bisogna fare

Dopo l’invio della pratica telematica di CANCELLAZIONE, i libri vanno presentati allo sportello INFOCENTER utilizzando l'apposita "distinta di deposito dei libri sociali" REPERIBILE NEL SITO CAMERALE regolarmente compilata e sottoscritta dal liquidatore.

Precisare nella distinta il motivo del mancato deposito di alcuni libri obbligatori (smarrimento, furto, ecc.) -  In questi casi è necessario allegare copia denuncia fatta all’autorità di pubblica sicurezza.

I libri debbono essere raccolti in scatole contrassegnate con i riferimenti dell'impresa: denominazione/ragione sociale, sede, numero REA, codice fiscale.

UNITAMENTE AI LIBRI SOCIALI DOVRA’ ESSERE PRESENTATA LA RICEVUTA DI PROTOCOLLAZIONE DELLA PRATICA TELEMATICA DI CANCELLAZIONE. IN ASSENZA I LIBRI NON VERRANNO RITIRATI.

EFFETTUATO IL DEPOSITO DEI LIBRI SOCIALI, L’UTENTE TELEMACO DOVRA’ ALLEGARE LA DISTINTA DELL’AVVENUTO DEPOSITO ALLA ISTANZA DI CANCELLAZIONE.

Il deposito può anche essere effettuato da persona delegata dal liquidatore (vedi spazi dedicati da compilare nella distinta) che dovrà presentarsi munito di documento di identità allo sportello camerale.

COSTI

Il deposto dei libri sociali comporta il pagamento per diritti di segreteria di € 30,00.

Il versamento può essere effettuato con una delle seguenti modalita’:

  •  tramite bancomat/carta di credito presso l’Ufficio Vidimazione della CCIAA del SUD EST SICILIA
  •  tramite avviso di pagamento PagoPa (NON SONO ACCETTATI PAGAMENTI SU C/C POSTALE O A MEZZO BONIFICO)

Modello distinta deposito libri sociali

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La Camera

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Sito: www.ctrgsr.camcom.gov.it
Codice fiscale e partita IVA: 05379380875
Codice di fatturazione elettronica: ZBSD2P
Orari sportelli:
Dal Lunedì al Venerdì ore 8.30 - 12.00
Martedì anche 15.45 - 17.45
 
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