Per gli imprenditori e le imprese artigiane è obbligatoria l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, gestito dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, cui spettano le funzioni amministrative per il riconoscimento della qualifica di "impresa artigiana”
Albo imprese artigiane
Riferimenti normativi: legge 8 agosto 1985, n. 443 – Legge quadro per l’artigianato L.R. 18 febbraio 1986, n. 3
Imprenditore artigiano
E’ imprenditore artigiano colui che - in base alla legge 443/85 - esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, svolgendo in misura prevalentemente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo.
Impresa artigiana
E’ artigiana l’impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliare di queste ultime, di somministrazione di alimenti o bevande.
Tutte le imprese che hanno le caratteristiche artigiane previste dalla Legge, e determina l’annotazione dell’impresa nella sezione speciale del Registro delle Imprese con la qualifica d’impresa artigiana.
L’iscrizione comporta la trasmissione dell’annotazione all’INPS, allo scopo di applicare la legislazione in materia di assicurazione, previdenza ed assistenza (inserimento negli elenchi previdenziali del titolare, dei soci partecipanti al lavoro e degli eventuali collaboratori familiari).
La domanda di iscrizione all’Albo provinciale delle Imprese Artigiane deve e4ssere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività.
Forme giuridiche previste per l'iscrizione nella sezione speciale delle Imprese Artigiane
• Impresa individuale
• Società in nome collettivo
• Società in accomandita semplice
• Società a responsabilità limitata con unico socio
• Società a responsabilità limitata pluripersonale
• Società cooperativa con soci contitolari
In caso di s.n.c., la maggioranza dei soci deve prestare attività lavorativa prevalente nel processo produttivo; in caso di due soci è sufficiente la prestazione lavorativa di uno dei due.
Per le s.a.s. è necessario che ogni socio accomandatario svolga attività lavorativa prevalente nel processo produttivo e che non sia socio accomandatario o socio unico di s.r.l. in altre società anche non artigiane.
Per le s.r.l. unipersonali è necessario che il socio unico svolga attività lavorativa prevalente nel processo produttivo e che non sia socio accomandatario o socio unico di s.r.l. in altre società anche non artigiane.
Nelle s.r.l. pluripersonali (che non hanno l'obbligo di annotazione nella sezione artigiana, anche qualora siano in possesso dei requisiti) la maggioranza dei soci (oppure uno su due) deve prestare attività lavorativa prevalente nel processo produttivo e detenere la maggioranza delle quote sociali e degli organi deliberanti.
Nelle società cooperative è necessario che i soci siano inquadrati come lavoratori autonomi e la maggioranza di essi deve prestare attività lavorativa prevalente nel processo produttivo.
I consorzi e le società consortili in forma cooperativa sono iscritti in un' apposita sezione separata come impresa artigiana.
Le società devono prima iscriversi al Registro delle Imprese (N.B. dal 1 luglio 2003, le società devono depositare le pratiche con firma digitale al Registro Imprese solo per via telematica) e poi all’Albo Artigiani, al contrario le ditte individuali si iscrivono solo all’Albo, che provvede d’ufficio all’annotazione nella Sezione Speciale Artigiani del Registro delle Imprese.
Per le società è necessario che la maggioranza dei soci (uno se i soci sono due) partecipino personalmente e manualmente all’attività.
Nelle società in accomandita semplice tutti i soci accomandatari devono svolgere personalmente e manualmente i il proprio lavoro nel processo produttivo. Nelle Società a Responsabilità Limitata pluripersonale la maggioranza dei soci partecipanti al lavoro deve possedere la maggioranza delle quote sociali e deve detenere la maggioranza negli organi deliberanti.
L’iscrizione viene disposta dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato entro 60 giorni dalla notifica dell’apposita domanda.
Fino a 18 dipendenti per l’impresa che non lavora in serie; fino a 9 dipendenti per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata; fino a 32 dipendenti per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura (apposita tabella allegata alla Legge 443/85); fino a 8 dipendenti per l’impresa di trasporto; fino a 10 dipendenti per l’impresa di costruzioni edili.
• Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo, subordinato (anche in attesa di occupazione) e per motivi familiari (ai fini del permesso di soggiorno i cittadini dei Paesi aderenti all'EFTA sono equiparati ai cittadini comunitari)
• Avere raggiunto la maggiore età
• Svolgimento del proprio lavoro manuale nel processo produttivo
• Non essere lavoratore subordinato a tempo pieno o a part-time superiore a 20 ore (50%)
• Possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività regolamentate dalla legge (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di disinfestazione-derattizzazione-sanificazione).
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Il SUAP è lo Sportello Unico per le Attività produttive.
È stato istituito per la prima volta con il D.P.R. 447/1998, che lo affidava ai comuni, quale sportello unico relativo ai procedimenti concernenti gli impianti produttivi di beni e servizi.
Successivamente con l’art. 38 del D.L. 112/2008, convertito con modifiche dalla L. 133/2008, intitolato significativamente “Impresa in un giorno”, il legislatore ha stabilito di procedere alla semplificazione e al riordino della disciplina del SUAP, attraverso un apposito decreto ministeriale.
Il 07/09/2010 è stato quindi approvato il D.P.R. 160/2010 che ridefinisce il SUAP nella sua versione attuale.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) costituisce l'unico soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. Per "attività produttive" si intendono le "attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni,..."
Caratteristiche fondamentali del SUAP:
◾è l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento (art. 1)
◾è uno sportello esclusivamente telematico (art. 2, commi 2 e 3)
L'unico punto di accesso telematico si concretizza in un apposito portale presente all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it
Si tratta quindi di un sistema volto ad istituire un'unica interfaccia telematica tra cittadino e pubbliche amministrazioni competenti in materia di attività produttive, offrendo i vantaggi propri della digitalizzazione degli adempimenti amministrativi in termini di accessibilità e velocità.
QUALI PRATICHE SI POSSONO FARE TRAMITE IL SUAP
Il D.P.R. 160/2010 prevede che attraverso il SUAP si gestiscano due tipi di procedimenti:
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il procedimento automatizzato (artt. 5 e 6), che entra in vigore dal 29/03/2011
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il procedimento ordinario (artt. 7 e 8), che entra in vigore dal 30/09/2011
Il procedimento automatizzato riguarda quei casi in cui l'avvio di un'attività di produzione di beni, o di prestazione di servizi, sia soggetto a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, per cui l'impresa può iniziare l'attività in questione dalla data di presentazione della segnalazione alla pubblica amministrazione.
Il procedimento ordinario riguarda quei casi in cui l'impresa deve presentare preventivamente un'istanza alla pubblica amministrazione e potrà iniziare l'attività di produzione di beni, o di prestazione di servizi, solo a seguito del rilascio di un'autorizzazione da parte della pubblica amministrazione.
Le funzioni del SUAP possono essere:
◾esercitate dai Comuni interessati (art. 4 comma 5), singolarmente od in forma associata;
◾delegate dai Comuni alla Camera di commercio competente (art. 4 comma 11).
IL SUAP GESTITO DAI COMUNI
I Comuni per esercitare le funzioni del SUAP si devono accreditare al Ministero dello Sviluppo economico.
I requisiti per ottenere l'accreditamento sono:
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casella di PEC istituzionale
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firma digitale rilasciata al Responsabile dello Sportello
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software per la lettura di documenti firmati digitalmente
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sistema di protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita
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sito web del SUAP o area ad esso riservata nell'ambito del sito istituzionale del Comune
IL SUAP DELEGATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO
Nel caso in cui il Comune non si sia accreditato, le funzioni del SUAP sono delegate alla Camera di commercio competente. La delega non richiede un adempimento espresso da parte del Comune.
Tuttavia, per rendere concretamente operativa la delega, il Comune deve fornire alla Camera di commercio alcuni dati essenziali (quali indirizzo di posta elettronica certificata, PEC, nominativo e codice fiscale del responsabile del procedimento), senza i quali i servizi del portale non possono funzionare.
AUTORIPARAZIONE
Il 5 gennaio 2013 è entrata in vigore la Legge n. 224/2012 che ha modificato la Legge n. 122/1992 (disciplina degli autoriparatori) introducendo la nuova sezione della meccatronica in sostituzione delle precedenti sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto.
La Legge n. 224/2012 disponeva che le imprese che prima del 5 gennaio 2013 erano già iscritte ed abilitate per la sola sezione meccanica/motoristica o per la sezione elettrauto potevano proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi, cioè fino al 4 gennaio 2018. Con la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - "legge di bilancio 2018" entrata in vigore il 1° gennaio 2018 - è stata modificata la legge n. 224/2012 prorogando di cinque anni il termine per la denuncia del possesso dei requisiti per l'attività di meccatronica, da effettuarsi pertanto entro il 4 gennaio 2023
Si evidenzia che, entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese abilitate all’esercizio della sola attività di meccanica/motoristica o di elettrauto, qualora non possano dimostrare il possesso dei requisiti professionali richiesti per entrambe le soppresse sezioni della legge n.122/1992, devono frequentare un apposito corso professionale regionale teorico pratico di qualificazione che consente l'estensione dell'abilitazione alla parte mancante.
In mancanza di tale regolarizzazione, decorso il termine previsto dalla normativa - quindi dal 4 gennaio 2023 - il responsabile tecnico che non abbia provveduto a tale estensione della abilitazione alla meccatronica non potrà più essere preposto alla gestione tecnica dell’impresa.
La Legge n. 224/2012 ha previsto per la persona preposta alla gestione tecnica della sola attività di meccanica-motoristica o di elettrauto che ha compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013 - quindi nata entro il 4 gennaio 1958 - che possa proseguire tali attività - senza la necessità di procedere alla regolarizzazione per l'acquisizione dell'abilitazione alla meccatronica - fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
L'attività di autoriparazione di cui alla legge n. 122/1992 è soggetta a Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.).
Gli autoriparatori che devono ottenere l'abilitazione sono imprese che, in forma individuale o societaria, svolgono attività di manutenzione e di riparazione di veicoli e di complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone di cose. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, nonchè l'installazione di impianti e componenti fissi.
E' richiesta l'abilitazione anche per l'esercizio dell'attività di riparazione avente carattere strumentale o accessorio, per le imprese che svolgono in prevalenza commercio di veicoli, nonché per ogni organismo di natura privatistica che svolge attività di riparazione per uso esclusivamente interno.
Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per uno o più settori in relazione all'attività di autoriparazione esercitata.
La legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha introdotto importanti modifiche alla Legge 122/1992 concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione.
Le attività di meccanica/motoristica e di elettrauto sono state accorpate nella nuova attività definita "MECCATRONICA".
Pertanto l’attività di autoriparazione si distingue ora nelle attività di:
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meccatronica;
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carrozzeria;
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gommista
Dal 5 gennaio 2013, pertanto, non è più possibile dichiarare l’inizio della sola attività di meccanica e motoristica o di elettrauto, ma occorrerà dichiarare l’inizio dell’attività di “meccatronica” dimostrando il possesso dei requisiti previsti sia per la meccananica e motoristica sia per l'elettrauto.
Requisiti per lo svolgimento dell’attività
L'esercizio dell'attività di autoriparazione presuppone la designazione del responsabile tecnico che sia in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali previsti dall'art. 7 della Legge 122/1992.
Requisiti personali
Il preposto alla gestione tecnica deve possedere i seguenti requisiti personali:
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essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea o di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante la condizione di reciprocità;
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non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva;
Il titolare di impresa individuale, tutti i soci di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s., i componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali, cooperative e consorzi devono inoltre compilare l'"autocertificazione antimafia" tramite la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla Legge n. 575/1965 presente sul modello Intercalare.
Requisiti tecnico professionali
Il responsabile tecnico deve avere con l'impresa un rapporto d'immedesimazione (essere titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare). A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 53 del D.lgs. n. 81/2015 all'art. 2549 del c.c.(vigenti dal 25/06/2015) il contratto di associazione in partecipazione non risulta più idoneo a costituire il rapporto di immedesimazione in quanto l'apporto dell'associato persona fisica non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.
Il responsabile tecnico deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
-
Laurea in materia tecnica attinente l'attività (ad esempio Laurea in Fisica e Ingegneria chimica)
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Diploma di scuola secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività (ad esempio Diploma di maturità professionale Tecnico delle Industrie Meccaniche - Diploma professionale di qualifica Meccanico Riparatore Autoveicoli - Diploma di Perito Industriale Meccanico)
-
Titolo di studio a carattere tecnico professionale attinente all'attività diverso da laurea e da diploma, congiuntamente ad un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi 5 anni come operaio qualificato
-
Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa del settore, per un periodo non inferiore a 3 anni nell'arco degli ultimi 5 anni, in qualità di operaio qualificato.
La Camera di commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
Iter
Le imprese individuali o le società devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività per ciascuna officina il giorno stesso di inizio dell'attività, esclusivamente per via telematica con le modalità della Comunicazione Unica, al Registro Imprese della Camera di Commercio nella cui circoscrizione è ubicata l'officina stessa, utilizzando l'apposita modulistica.
Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati.
MODULISTICA:
PULIZIA
L’attività di pulizia di cui al D. Lgs. n. 112/98 art. 22 e del D.P.R. n. 558/99 artt. 7 e 8, è soggetta a
Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)
Devono ottenere l'abilitazione le imprese, in forma individuale o societaria, che svolgono le attività di pulizia distinte e definite all’art. 1 comma 1 del D.M. Industria n. 274/97 come segue:
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pulizia - complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza
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disinfezione - complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni
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disinfestazione - complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perchè parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perchè molesti e speci vegetali non desiderate
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derattizzazione - complessi di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione di ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia
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sanificazione - complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperataura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.
Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per una o più tipologie di pulizia in relazione all'attività esercitata.
Requisiti per lo svolgimento di attività di pulizia
Dal 02.02.2007, con l'entrata in vigore del D.L. n. 7 del 31.01.2007, l'esercizio dell’attività di pulizia e disinfezione non è più subordinato al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, cioè dei requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale da parte di un preposto, mentre continua ad essere richiesto il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di onorabilità.
L'esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è subordinato al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionale (previsti dall'art. 2 del D.M. 274/97) e di onorabilità.
Il requisito della capacità economico-finanziaria è posseduto al riscontrarsi delle seguenti condizioni:
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iscrizione all’INPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti compreso il titolare, i familiari ed i soci prestatori d’opera
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assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e società cooperative, salvo riabilitazione o dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori.
Il requisito della capacità tecnico-professionale è riconosciuto con la preposizione alla gestione tecnica di un soggetto che abbia con l'impresa un rapporto di immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare). A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 53 del D.lgs. n. 81/2015 all'art. 2549 del c.c.(vigenti dal 25/06/2015) il contratto di associazione in partecipazione non risulta più idoneo a costituire il rapporto di immedesimazione in quanto l'apporto dell'associato persona fisica non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.
Tale soggetto deve essere dotato di uno dei seguenti requisiti:
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assolvimento dell’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività all’interno di imprese del settore, per almeno 2 anni nel caso di attività di pulizia e disinfezione e di almeno 3 anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
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attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale (si ritiene idoneo il corso professionale il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione)
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diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività (si ritiene idoneo il diploma il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione)
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diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività (si ritiene idoneo il titolo il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione).
I requisiti di onorabilità sono previsti dall’art. 2 della Legge n. 82/94 e devono essere posseduti dal titolare, institore o direttore di impresa individuale, da tutti i soci di società di persone, dai soci accomandatari della s.a.s., dai componenti del consiglio di amministrazione delle società di capitali, cooperative e consorzi.
La Camera di commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
Fasce di Classificazione
Esclusivamente ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di servizi da attuarsi da parte delle pubbliche amministrazioni secondo la normativa comunitaria, le imprese di pulizia con un periodo di esercizio attività nel settore pulizia non inferiore a due anni, possono presentare istanza di iscrizione nelle seguenti fasce di classificazione di volume d'affari al netto di I.V.A. realizzato mediamente nell'ultimo triennio o, nel minor periodo di attività, in un periodo non inferiore a due anni:
a) |
fino a € 51.646 |
b) |
fino a € 206.583 |
c) |
fino a € 361.520 |
d) |
fino a € 516.457 |
e) |
fino a € 1.032.914 |
f) |
fino a € 2.065.828 |
g) |
fino a € 4.131.655 |
h) |
fino a € 6.197.483 |
i) |
fino a € 8.263.310 |
l) |
oltre € 8.263.310 |
La classe di attribuzione è quella immediatamente superiore al predetto importo medio.
Nel caso di prima fascia l'importo medio deve essere almeno di € 30.987.
Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione l'impresa deve rispondere anche ai seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari:
-
aver fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40%, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50%, ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60% dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale si chiede l'iscrizione
-
avere sopportato per ciascuno degli anni di riferimento un costo complessivo per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40% dei costi totali, ovvero al 60% di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e disinfezione. L'impresa che per la sua natura giuridica non può comprovare le percentuali minime di cui sopra, ovvero che per qualunque motivo non le raggiunge, deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e assicurazione.
L'impresa deve fornire, per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minor periodo di attività:
-
copia dei libri paga e dei libri matricola o copia del modelli 770
-
l'elenco dei servizi eseguiti nel settore pulizia allegando per ciascuno un'apposita attestazione del committente.
L'impresa deve fornire inoltre:
-
l'elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda
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dichiarazioni bancarie che comprovino l'esistenza di rapporti con il sistema bancario.
Le variazioni che comportino una variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza devono essere comunicate entro un anno dal loro verificarsi. In ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.
Iter
Imprese individuali o società
Le imprese individuali o le società devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività il giorno stesso di inizio dell'attività, esclusivamente per via telematica con le modalità della Comunicazione Unica alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, utilizzando l'apposita modulistica.
In assenza di istanza di inserimento in fascia di classificazione, il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati.
IMPIANTISTICA
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici ha comportato sostanziali modifiche alla disciplina del settore precedentemente regolato dalla legge n. 46 del 5 marzo 1990.
Ambito di applicazione
Il Decreto n. 37/2008 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
Rientrano nella disciplina delle imprese di installazione degli impianti posti al servizio degli edifici, tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
Requisiti per lo svolgimento dell’attività
Requisiti tecnico professionali
Le imprese sono abilitate all'esercizio delle attività di impiantistica mediante la nomina di un responsabile tecnico, cioè di un soggetto in possesso dei requisiti professionali che abbia con l'impresa un rapporto d'immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare). A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 53 del D.lgs. n. 81/2015 all'art. 2549 del c.c.(vigenti dal 25/06/2015) il contratto di associazione in partecipazione non risulta più idoneo a costituire il rapporto di immedesimazione in quanto l'apporto dell'associato persona fisica non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.
Il Decreto n. 37/2008 precisa che il responsabile tecnico deve svolgere tale funzione per una sola impresa e che la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
Per le attività previste alle lettere a), b), c), e), f) e g), i requisiti tecnico professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
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Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta
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Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
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Titolo o attestato di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno quattro anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
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Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti
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Collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare di impresa o dal socio o da collaboratore familiare per un periodo non inferiore a sei anni continuativi.
Per le attività previste alla lettera d), i requisiti tecnico professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
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Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta, utile al fine dello svolgimento dell’attività
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Diploma di tecnico superiore Area 1 – Efficienza energetica conseguito presso un Istituto Tecnico Superiore (ITS)
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Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
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Titolo o attestato di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
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Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti
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Collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare di impresa o dal socio o da collaboratore familiare per un periodo non inferiore a quattro anni continuativi.
Requisiti di onorabilità
La verifica riguarda il titolare di impresa individuale, tutti i soci di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s, i componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali, cooperative e consorzi. I requisiti di onorabilità risultano provati qualora a carico dei detti soggetti non sussistano misure di sicurezza o di prevenzione e/o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso.
La Camera di commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
Responsabile tecnico in “esclusiva”
L'art. 3 comma 2 del DM n. 37/2008 prevede che il responsabile tecnico "svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa". Tale previsione (fortemente innovativa rispetto alla previgente normativa) garantisce una maggiore responsabilizzazione della persona fisica in possesso dei requisiti che non potrà svolgere nessun'altra attività di carattere continuativo (sia essa imprenditoriale che professionale) nè tantomeno operare nell'ambito di più imprese.
Procedimento
Le imprese individuali o le società devono presentare il giorno stesso di inizio dell'attività, esclusivamente per via telematica con le modalità della Comunicazione Unica al Registro Imprese nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, la Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) utilizzando l'apposita modulistica.
Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati.
Dichiarazione di conformità
Ai sensi dell’articolo 7 del D.M. n.° 37/2008, al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente una “dichiarazione di conformità” degli impianti realizzati nel rispetto delle norme dettate dall’art. 6 del decreto. Tale dichiarazione dovrà essere redatta in basa all’apposito modello di cui all’Allegato I del D.M. n.° 37/2008
Avvertenza per i committenti
Il committente dei lavori o il proprietario dell'immobile è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti previsti dal Decreto n. 37/2008 ad imprese abilitate, iscritte nel Registro delle Imprese.
MODULISTICA:
La Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.)
L'attività di facchinaggio è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività da parte di imprese, in forma individuale o societaria, che esercitano una fra le seguenti attività:
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portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all’ articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
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insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
La Circolare M.A.P. n. 3570 del 30.12.2003 precisa che ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di facchinaggio rilevano non le singole attività, ad esempio di mattazione o abbattimento alberi, ma le attività di movimentazione dei prodotti di mattazione o abbattimento alberi.
La Circolare M.A.P. prot. n. 548552 del 09.03.2004 inoltre precisa che solo nel caso in cui tali attività sono preliminari e complementari all'attività di facchinaggio rientrano nella normativa in questione. Viceversa qualora l'attività principale dell'impresa sia la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto e l'attività di facchinaggio sia solo strumentale a queste, non è applicabile la normativa in questione.
Requisiti per lo svolgimento di attività di facchinaggio
Le imprese che svolgono attività di facchinaggio devono essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di onorabilità.
I requisiti di capacità economico-finanziaria sono:
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comprovata affidabilità nell'adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria assunte, attestata da istituto bancario
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inesistenza di protesti a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e le cooperative
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iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera.
I requisiti di onorabilità sono elencati all'art. 7 del Decreto n. 221/2003 e devono essere posseduti dal titolare o institore o direttore di impresa individuale, da tutti i soci di snc, dai soci accomandanti di sas e sapa, dagli amministratori per le società di capitali e le cooperative.
Dal 02.02.2007, con l'entrata in vigore del D.L. n. 7 del 31.01.2007 (convertito con Legge n. 40 del 02.04.2007), l'esercizio dell'attività di facchinaggio NON è più subordinato al possesso di requisiti di capacità tecnico-organizzativa, cioè di requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale, da parte di un preposto.
Dal 02.04.2007, con l'entrata in vigore della Legge n. 40 del 02.04.2007 di conversione del D.L. n. 7/2007, inoltre l'esercizio dell'attività di facchinaggio NON è più subordinato al possesso del requisito di capacità economico-finanziaria previsto dall'art. 5 comma 1 lett. b) del D.M. n. 221/2003, cioè al possesso di un patrimonio netto pari almeno all'8% del fatturato dell'impresa specifico nel settore facchinaggio al 31 dicembre dell'anno precedente.
La Camera di Commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
Fasce di Classificazione
Tutte le imprese di facchinaggio devono essere classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività.
Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.
Le fasce di classificazione sono le seguenti:
a) |
inferiore a 2,5 milioni di euro |
b) |
da 2,5 a 10 milioni di euro |
c) |
superiore a 10 milioni di euro |
L'inserimento nella fascia di classificazione avverrà sulla base delle risultanze dell'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall'indicazione dei compensi ricevuti, che l'impresa fornirà nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 47.
All'impresa non è consentito stipulare un singolo contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita.
La variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi con l'apposito modello.
In ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.
Iter
Le imprese individuali o le società devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività il giorno stesso di inizio dell'attività, esclusivamente per via telematica con le modalità della Comunicazione Unica alla Camera di commercio nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, utilizzando l'apposita modulistica.
Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati e non è obbligatorio allegare altri documenti diversi da:
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attestazioni bancarie
-
elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, ad eccezione delle imprese di nuova costituzione e operative da meno di due anni.
Avvertenze per i committenti
I committenti di lavori di facchinaggio devono rivolgersi esclusivamente ad imprese abilitate che risultino iscritte al Registro delle Imprese pena il pagamento di una sanzione amministrativa.
MODULISTICA:
Sono iscrivibili nel Registro delle imprese o nel Repertorio economico amministrativo (REA) soltanto le attività economiche esercitate in forma di impresa.
Le attività economiche non sono tutte liberamente esercitabili, molte di esse sono regolamentate, quindi condizionate al possesso di requisiti e/o all'esecuzione di specifici adempimenti amministrativi.
Attività economiche iscrivibili
Nel Registro delle imprese sono iscrivibili soltanto le attività economiche esercitate secondo il modello organizzativo proprio dell’impresa di cui all’articolo 2082 del codice civile.
Elementi essenziali dell’attività d’impresa sono:
◾L’esercizio di un’attività economica
L’attività deve essere svolta secondo i criteri di economicità ovvero in modo tale da coprire i costi sostenuti con i ricavi conseguiti.
◾Il fine della produzione o dello scambio di beni e servizi
L’imprenditore deve operare nel mercato producendo nuovi beni o offrendo nuovi servizi oppure aumentando il valore di beni e servizi già esistenti nel mercato.
◾L'organizzazione
L’imprenditore deve esercitare l’attività per mezzo di un insieme di elementi personali e reali (azienda) necessari al suo esercizio.
◾La professionalità
L’attività deve essere svolta in modo stabile e non occasionale. Non deve trattarsi necessariamente di un’attività ininterrotta, anche l’attività stagionale, come ad esempio l’attività alberghiera nelle stazioni climatiche, è considerata attività di impresa. Ciò che conta è l’abitualità dell’esercizio, il costante ripetersi dell’attività economica, anche se ad intervalli imposti dalla sua intrinseca natura ciclica o stagionale.
Sono quindi iscrivibili nel Registro delle imprese le seguenti attività:
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le attività commerciali di cui all’articolo 2195 del c.c.3: ◦l’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
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l’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
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l’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
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l’attività bancaria o assicurativa;
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le altre attività ausiliare alle precedenti.
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le attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile: ◦la coltivazione diretta del fondo;
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la silvicoltura;
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l’allevamento di animali;
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le attività connesse alle precedenti.
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le attività professionali “non protette” esercitate secondo il modello organizzativo dell’impresa.
Si pensi, per esempio, agli esperti di ricerche di mercato, in riorganizzazione aziendale, ai consulenti in genere, agli amministratori di stabili ecc.
Non sono iscrivibili nel registro delle imprese
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le attività professionali intellettuali “protette”, il cui esercizio sia subordinato per legge all’iscrizione in appositi albi o elenchi, ossia all’appartenenza agli ordini professionali. A titolo esemplificativo, risultano fra le professioni protette: il geometra, il notaio, il commercialista, l'architetto, il medico, il giornalista…
Attività libera
Sono “libere” quelle attività economiche che non sono condizionate per legge al possesso di particolari requisiti o al rilascio di autorizzazioni, licenze o permessi. Queste attività possono essere avviate liberamente, senza dover eseguire preventivamente o contestualmente alcun adempimento amministrativo (ad esempio, l’attività di procacciatore d’affari).
Attività regolamentata
Sono “regolamentate” quelle attività economiche il cui esercizio è condizionato per legge al possesso di particolari requisiti, al conseguimento di autorizzazioni o iscrizioni in albi, registri o elenchi o alla presentazione di istanze, segnalazioni certificate di inizio attività o di comunicazioni (ad esempio, il commercio al dettaglio e/o all’ingrosso, l’attività di acconciatore, ecc.).
Le attività regolamentate possono essere iscritte nel Registro delle imprese/REA soltanto se avviate legittimamente ovvero se avviate nel rispetto di tutti gli adempimenti amministrativi/condizioni prescritti dalla legge.
Le sanzioni R.I. vengono applicate in caso di:
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domanda di iscrizione o di deposito nel Registro delle imprese oltre il termine previsto dalla legge.
A CHI SI APPLICANO
Tali sanzioni, in forza dell’articolo 5 (Concorso di persone. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge), della Legge 24 novembre 1981, n. 689 si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti a chiedere un’iscrizione o ad effettuare un deposito nel Registro delle imprese.
N.B.: Le sanzioni si applicano ai soggetti in carica al momento della violazione, vale a dire al 1° giorno successivo alla scadenza del termine prescritto per la richiesta di iscrizione o di deposito.
COMPUTO DEL TERMINE
Ai fini del calcolo per il termine entro cui presentare una domanda al R.I. non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine (artt. 1187, 2963 cc).
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n. 558/99 art. 3 c.2, in vigore dal 6/12/2000).
Si precisa, inoltre, che la ricorrenza del Santo Patrono (Legge 27 marzo 1949, n. 260) non è considerata giorno festivo ai fini del computo del termine per la presentazione delle domande al Registro imprese – REA, pertanto la scadenza non è prorogata.
IMPORTI
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Articolo 2194 c.c. Inosservanza dell’obbligo d’iscrizione
“Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 (ora 2630) e 2634 (ora 2417), chiunque omette di chiedere l’iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10 a € 516”.
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Articolo 2417 c. 3 c.c. Rappresentante comune
“…Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l’iscrizione nel registro delle imprese”.
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Art. 2630. – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
L’Ufficio del Registro delle imprese, in quanto autorità competente alla contestazione della violazione ai sensi dell’articolo 14 della Legge 689/81, invita i soggetti sanzionabili ad effettuare il pagamento di una somma in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della stessa legge, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione per ciascuno dei soggetti obbligati alla domanda.
Il Registro delle imprese rappresenta e costituisce nell’ambito del nostro ordinamento giuridico “l’anagrafe generale delle imprese” nella quale sono iscritti: tutti gli imprenditori, pubblici e privati, singoli o collettivi, commerciali o artigiani, piccoli o grandi, indipendentemente dall’attività esercitata, tutti gli altri soggetti previsti dalla legge, oltre che tutti gli atti e i fatti che agli stessi si riferiscono.
Il Registro delle imprese è un “registro pubblico” quindi aperto e accessibile da qualunque interessato e non solo dai soggetti iscritti nello stesso.
Chiunque può agevolmente consultarlo, prendere visione degli atti e dei documenti iscritti e depositati e farsi rilasciare visure, certificati o copie di atti. Trasparente e completo, permette agevolmente la conoscenza legale di tutta una serie di atti, fatti e situazioni giuridiche relative alle imprese e ai soggetti obbligati all’iscrizione dei medesimi.
All’iscrizione di soggetti, atti e fatti e al deposito di atti nel Registro delle imprese conseguono precisi effetti giuridici, il registro infatti è uno strumento di pubblicità legale, costitutiva o dichiarativa, ma anche di mera pubblicità-notizia, secondo quanto dispongono le singole norme che prevedono e disciplinano le iscrizioni e i depositi nello stesso.
Gli effetti delle iscrizioni e dei depositi nel Registro delle imprese sono quelli della:
• pubblicità costitutiva: quando l’atto o il fatto produce effetti giuridici soltanto con l’iscrizione nel Registro delle imprese.
• pubblicità dichiarativa: quando l’atto o il fatto, già produttivo di effetti giuridici, diventa opponibile ai terzi dal momento della sua iscrizione nel Registro delle imprese a prescindere dall’effettiva conoscenza che gli stessi ne abbiano o meno avuto; per contro, l’atto o il fatto non ancora iscritti non possono essere opposti ai terzi da parte di chi è obbligato a richiederne l’iscrizione salvo che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto comunque conoscenza.
• pubblicità-notizia: quando l’atto, il fatto o il soggetto iscritto o depositato nel Registro delle imprese è reso semplicemente conoscibile da parte dei terzi dal momento della sua pubblicazione nel registro, senza che dalla stessa conseguano particolari effetti giuridici.
Di regola, gli effetti della pubblicità si attuano nel momento in cui avviene l’iscrizione dell’atto, del fatto o del soggetto nel Registro delle imprese: la sola presentazione della domanda di iscrizione all’Ufficio del Registro delle imprese e la sua protocollazione non determinano ancora gli effetti dell’iscrizione.
E’ la legge a stabilire quali iscrizioni e quali depositi debbano essere effettuati e chi li debba eseguire, nel Registro delle imprese quindi non possono essere iscritti soggetti, fatti o atti semplicemente perché un soggetto qualunque ne chieda l’iscrizione. Il registro ubbidisce infatti a due importantissimi principi:
• principio della tipicità delle iscrizioni, per cui sono possibili soltanto le iscrizioni previste dalla legge in quanto queste sono definite e a numero chiuso, come tale ampliabile solo dalla legge;
• principio dell’istanza di parte, per cui le iscrizioni sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato, di regola individuato dalle stesse norme di legge che prevedono le iscrizioni medesime. Soltanto quando un’iscrizione obbligatoria non sia stata richiesta, questa può essere eseguita su ordine del Giudice del Registro, disposto con decreto.
Le iscrizioni e i depositi sono obbligatori, ogni imprenditore ha l’obbligo di:
• iscrivere solo ciò che la legge gli impone di iscrivere, tanto che nell’ipotesi in cui l’iscrizione non sia richiesta nei termini di legge, il soggetto obbligato a richiederla è sanzionato;
• di astenersi dal richiedere l’iscrizione di quanto non sia per legge soggetto a pubblicità nel Registro delle imprese. Coerentemente l’Ufficio del Registro delle imprese deve rifiutarsi di provvedere all’iscrizione quando non vi sia una norma specifica che la preveda.
Pur essendo “unico” il registro si suddivide principalmente in due sezioni: una sezione ordinaria e una sezione speciale (D.P.R. n. 558/99).
La Sezione Ordinaria
Nella sezione ordinaria si iscrivono:
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gli imprenditori individuali commerciali (non piccoli)
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le società di persone (tranne la società semplice)
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le società di capitali
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i consorzi fra imprenditori con attività esterna
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i gruppi europei di interesse economico con sede in Italia
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gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale
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le società estere che hanno in Italia la sede dell'amministrazione, ovvero l'oggetto principale della loro attività
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associazioni e altri enti o organismi che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa
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aziende speciali o consorzi fra gli enti locali previsti dal D.Lgs n. 267/2000
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società europee
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cooperative europee
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la rete dotata di soggettività giuridica
La Sezione Speciale
Nella sezione speciale sono annotate le imprese artigiane (individuali e collettive) e si iscrivono, con diverse qualifiche:
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gli imprenditori agricoli (persone fisiche e società) con la qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto;
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i piccoli imprenditori
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le società semplici.
Successivamente, il legislatore ha integrato la struttura del Registro delle imprese aggiungendo a questa sezione speciale ulteriori sezioni speciali.
Le altre Sezioni Speciali
Nelle altre sezioni speciali si iscrivono:
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le società tra avvocati e le società tra professionisti
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le società o gli enti che esercitano attività di direzione, controllo e coordinamento ed anche quelli che vi sono soggetti
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le imprese sociali e le società di mutuo soccorso
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gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del Titolo V, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito nel Registro delle imprese, pubblicati in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto
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le start-up innovative e gli incubatori certificati di start-up
ORGANI E COMPITI
Il Registro delle imprese è tenuto dall'Ufficio del Registro delle imprese che ha sede presso ciascuna Camera di Commercio, è retto da un Conservatore, nominato dalla Giunta Camerale nella persona del Segretario Generale o di un dirigente della Camera di Commercio stessa ed è soggetto alla vigilanza di un Giudice Delegato nominato dal Presidente del tribunale del capoluogo di provincia, il Giudice del Registro.
Il Conservatore:
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impartisce le direttive all’Ufficio
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nomina i responsabili del procedimento
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sottoscrive e notifica i provvedimenti di rifiuto di iscrizione
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promuove davanti al Giudice del Registro i procedimenti di iscrizione e cancellazione d’ufficio
Il Giudice del Registro:
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vigila sull’Ufficio del Registro delle imprese
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dispone con decreto le iscrizioni o le cancellazioni d’ufficio
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decide con decreto i ricorsi presentati verso i provvedimenti di rifiuto del Conservatore.
L’Ufficio del Registro delle imprese provvede:
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alla predisposizione, tenuta, gestione e conservazione, secondo tecniche informatiche e nel rispetto delle norme vigenti, del Registro delle imprese;
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provvede al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione; provvede inoltre al rilascio di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti il deposito o l'iscrizione nel Registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;
-
alla bollatura e alla numerazione dei libri e delle scritture contabili a norma degli articoli 2215 e seguenti del codice civile e di altre leggi;
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sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, alla tenuta del REA, nonché al rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle ditte.
Nell’esecuzione dei suoi compiti l’Ufficio si avvale di due strumenti fondamentali:
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il protocollo informatico che consente l’annotazione cronologica di tutte le domande di iscrizione di atti e fatti che pervengono nel Registro delle imprese. Il protocollo ha una numerazione progressiva, secondo l’ordine cronologico di presentazione o di arrivo di ciascuna domanda che è protocollata nello stesso giorno del suo ricevimento da parte del registro, la numerazione è annuale;
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l’archivio informatico nel quale sono conservati tutti gli atti e i documenti acquisiti con le domande di iscrizione e deposito affinché qualunque interessato possa chiedere di prenderne semplicemente visione oppure richiederne copia e sulla base del quale sono prodotti e rilasciati, sempre a chiunque ne abbia interesse e lo richieda, le visure e i certificati.
Soggetti interessati
Sono tenuti al deposito del bilancio di esercizio:
- le società di capitali (comprese le start up innovative)
- le cooperative
- i consorzi confidi
- le società estere con sede secondaria in Italia
- i G.E.I.E. - Gruppi Europei di Interesse Economico
Sono tenuti al deposito del bilancio consolidato:
- le società di capitali che controllano almeno un'impresa;
- le cooperative che controllano almeno una società di capitali;
- società di persone, qualora tutti i soci illimitatamente responsabili siano S.p.a., S.a.p.a. o S.r.l.
I consorzi con attività esterna e i contratti di rete con soggettività giuridica (cosiddette "reti-soggetto") sono tenuti al deposito della situazione patrimoniale.
Le Società per Azioni sono tenute a depositare anche l'elenco aggiornato dei soci alla data di approvazione del bilancio con l'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci tra la data di approvazione del bilancio appena chiuso e quella di approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente (per trasferimenti di azioni, operazioni straordinarie come aumento e riduzione del capitale).
Le imprese sociali iscritte nella apposita sezione del Registro delle Imprese, di qualsiasi forma giuridica esse siano, sono tenute a depositare, presso il Registro delle Imprese (e pubblicare sul proprio sito internet), il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 04/07/2019 (pubblicato in G.U. n. 186 del 9/08/2019). Il bilancio sociale dovrà essere depositato con pratica separata rispetto al deposito del bilancio d'esercizio.
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Come presentare i bilanci
Per la corretta compilazione e spedizione di qualsiasi pratica di bilancio è possibile consultare e scaricare il Manuale operativo per il deposito bilanci al Registro delle Imprese - Campagna bilanci 2023.
Il manuale indica in modo chiaro e completo la procedura per l'invio telematico dei bilanci con il servizio web DIRE e con il software FedraPlus.
La domanda di deposito di bilancio può essere firmata da:
- un amministratore/liquidatore della società;
- un professionista incaricato (articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della L. 24 novembre 2000 n. 340);
- un Notaio.
Per maggiori informazioni consultare le lettere a) e b) e c) del par. 2.2.1 del Manuale operativo per il deposito bilanci.
Per il deposito della situazione patrimoniale dei Consorzi è possibile utilizzare la modalità semplificata prevista dall'art. 2435-ter C.C. (bilancio delle micro-imprese), se ne ricorrano i presupposti. Il codice atto da utilizzare è comunque quello della situazione patrimoniale (cod. 720).
Prima di depositare al Registro delle Imprese la domanda è possibile verificare la validità formale di un'istanza XBRL, generata con qualsiasi versione di tassonomia, con TEBENI, il servizio online di validazione e visualizzazione che individua immediatamente eventuali difformità o anomalie.
TEBENI può essere anche utilizzato per generare una rappresentazione HTML o PDF dell'istanza XBRL (renderizzazione), in modo da ottenere un formato leggibile del Bilancio. La rappresentazione può essere ottenuta anche in lingua inglese, francese o tedesca.
Per correggere errori contenuti in bilanci già depositati ed evasi presentare una nuova pratica di deposito completa della documentazione prevista, compreso un nuovo verbale di assemblea che approvi il bilancio corretto. Il nuovo deposito deve essere fatto entro 30 giorni dalla data del nuovo verbale, indicando nel quadro "note" della pratica che si tratta di un'istanza di rettifica.
Quando presentare i bilanci
Il deposito dei bilanci deve essere effettuato ogni anno entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio d’esercizio. Entro lo stesso termine le Spa devono presentare l’aggiornamento dell’elenco soci (è possibile presentare un’unica pratica contenente entrambi gli adempimenti).
Per i consorzi con attività esterna e per le reti-soggetto la situazione patrimoniale deve essere depositata entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Costi
Il costo del deposito del bilancio di esercizio è di € 65,00 di imposta di bollo e € 62,30 di diritti di segreteria (comprensivo di € 2,30 per il contributo di finanziamento dell'OIC).
Il deposito del bilancio consolidato è esente da diritti di segreteria solo se depositato lo stesso giorno di deposito del bilancio di esercizio (immediatamente dopo avere provveduto al deposito del bilancio d'esercizio, le imprese che depositano il bilancio consolidato presenteranno un'ulteriore pratica utilizzando il modulo B e indicando nel modulo NOTE/XX gli estremi relativi al deposito del bilancio ordinario). In tutti gli altri casi il bilancio consolidato ha lo stesso costo del bilancio di esercizio.
Per le cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo i diritti di segreteria sono di € 32,30 e sono esenti da imposta di bollo.
Per start-up innovative annotate nella sezione speciale il deposito è gratuito (esenti da diritti di segreteria e imposta di bollo).
Le PMI innovative e le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal Coni sono esenti dall'imposta di bollo.
Il bilancio sociale ha gli stessi costi del deposito del bilancio di esercizio.
Sanzioni
In caso di ritardo od omissione nel deposito del bilancio si applica la sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile a carico di ciascun amministratore (da Euro 206 ad Euro 2.065), aumentata di un terzo.
Bilanci non approvati
L'Ufficio del Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia, accetta il deposito dei bilanci non approvati.
Il deposito del bilancio non approvato va effettuato, tramite pratica di Comunicazione Unica, con il modulo S2 (codice atto A99) e l'indicazione nel modulo Note/XX che trattasi di deposito di bilancio non approvato (MISE circolare 3689/C del 06/05/2016) allegando, oltre al bilancio non approvato, il verbale di assemblea andata deserta o che non ha raggiunto i necessari quorum costitutivi e/o deliberativi ovvero che non ha approvato il bilancio.
Il deposito è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria di € 90,00 e dell'imposta di bollo pari ad € 65,00.
In caso di deposito di bilanci non approvati relativi a più esercizi, è necessario provvedere con adempimenti distinti.
Riferimenti normativi
Articoli 2435 e 2435 bis del Codice Civile.
D.Lgs. 9/04/1991 n. 127 - Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69.
D.Lgs. 3/07/2017 n. 112 - Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.