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Registro Imprese

Sanzioni amministrative

SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

Dal primo settembre 2000, nell'ambito del processo di decentramento amministrativo, le competenze che erano dell'UPICA - Ufficio Periferico del Ministero dell'Industria, sono state trasferite alle Camere di Commercio. L'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio emette provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, in base alla Legge 24 novembre 1981 n.689, a seguito di violazioni commesse da operatori economici ai quali siano stati contestati o notificati da parte degli organi di vigilanza (polizia municipale, carabinieri, guardia di finanza, polizia di stato, Registro Imprese camera di commercio e altri) illeciti amministrativi, dopo l'emissione dei relativi verbali d'accertamento.

Materie di competenza delle Camere di Commercio

Elenco di alcune delle principali materie per cui la Camera di Commercio è competente a ricevere il rapporto dagli organi di vigilanza:

  • ritardati depositi/domande/denunce al registro Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo

  • informazioni al consumatore

  • sicurezza prodotti, conformità prodotti

  • commercio elettronico

  • impiantistica

  • attività di autoriparazione

  • Metrologia legale

  • Albi e Ruoli camerali

  • Etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari (compreso ogni altro prodotto posto in commercio e che debba essere preventivamente etichettato, punzonato e sottoposto a marchi o contrassegni CE)

 

DOMANDE FREQUENTI

  • Cosa fare quando si riceve un verbale di contestazione

Quando un cittadino riceve un verbale di contestazione può:
1. pagare la sanzione indicata nel verbale entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale
oppure

2. presentare scritti difensivi alla Camera di Commercio - Ufficio Sanzioni chiedendo, se vuole, di essere ascoltato.
IMPORTANTE: Il pagamento del verbale entro i 60 giorni estingue il procedimento.
Se sul verbale è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dal responsabile in solido

  • Non ho pagato il verbale nei 60 giorni: cosa succede?

Quando il trasgressore o l'obbligato in solido non pagano il verbale, dopo 60 giorni questo viene inoltrato con un rapporto alla Camera di Commercio.
L'ufficio Sanzioni tenuto conto delle memorie difensive e dei documenti allegati, nonché delle ragioni esposte verbalmente a seguito di eventuale audizione, esamina gli atti pervenuti dall'organo accertatore e se del caso integra l'istruttoria chiedendo le controdeduzioni all'organo accertatore.
Quindi ogni verbale viene valutato nel merito e nella legittimità con due diversi risultati:

  • un'ordinanza di archiviazione se l'ufficio ritiene non fondato o irregolare il verbale di accertamento;

  • un'ordinanza ingiunzione se l'ufficio ritiene fondato il verbale di accertamento.

Dal momento del ricevimento decorre il termine di 30 giorni per effettuare il pagamento o presentare ricorso.

  • Come presentare lo scritto difensivo contro il verbale d'accertamento e la richiesta di audizione

Se il cittadino vuole contestare il verbale di accertametno può presentare uno scritto difensivo e/o una richiesta di audizione. Lo scritto difensivo e la richiesta di audizione devono pervenire all'Ufficio Sanzioni entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale.

La richiesta di audizione e lo scritto difensivo devono essere presentati all'Ufficio Sanzioni di una delle tre sedi della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia secondo una delle seguenti modalità:

  • consegnati a mano agli sportelli della CCIAA del Sud Est Sicilia - Ufficio Sanzioni sede della provincia di competenza;

  • spediti via p.e.c. all'indirizzo ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it

  • Cosa fare quando si riceve un'ordinanza ingiuntiva di pagamento

L'ordinanza è un titolo esecutivo, quindi il trasgressore ha l'obbligo di pagare la somma indicata e le spese di procedimento entro 30 giorni dalla notifica seguendo le istruzioni per il pagamento delle ordinanze ingiuntive .
E' ammesso ricorso entro il termine previsto per il pagamento davanti al Giudice di Pace o il Tribunale, competenti per territorio, a seconda dei casi previsti dagli artt. 22 e 22bis della legge 689/81. Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, salvo che il giudice disponga diversamente.
IMPORTANTE:
Per evitare che la sanzione sia iscritta a ruolo, occorre presentare le ricevute dei pagamenti presso gli uffici oppure inviarle via p.e.c.

  • Pagamento rateale dell'ordinanza ingiuntiva

L'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere, con istanza, il pagamento rateale della sanzione pecuniaria. L'Ufficio valuterà tale istanza corredata della documentazione comprovante le condizioni economiche disagiate oppure, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva di certificazione.

L'ufficio esamina la richiesta e gli atti allegati e, nel caso di accoglimento, emette un provvedimento di rateizzazione, cioè una lettera che contiene il piano delle rate e le spiegazioni sul modo e i tempi di versamento, che viene notificato all'interessato.
La ricevuta di ogni pagamento deve essere presentata all'ufficio emittente.

La documentazione dovrà essere presentata all'Ufficio Sanzioni secondo una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano agli sportelli della CCIAA del Sud Est Sicilia;
- spedita via p.e.c. all'indirizzo ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it

In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Se il pagamento non avviene nei termini, si attiva la procedura di esecuzione coattiva.

  • Procedura di esecuzione coattiva

Decorso il termine di 30 giorni per il pagamento dell'ordinanza ingiuntiva, la Camera di Commercio avvia la procedura di riscossione delle somme dovute trasmettendo il ruolo al Concessionario. L'iscrizione a ruolo può essere effettuata dall'Ente camerale entro cinque anni dalla data della ordinanza. L'importo da riscuotere è aumentato delle maggiorazioni e degli interessi previsti per legge.

  • Cosa fare quando si riceve una cartella esattoriale

Entro 60 giorni dalla notifica della cartella, occorre effettuare il pagamento secondo le istruzioni contenute nella stessa. L'omesso pagamento comporta l'attivazione delle procedure di esecuzione forzata.

Se si vogliono chiedere informazioni sugli addebiti occorre individuare l'ufficio da cui proviene.
Le cartelle emesse dall'Ufficio Sanzioni sono individuate dalla dicitura "Camera di Commercio del Sud Est Sicilia" e dal nome dell'Ufficio che può essere "ex Upica" o "Ufficio Sanzioni".
E' possibile chiedere informazioni sulla cartella esattoriale ricevuta telefonando ai numeri di telefono riportati in fondo alla pagina

  • Rateizzazione della cartella esattoriale

Le istanze di rateazione delle cartelle esattoriali devono essere presentate all'Agente della riscossione il quale, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del richiedente, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

 

MODULISTICA

Scritti difensivi.doc (FAC SIMILE)

Modello per richiesta annullamento ordinanza di pagamento.doc

Richiesta Rateizzazione.doc

Modello per richiesta sgravio della cartella esattoriale.doc

 

Per maggiori informazioni

Responsabile: Giovanna Licitra

Telefono: 0932-671249

e-mail giovanna.licitra@ctrgsr.camcom.it

Depositare PRATICHE
Le domande e le denunce devono essere presentate all’Ufficio del Registro delle imprese competente.
Di regola, si tratta del Registro delle imprese nella cui provincia di competenza l’impresa ha stabilito la propria sede legale o principale.
La presentazione delle domande RI e delle denunce REA deve essere eseguita obbligatoriamente tramite la Comunicazione Unica (Comunica), per la quale è necessaria la Firma Digitale, mediante la modalità di  trasmissione telematica
Con riguardo ad alcune tipologie di domande (attualmente l'iscrizione della PEC e l'iscrizione/cancellazione di impresa individuale), per la predisposizione e l'invio della pratica è prevista la possibilità di utilizzare la procedura semplificata "Pratica Semplice", accessibile dal portale registroimprese.it.
Imprese individuali
Le imprese individuali possono presentare le pratiche utilizzando il servizio on line Comunica Starweb, (o altro software compatibile) oppure, in alcuni casi, la Pratica Semplice.
Società
Per la presentazione delle pratiche la modalità più semplice è Comunica Starweb, ma si può utilizzare anche ComunicaFedra, scaricando l'apposito software.
Per pratiche che richiedano un atto notarile è invece obbligatorio utilizzare Comunica Fedra (costituzione società, variazione dati costitutivi di società - denominazione, forma giuridica, indirizzo sede in altro comune, capitale sociale, oggetto sociale, azioni ecc. -  fusione, scissione e trasformazione di società, cancellazione dal Registro Imprese di società ad eccezione dello scioglimento e liquidazione volontaria, ecc.).
 
La presentazione delle domande di deposito dei bilanci e delle situazioni patrimoniali può essere eseguita mediante le seguenti modalità:
trasmissione telematica: la domanda può essere compilata tramite:
Bilanci on line:  servizio web che permette il deposito del bilancio e della situazione patrimoniale e consente anche l'eventuale riconferma dell'elenco soci
Fedra Plus: software da scaricare sul proprio personal computer che consente il deposito del bilancio, della situazione patrimoniale nonché dell'elenco soci.
Per la spedizione occorre utilizzare gli strumenti di invio telematico Bilanci disponibili all'indirizzo http://webtelemaco.infocamere.it  (il deposito dei bilanci e delle situazioni patrimoniali non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica).
 
Alle domande devono essere obbligatoriamente allegati tutti gli atti soggetti per legge ad iscrizione o deposito nel Registro delle imprese, o necessari a comprovare la veridicità del fatto di cui si richiede l'iscrizione.
Gli atti allegati alle domande di iscrizione o deposito nel Registro delle imprese devono sempre rivestire la “forma giuridica” e la “forma informatica” prescritta per il tipo di atto e per il tipo di adempimento pubblicitario che si intende eseguire.
Secondo il tipo di atto e il tipo di adempimento, la forma giuridica necessaria può essere:
    • originale informatico
    • copia conforme
    • copia semplice
La forma giuridica richiesta dipende:
    • dal tipo di adempimento che si intende eseguire:
    • l’atto è allegato per l’iscrizione o il deposito nel Registro delle imprese
    • l’atto è allegato a scopo meramente probatorio
    • dal tipo di atto allegato:
    • l’atto é un atto notarile (rogato o autenticato da notaio)
    • l’atto non é un atto notarile (scrittura privata non autenticata)
    • l’atto è conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione
    • dal tipo di supporto prescelto, cartaceo o informatico, per formare l’atto all’origine
La forma, o meglio, il formato informatico del file che contiene l’atto può essere:
    • il PDF/A-14
    • il PDF
Il formato informatico richiesto dipende:
    • dal tipo di adempimento che si intende eseguire:
    • l’atto è allegato per l’iscrizione o il deposito nel Registro delle imprese
    • l’atto è allegato a scopo meramente probatorio
    • dal tipo di atto allegato
    • dalla previsione normativa di uno specifico formato informatico.
Per alcuni atti le norme prevedono che gli stessi siano anche "marcati temporalmente", per informazioni consultare la pagina Marcatura temporale.
Tavole sinottiche violazioni amministrative
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Attività soggette a verifica
ADEMPIMENTI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER INIZIO ATTIVITA’ DI MANUTENTORE DEL VERDE
 
CODICE ATECO 81.3: cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
 
Il “Manutentore del verde” allestisce, sistema e manutiene/cura aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Cura la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione dell’impianto e alla successiva gestione, applicando le necessarie tecniche colturali e fitosanitarie; gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali, in osservanza anche delle “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile” (Vedi MATTM, 2017); applica la difesa fitosanitaria vegetali nei limiti delle leggi in vigore. E’ in grado di recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature. E’ in grado di fare un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici.
Il Manutentore del verde svolge l’attività professionale in diversi contesti e in diverse tipologie di aziende, quali cooperative di manutenzione di aree verdi, punti vendita di settore, garden center, imprese specifiche di realizzazione e manutenzione di aree verdi.
 
L’art. 12 della Legge n. 154/2016 ha stabilito che l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:
 
a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all’art. 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
 
 
Con Accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018, modificativo e integrativo dell’Accordo dell’8 giugno 2017, è stato definito lo standard professionale e formativo per l’attività di manutenzione del verde. I corsi di formazione sono destinati al titolare d’impresa o al preposto facente parte dell’organico dell’impresa e a coloro che intendono avviare l’attività di manutentore del verde.
 
Con il suddetto Accordo del 22 febbraio 2018 sono stati individuati alcuni “casi di esenzione e/o di riduzione del percorso formativo”.
In particolare, sono esentati dall’obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame:
 
- Soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR e associate alla qualificazione di Manutentore del verde;
 
- Soggetti in possesso di Laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
- Soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
- Soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;
- Iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;
- Soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;
- Soggetti in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
- I soggetti che acquisiscono la qualificazione professionale regionale in esito a percorsi formativi autorizzati e riconosciuti ai sensi dell’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell’8 giugno 2017, fino alla data di stipula del presente accordo.
 
Al Registro delle Imprese non sono attribuite competenze specifiche per l’accertamento dei requisiti.
Tuttavia, l’attività di manutentore del verde deve essere considerata un’attività soggetta a specifica regolamentazione per la quale occorre attestare il possesso dei requisiti, così come per quelle attività soggette a preventiva autorizzazione, denuncia, Scia o comunicazione occorre dichiarare al Registro delle Imprese gli estremi dell’adempimento effettuato (v. da ultimo Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 maggio 2016).
A tal fine il Registro delle Imprese della CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA ha predisposto un modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione che dovrà essere compilato e allegato alla pratica telematica di Comunicazione Unica con la quale si comunica l’inizio di un’attività connessa con la manutenzione del verde.
 
Precisazione relativa all’aggiornamento delle visure/certificati
In mancanza di disposizioni che prevedano le modalità e le specifiche tecniche per la comunicazione e l’aggiornamento del dato, in visura e nei certificati non potrà essere data alcuna pubblicità relativa al requisito professionale dell’impresa e della persona qualificata.
La verifica del requisito ha la sola finalità di pubblicare il dato economico relativo all’esercizio dell’attività da parte dell’impresa.
 
Precisazione relativa alle Imprese Artigiane
L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e che implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da specifiche norme statali o regionali.
L’impresa quindi potrà richiedere l’annotazione nella sezione speciale imprese artigiane soltanto se il requisito professionale per l’esercizio dell’attività di manutenzione del verde è posseduto dal titolare dell’impresa artigiana o da un socio partecipante all’attività nelle società.
 
Precisazione relativa alle imprese iscritte al 25 agosto 2016
Nell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018 è stata inserita un’esenzione dal percorso formativo per le imprese iscritte alla data del 25 agosto 2016 che siano in grado di dimostrare un’esperienza almeno biennale (maturata alla data del 22 febbraio 2018) per il titolare, il socio con partecipazione di puro lavoro, il coadiuvante, il dipendente, il collaboratore familiare dell’impresa.
L’Accordo inoltre indica la presentazione di specifica documentazione al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane entro il 22 febbraio 2020.
 
Per queste imprese si è in attesa ricevere apposite disposizioni volte ad indicare la competenza degli Enti camerali su tali aspetti, nonché a definire il regime amministrativo da applicare all’attività di accertamento e verifica dei requisiti professionali, attraverso l’individuazione delle modalità operative della regolarizzazione di tali soggetti.
 
 
Precisazione relativa alle imprese iscritte dopo il 25 agosto 2016
Le imprese che si sono iscritte nel Registro delle Imprese dopo il 25 agosto 2016 sono invitate a verificare il possesso di uno dei requisiti indicati dall’Accordo.
Per le imprese in possesso di uno dei requisiti non è richiesta alcuna comunicazione nei confronti del Registro delle Imprese.
Le imprese che non fossero in possesso di uno dei suddetti requisiti, sono invitate ad iscriversi ad un corso per conseguire l’attestato di idoneità.
Il Registro delle Imprese si riserva in futuro di effettuare verifiche sul possesso dei requisiti.
 
Dichiarazione sostitutiva "Manutenzione del verde"
REA
Il R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) istituito dalla legge 580/1993 di riforma delle camere di Commercio (art. 9) raccoglie le notizie di carattere economico, amministrativo e statistico non previste ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese.
Il R.E.A. contiene i dati relativi alle attività, alle eventuali unità locali, agli addetti operanti nell’impresa, alle iscrizioni in albi, ruoli, elenchi o registri, agli estremi delle autorizzazioni, licenze e simili, ecc..
Sono inoltre iscritti nel R.E.A. i soggetti collettivi che svolgono attività economica non in forma di impresa (es: associazioni, fondazioni ecc.) e gli imprenditori con sede principale all’estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.
Procedura deposito libri sociali

PROCEDURA DI DEPOSITO DEI LIBRI SOCIALI DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI.

Compiuta la liquidazione di una società di capitali (ex art. 2496 c.c. solo per s.p.a., s.r.l. e cooperative) il liquidatore deve depositare presso il registro delle imprese i libri della società.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano i seguenti libri sociali:

  • libro giornale

  • libro degli inventari

  • libro dei soci

  • libro delle obbligazioni

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee o libro delle decisioni dei soci

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione o libro delle decisioni degli amministratori

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione o libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisiore

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni

  • il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447 c.c. sexies.

Cosa bisogna fare

Dopo l’invio della pratica telematica di CANCELLAZIONE, i libri vanno presentati allo sportello INFOCENTER utilizzando l'apposita "distinta di deposito dei libri sociali" REPERIBILE NEL SITO CAMERALE regolarmente compilata e sottoscritta dal liquidatore.

Precisare nella distinta il motivo del mancato deposito di alcuni libri obbligatori (smarrimento, furto, ecc.) -  In questi casi è necessario allegare copia denuncia fatta all’autorità di pubblica sicurezza.

I libri debbono essere raccolti in scatole contrassegnate con i riferimenti dell'impresa: denominazione/ragione sociale, sede, numero REA, codice fiscale.

UNITAMENTE AI LIBRI SOCIALI DOVRA’ ESSERE PRESENTATA LA RICEVUTA DI PROTOCOLLAZIONE DELLA PRATICA TELEMATICA DI CANCELLAZIONE. IN ASSENZA I LIBRI NON VERRANNO RITIRATI.

EFFETTUATO IL DEPOSITO DEI LIBRI SOCIALI, L’UTENTE TELEMACO DOVRA’ ALLEGARE LA DISTINTA DELL’AVVENUTO DEPOSITO ALLA ISTANZA DI CANCELLAZIONE.

Il deposito può anche essere effettuato da persona delegata dal liquidatore (vedi spazi dedicati da compilare nella distinta) che dovrà presentarsi munito di documento di identità allo sportello camerale.

COSTI

Il deposto dei libri sociali comporta il pagamento per diritti di segreteria di € 30,00.

Il versamento può essere effettuato con una delle seguenti modalita’:

  •  tramite bancomat/carta di credito presso l’Ufficio Vidimazione della CCIAA del SUD EST SICILIA
  •  tramite avviso di pagamento PagoPa (NON SONO ACCETTATI PAGAMENTI SU C/C POSTALE O A MEZZO BONIFICO)

Modello distinta deposito libri sociali

Sanzioni pratiche REA

Le sanzioni R.E.A., in forza del richiamo dell’art. 9 D.P.R. n. 581/95, vengono applicate in caso di:

  • denuncia al Repertorio Economico Amministrativo di dati economici e/o amministrativi presentata oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 48 del T.U. 2011/1934, modificato dall’art.1 della Legge n. 630/1981 e dalla Legge n. 435/87;

  • denuncia al Repertorio Economico Amministrativo a rettifica di precedenti comunicazioni di dati economici e/o amministrativi (denuncia non veritiera ai sensi dell’art. 51 del T.U. 2011/1934);

  • omissione della denuncia al Repertorio Economico Amministrativo.

 

A CHI SI APPLICANO

Tali sanzioni, in base a quanto disposto dagli articoli 47 e 48 del T.U. 2011/1934, si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti alla denuncia.

N.B.: Le sanzioni si applicano ai soggetti in carica al momento della violazione, vale a dire al 31° giorno dalla data dell’evento.

 

COMPUTO DEL TERMINE

Ai fini del calcolo per il termine entro cui presentare una denuncia REA, occorre contare i giorni partendo da quello successivo all’evento (per il termine dei 60 giorni il calcolo va fatto senza interruzioni, nel senso che, se il trentesimo giorno cade di giorno festivo, il conteggio non riparte dal primo giorno non festivo, ma è continuativo).

Se il termine finale scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n. 558/99 art. 3 c.2, in vigore dal 6/12/2000).

Si precisa, inoltre, che la ricorrenza del Santo Patrono (Legge 27 marzo 1949, n. 260) non è considerata giorno festivo ai fini del computo del termine per la presentazione delle domande al Registro imprese – REA, pertanto la scadenza non è prorogata.

 

 

 

IMPORTI

L’importo delle sanzioni R.E.A. è fissato dall’articolo 51 del T.U. 2011/1934, modificato dalla Legge n. 630/81 e dalla Legge n. 435/87, ed è pari a:

  • euro 30,00 per le denunce presentate oltre il termine di 30 giorni dall’evento;

  • euro 154,00 per le denunce omesse o presentate oltre il termine di 60 giorni dall’evento;

  • da euro 5,00 a euro 206,00 per le denunce non veritiere.

L’Ufficio del Registro delle imprese, in quanto autorità competente alla contestazione della violazione ai sensi dell’articolo 14 della Legge n. 689/81, invita i soggetti sanzionabili ad effettuare il pagamento di una somma in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della stessa legge, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione per ciascuno dei soggetti obbligati alla denuncia

Normativa di riferimento
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Sezione speciale Artigianato
IMPRESE ARTIGIANE
Per gli imprenditori e le imprese artigiane è obbligatoria l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, gestito dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, cui spettano le funzioni amministrative per il riconoscimento della qualifica di "impresa artigiana”
Albo imprese artigiane
Riferimenti normativi: legge 8 agosto 1985, n. 443 – Legge quadro per l’artigianato L.R. 18 febbraio 1986, n. 3
 
DEFINIZIONI
Imprenditore artigiano
E’ imprenditore artigiano colui che - in base alla legge 443/85 - esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, svolgendo in misura prevalentemente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo.
Impresa artigiana
E’ artigiana l’impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliare di queste ultime, di somministrazione di alimenti o bevande.
 
CHI DEVE ISCRIVERSI
Tutte le imprese che hanno le caratteristiche artigiane previste dalla Legge, e determina l’annotazione dell’impresa nella sezione speciale del Registro delle Imprese con la qualifica d’impresa artigiana.
L’iscrizione comporta la trasmissione dell’annotazione all’INPS, allo scopo di applicare la legislazione in materia di assicurazione, previdenza ed assistenza (inserimento negli elenchi previdenziali del titolare, dei soci partecipanti al lavoro e degli eventuali collaboratori familiari).
 
TERMINI PER L’ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione all’Albo provinciale delle Imprese Artigiane deve e4ssere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività.
Forme giuridiche previste per l'iscrizione nella sezione speciale delle Imprese Artigiane
• Impresa individuale
• Società in nome collettivo
• Società in accomandita semplice
• Società a responsabilità limitata con unico socio
• Società a responsabilità limitata pluripersonale
• Società cooperativa con soci contitolari
In caso di s.n.c., la maggioranza dei soci deve prestare attività lavorativa prevalente nel processo produttivo; in caso di due soci è sufficiente la prestazione lavorativa di uno dei due.
Per le s.a.s. è necessario che ogni socio accomandatario svolga attività lavorativa prevalente nel processo produttivo e che non sia socio accomandatario o socio unico di s.r.l. in altre società anche non artigiane.
Per le s.r.l. unipersonali è necessario che il socio unico svolga attività lavorativa prevalente nel processo produttivo e che non sia socio accomandatario o socio unico di s.r.l. in altre società anche non artigiane.
Nelle s.r.l. pluripersonali (che non hanno l'obbligo di annotazione nella sezione artigiana, anche qualora siano in possesso dei requisiti) la maggioranza dei soci (oppure uno su due) deve prestare attività lavorativa prevalente nel processo produttivo e detenere la maggioranza delle quote sociali e degli organi deliberanti.
Nelle società cooperative è necessario che i soci siano inquadrati come lavoratori autonomi e la maggioranza di essi deve prestare attività lavorativa prevalente nel processo produttivo.
I consorzi e le società consortili in forma cooperativa sono iscritti in un' apposita sezione separata come impresa artigiana.
 
ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’
Le società devono prima iscriversi al Registro delle Imprese (N.B. dal 1 luglio 2003, le società devono depositare le pratiche con firma digitale al Registro Imprese solo per via telematica) e poi all’Albo Artigiani, al contrario le ditte individuali si iscrivono solo all’Albo, che provvede d’ufficio all’annotazione nella Sezione Speciale Artigiani del Registro delle Imprese.
Per le società è necessario che la maggioranza dei soci (uno se i soci sono due) partecipino personalmente e manualmente all’attività.
Nelle società in accomandita semplice tutti i soci accomandatari devono svolgere personalmente e manualmente i il proprio lavoro nel processo produttivo. Nelle Società a Responsabilità Limitata pluripersonale la maggioranza dei soci partecipanti al lavoro deve possedere la maggioranza delle quote sociali e deve detenere la maggioranza negli organi deliberanti.
L’iscrizione viene disposta dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato entro 60 giorni dalla notifica dell’apposita domanda.
 
LIMITI DIMENSIONALI
Fino a 18 dipendenti per l’impresa che non lavora in serie; fino a 9 dipendenti per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata; fino a 32 dipendenti per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura (apposita tabella allegata alla Legge 443/85); fino a 8 dipendenti per l’impresa di trasporto; fino a 10 dipendenti per l’impresa di costruzioni edili.
 
 
REQUISITI SOGGETTIVI
• Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo, subordinato (anche in attesa di occupazione) e per motivi familiari (ai fini del permesso di soggiorno i cittadini dei Paesi aderenti all'EFTA sono equiparati ai cittadini comunitari)
• Avere raggiunto la maggiore età
• Svolgimento del proprio lavoro manuale nel processo produttivo
• Non essere lavoratore subordinato a tempo pieno o a part-time superiore a 20 ore (50%)
• Possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività regolamentate dalla legge (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di disinfestazione-derattizzazione-sanificazione).
 
Allegare ricevuta di versamento di Euro 168,00 Agenzia delle entrate c/c postale 8904 con causale Iscrizione albo imprese artigiane
 
MODULISTICA:
 
 
Modello artigianato impresa individuale
 
Modello artigianato s.a.s.
 
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SUAP

Il SUAP è lo Sportello Unico per le Attività produttive.

È stato istituito per la prima volta con il D.P.R. 447/1998, che lo affidava ai comuni, quale sportello unico relativo ai procedimenti concernenti gli impianti produttivi di beni e servizi.

Successivamente con l’art. 38 del D.L. 112/2008, convertito con modifiche dalla L. 133/2008, intitolato significativamente “Impresa in un giorno”, il legislatore ha stabilito di procedere alla semplificazione e al riordino della disciplina del SUAP, attraverso un apposito decreto ministeriale.

Il 07/09/2010 è stato quindi approvato il D.P.R. 160/2010 che ridefinisce il SUAP nella sua versione attuale.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) costituisce l'unico soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. Per "attività produttive" si intendono le "attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni,..."

Caratteristiche fondamentali del SUAP:

◾è l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento (art. 1)

◾è uno sportello esclusivamente telematico (art. 2, commi 2 e 3)

L'unico punto di accesso telematico si concretizza in un apposito portale presente all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it

Si tratta quindi di un sistema volto ad istituire un'unica interfaccia telematica tra cittadino e pubbliche amministrazioni competenti in materia di attività produttive, offrendo i vantaggi propri della digitalizzazione degli adempimenti amministrativi in termini di accessibilità e velocità.

QUALI PRATICHE SI POSSONO FARE TRAMITE IL SUAP

Il D.P.R. 160/2010 prevede che attraverso il SUAP si gestiscano due tipi di procedimenti:

  • il procedimento automatizzato (artt. 5 e 6), che entra in vigore dal 29/03/2011

  • il procedimento ordinario (artt. 7 e 8), che entra in vigore dal 30/09/2011

Il procedimento automatizzato riguarda quei casi in cui l'avvio di un'attività di produzione di beni, o di prestazione di servizi, sia soggetto a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, per cui l'impresa può iniziare l'attività in questione dalla data di presentazione della segnalazione alla pubblica amministrazione.

Il procedimento ordinario riguarda quei casi in cui l'impresa deve presentare preventivamente un'istanza alla pubblica amministrazione e potrà iniziare l'attività di produzione di beni, o di prestazione di servizi, solo a seguito del rilascio di un'autorizzazione da parte della pubblica amministrazione.

Le funzioni del SUAP possono essere:

◾esercitate dai Comuni interessati (art. 4 comma 5), singolarmente od in forma associata;

◾delegate dai Comuni alla Camera di commercio competente (art. 4 comma 11).

IL SUAP GESTITO DAI COMUNI

I Comuni per esercitare le funzioni del SUAP si devono accreditare al Ministero dello Sviluppo economico.

I requisiti per ottenere l'accreditamento sono:

  • casella di PEC istituzionale

  • firma digitale rilasciata al Responsabile dello Sportello

  • software per la lettura di documenti firmati digitalmente

  • sistema di protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita

  • sito web del SUAP o area ad esso riservata nell'ambito del sito istituzionale del Comune

 

IL SUAP DELEGATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Nel caso in cui il Comune non si sia accreditato, le funzioni del SUAP sono delegate alla Camera di commercio competente. La delega non richiede un adempimento espresso da parte del Comune.

Tuttavia, per rendere concretamente operativa la delega, il Comune deve fornire alla Camera di commercio alcuni dati essenziali (quali indirizzo di posta elettronica certificata, PEC, nominativo e codice fiscale del responsabile del procedimento), senza i quali i servizi del portale non possono funzionare.

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La Camera

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Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia
Sede legale: Via Cappuccini, 2 - Catania
Sede territoriale: Piazza della Libertà - Ragusa
Sede territoriale: Via Duca degli Abruzzi, 4 - Siracusa
Posta elettronica certificata: ctrgsrpec.ctrgsr.camcom.it
Sito: www.ctrgsr.camcom.gov.it
Codice fiscale e partita IVA: 05379380875
Codice di fatturazione elettronica: ZBSD2P
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Martedì anche 15.45 - 17.45
 
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