- gli imprenditori individuali (art. 2195 c.c.);
- le società commerciali (art. 2200 c.c.);
- i consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.) e le società consortili (art. 2615-ter c.c.);
- i gruppi europei di interesse economico di cui al D.Lgs. 240/1991;
- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale (art. 2201 c.c.);
- le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della L. 218/1995;
- le società cooperative (art. 2519 c.c.);
- le società estere aventi in Italia una o più sedi secondarie (art. 2506 c.c.);
- le aziende speciali degli enti locali di cui al D.L. 31.01.1995, n. 26 convertito nella legge 29.03.1995, n. 95;
- gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.);
- i piccoli imprenditori tra cui rientrano anche i coltivatori diretti (art. 2083 c.c.);
- le società semplici (art. 2251 c.c.);
- le società tra avvocati e le società tra i professionisti;
- le società o gli enti che esercitano attività di direzione, controllo e coordinamento e quelle che vi sono soggette;
- le imprese sociali;
- le start-up innovative e gli incubatori certificati di start-up;
- le PMI Innovative (Piccole e Medie imprese Innovative);
- alternanza scuola-lavoro.
PROCEDURA DI DEPOSITO DEI LIBRI SOCIALI DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI.
Compiuta la liquidazione di una società di capitali (ex art. 2496 c.c. solo per s.p.a., s.r.l. e cooperative) il liquidatore deve depositare presso il registro delle imprese i libri della società.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano i seguenti libri sociali:
-
libro giornale
-
libro degli inventari
-
libro dei soci
-
libro delle obbligazioni
-
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee o libro delle decisioni dei soci
-
libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione o libro delle decisioni degli amministratori
-
libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione o libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisiore
-
libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste
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libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni
-
il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447 c.c. sexies.
Cosa bisogna fare
Dopo l’invio della pratica telematica di CANCELLAZIONE, i libri vanno presentati allo sportello INFOCENTER utilizzando l'apposita "distinta di deposito dei libri sociali" REPERIBILE NEL SITO CAMERALE regolarmente compilata e sottoscritta dal liquidatore.
Precisare nella distinta il motivo del mancato deposito di alcuni libri obbligatori (smarrimento, furto, ecc.) - In questi casi è necessario allegare copia denuncia fatta all’autorità di pubblica sicurezza.
I libri debbono essere raccolti in scatole contrassegnate con i riferimenti dell'impresa: denominazione/ragione sociale, sede, numero REA, codice fiscale.
UNITAMENTE AI LIBRI SOCIALI DOVRA’ ESSERE PRESENTATA LA RICEVUTA DI PROTOCOLLAZIONE DELLA PRATICA TELEMATICA DI CANCELLAZIONE. IN ASSENZA I LIBRI NON VERRANNO RITIRATI.
EFFETTUATO IL DEPOSITO DEI LIBRI SOCIALI, L’UTENTE TELEMACO DOVRA’ ALLEGARE LA DISTINTA DELL’AVVENUTO DEPOSITO ALLA ISTANZA DI CANCELLAZIONE.
Il deposito può anche essere effettuato da persona delegata dal liquidatore (vedi spazi dedicati da compilare nella distinta) che dovrà presentarsi munito di documento di identità allo sportello camerale.
COSTI
Il deposto dei libri sociali comporta il pagamento per diritti di segreteria di € 30,00.
Il versamento può essere effettuato con una delle seguenti modalita’:
- tramite bancomat/carta di credito presso l’Ufficio Vidimazione della CCIAA del SUD EST SICILIA
- tramite avviso di pagamento PagoPa (NON SONO ACCETTATI PAGAMENTI SU C/C POSTALE O A MEZZO BONIFICO)
Di regola, si tratta del Registro delle imprese nella cui provincia di competenza l’impresa ha stabilito la propria sede legale o principale.
La presentazione delle domande RI e delle denunce REA deve essere eseguita obbligatoriamente tramite la Comunicazione Unica (Comunica), per la quale è necessaria la Firma Digitale, mediante la modalità di trasmissione telematica
Con riguardo ad alcune tipologie di domande (attualmente l'iscrizione della PEC e l'iscrizione/cancellazione di impresa individuale), per la predisposizione e l'invio della pratica è prevista la possibilità di utilizzare la procedura semplificata "Pratica Semplice", accessibile dal portale registroimprese.it.
Imprese individuali
Le imprese individuali possono presentare le pratiche utilizzando il servizio on line Comunica Starweb, (o altro software compatibile) oppure, in alcuni casi, la Pratica Semplice.
Società
Per la presentazione delle pratiche la modalità più semplice è Comunica Starweb, ma si può utilizzare anche ComunicaFedra, scaricando l'apposito software.
Per pratiche che richiedano un atto notarile è invece obbligatorio utilizzare Comunica Fedra (costituzione società, variazione dati costitutivi di società - denominazione, forma giuridica, indirizzo sede in altro comune, capitale sociale, oggetto sociale, azioni ecc. - fusione, scissione e trasformazione di società, cancellazione dal Registro Imprese di società ad eccezione dello scioglimento e liquidazione volontaria, ecc.).
trasmissione telematica: la domanda può essere compilata tramite:
Bilanci on line: servizio web che permette il deposito del bilancio e della situazione patrimoniale e consente anche l'eventuale riconferma dell'elenco soci
Fedra Plus: software da scaricare sul proprio personal computer che consente il deposito del bilancio, della situazione patrimoniale nonché dell'elenco soci.
Per la spedizione occorre utilizzare gli strumenti di invio telematico Bilanci disponibili all'indirizzo http://webtelemaco.infocamere.it (il deposito dei bilanci e delle situazioni patrimoniali non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica).
Gli atti allegati alle domande di iscrizione o deposito nel Registro delle imprese devono sempre rivestire la “forma giuridica” e la “forma informatica” prescritta per il tipo di atto e per il tipo di adempimento pubblicitario che si intende eseguire.
Secondo il tipo di atto e il tipo di adempimento, la forma giuridica necessaria può essere:
• originale informatico
• copia conforme
• copia semplice
La forma giuridica richiesta dipende:
• dal tipo di adempimento che si intende eseguire:
• l’atto è allegato per l’iscrizione o il deposito nel Registro delle imprese
• l’atto è allegato a scopo meramente probatorio
• dal tipo di atto allegato:
• l’atto é un atto notarile (rogato o autenticato da notaio)
• l’atto non é un atto notarile (scrittura privata non autenticata)
• l’atto è conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione
• dal tipo di supporto prescelto, cartaceo o informatico, per formare l’atto all’origine
La forma, o meglio, il formato informatico del file che contiene l’atto può essere:
• il PDF/A-14
• il PDF
Il formato informatico richiesto dipende:
• dal tipo di adempimento che si intende eseguire:
• l’atto è allegato per l’iscrizione o il deposito nel Registro delle imprese
• l’atto è allegato a scopo meramente probatorio
• dal tipo di atto allegato
• dalla previsione normativa di uno specifico formato informatico.
Per alcuni atti le norme prevedono che gli stessi siano anche "marcati temporalmente", per informazioni consultare la pagina Marcatura temporale.
Il R.E.A. contiene i dati relativi alle attività, alle eventuali unità locali, agli addetti operanti nell’impresa, alle iscrizioni in albi, ruoli, elenchi o registri, agli estremi delle autorizzazioni, licenze e simili, ecc..
Sono inoltre iscritti nel R.E.A. i soggetti collettivi che svolgono attività economica non in forma di impresa (es: associazioni, fondazioni ecc.) e gli imprenditori con sede principale all’estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.
Imprese Artigiane
Per gli imprenditori e le imprese artigiane è obbligatoria l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, gestito dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, cui spettano le funzioni amministrative per il riconoscimento della qualifica di "impresa artigiana".
Riferimenti normativi:
- Legge 8 agosto 1985, n. 443 – Legge quadro per l’artigianato
- L.R. 18 febbraio 1986, n. 3
Definizioni
Imprenditore artigiano
È imprenditore artigiano colui che — in base alla Legge 443/85 — esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Impresa artigiana
È artigiana l’impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni (anche semilavorati) o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliarie di queste ultime, e di somministrazione di alimenti o bevande.
Chi Deve Iscriversi
Tutte le imprese che possiedono le caratteristiche artigiane previste dalla legge hanno l'obbligo di iscrizione. L'iscrizione determina l’annotazione dell’impresa nella sezione speciale del Registro delle Imprese con la qualifica di impresa artigiana.
L’iscrizione comporta la trasmissione automatica dell’annotazione all’INPS ai fini dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, previdenza ed assistenza (inserimento negli elenchi previdenziali del titolare, dei soci partecipanti al lavoro e degli eventuali collaboratori familiari).
Termini per l'Iscrizione e Forme Giuridiche
La domanda di iscrizione all’Albo provinciale delle Imprese Artigiane deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività.
Forme giuridiche ammesse:
- Impresa individuale
- Società in nome collettivo (S.n.c.): la maggioranza dei soci (oppure uno su due) deve prestare attività lavorativa prevalente nel processo produttivo.
- Società in accomandita semplice (S.a.s.): ogni socio accomandatario deve svolgere attività lavorativa prevalente nel processo produttivo e non deve essere socio accomandatario o socio unico di S.r.l. in altre società (anche non artigiane).
- Società a responsabilità limitata unipersonale (S.r.l. unipersonale): il socio unico deve svolgere attività lavorativa prevalente nel processo produttivo e non deve essere socio accomandatario o socio unico di S.r.l. in altre società.
- Società a responsabilità limitata pluripersonale (S.r.l. pluripersonale): la maggioranza dei soci (oppure uno su due) deve prestare attività lavorativa prevalente, detenere la maggioranza delle quote sociali e la maggioranza negli organi deliberanti.
- Società cooperativa con soci contitolari: i soci devono essere inquadrati come lavoratori autonomi e la maggioranza di essi deve prestare attività lavorativa prevalente nel processo produttivo.
- Consorzi e società consortili in forma cooperativa: sono iscritti in un'apposita sezione separata.
Modalità di Iscrizione delle Società
Le società devono prima iscriversi al Registro delle Imprese (esclusivamente per via telematica con firma digitale) e successivamente all’Albo Artigiani. Le ditte individuali, invece, si iscrivono direttamente all’Albo, che provvede d’ufficio all’annotazione nella Sezione Speciale Artigiani del Registro delle Imprese.
L’iscrizione viene disposta dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato entro 60 giorni dalla notifica della domanda.
Limiti Dimensionali (Numero Dipendenti)
- Fino a 18 dipendenti: per imprese che non lavorano in serie.
- Fino a 9 dipendenti: per imprese che lavorano in serie (con lavorazione non del tutto automatizzata).
- Fino a 32 dipendenti: per lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura (tabella allegata L. 443/85).
- Fino a 8 dipendenti: per imprese di trasporto.
- Fino a 10 dipendenti: per imprese di costruzioni edili.
Requisiti Soggettivi
- Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno in corso di validità (rilasciato per lavoro autonomo, subordinato o motivi familiari).
- Maggiore età.
- Svolgimento del proprio lavoro manuale nel processo produttivo.
- Assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno o part-time superiore a 20 ore settimanali (50%).
- Possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività regolamentate (es. acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, disinfestazione/sanificazione).
Allegare la ricevuta di versamento di Euro 168,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate (c/c postale 8904) con causale: "Iscrizione albo imprese artigiane".
Le sanzioni R.E.A., in forza del richiamo dell’art. 9 D.P.R. n. 581/95, vengono applicate in caso di:
-
denuncia al Repertorio Economico Amministrativo di dati economici e/o amministrativi presentata oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 48 del T.U. 2011/1934, modificato dall’art.1 della Legge n. 630/1981 e dalla Legge n. 435/87;
-
denuncia al Repertorio Economico Amministrativo a rettifica di precedenti comunicazioni di dati economici e/o amministrativi (denuncia non veritiera ai sensi dell’art. 51 del T.U. 2011/1934);
-
omissione della denuncia al Repertorio Economico Amministrativo.
A CHI SI APPLICANO
Tali sanzioni, in base a quanto disposto dagli articoli 47 e 48 del T.U. 2011/1934, si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti alla denuncia.
N.B.: Le sanzioni si applicano ai soggetti in carica al momento della violazione, vale a dire al 31° giorno dalla data dell’evento.
COMPUTO DEL TERMINE
Ai fini del calcolo per il termine entro cui presentare una denuncia REA, occorre contare i giorni partendo da quello successivo all’evento (per il termine dei 60 giorni il calcolo va fatto senza interruzioni, nel senso che, se il trentesimo giorno cade di giorno festivo, il conteggio non riparte dal primo giorno non festivo, ma è continuativo).
Se il termine finale scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n. 558/99 art. 3 c.2, in vigore dal 6/12/2000).
Si precisa, inoltre, che la ricorrenza del Santo Patrono (Legge 27 marzo 1949, n. 260) non è considerata giorno festivo ai fini del computo del termine per la presentazione delle domande al Registro imprese – REA, pertanto la scadenza non è prorogata.
IMPORTI
L’importo delle sanzioni R.E.A. è fissato dall’articolo 51 del T.U. 2011/1934, modificato dalla Legge n. 630/81 e dalla Legge n. 435/87, ed è pari a:
-
euro 30,00 per le denunce presentate oltre il termine di 30 giorni dall’evento;
-
euro 154,00 per le denunce omesse o presentate oltre il termine di 60 giorni dall’evento;
-
da euro 5,00 a euro 206,00 per le denunce non veritiere.
L’Ufficio del Registro delle imprese, in quanto autorità competente alla contestazione della violazione ai sensi dell’articolo 14 della Legge n. 689/81, invita i soggetti sanzionabili ad effettuare il pagamento di una somma in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della stessa legge, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione per ciascuno dei soggetti obbligati alla denuncia