Il Regolamento è stato adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183 recante il recepimento della direttiva europea 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 20 giugno 2019 concernente l’uso degli strumenti e processi digitali nel diritto societario.
L’articolo 2, comma 3 del citato decreto legislativo dispone che gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimento in denaro “possono essere ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche utilizzando modelli conformi adottati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico”.
I modelli standard degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata sono allegati rispettivamente sotto i numeri 1) e 2) al citato decreto ministeriale.
L’articolo 1, comma 4 del decreto ministeriale del 26 luglio 2022 n. 155 dispone, altresì, che ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura pubblica sul proprio sito istituzionale i modelli di cui sopra, anche in lingua inglese.
L’attività di commercio è regolamentata dal D. Lgs. 114/98 e successive modifiche: può assumere la forma di commercio all’ingrosso o di commercio al dettaglio.
Per commercio all’ingrosso si intende l’attività svolta da chiunque che professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.
L’attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
Il commercio all’ingrosso, alimentare e non alimentare, può essere esercitato dai soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71 del D.lgs. 59/2010 (modificato dall’art. 8 del D.lgs. 147/2012).
Dal 14 settembre 2012, data di entrata in vigore del D.lgs. 6 agosto 2012 n.147 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”, sono stati aboliti i requisiti professionali per il commercio all’ingrosso settore alimentare (art.9, comma 3) ed il divieto di esercizio congiunto dell’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio (art.8, comma 2 lett.c).
I requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti di seguito indicati:
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imprese individuali: il titolare
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società in nome collettivo: tutti i soci
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società in accomandita semplice e società in accomandita per azione: i soci accomandatari
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società per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative: i legali rappresentanti e tutti i membri del consiglio di amministrazione
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società estere con le sedi secondarie in Italia: coloro che li rappresentano stabilmente in Italia
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soggetti REA: i legali rappresentanti ed i membri del consiglio di amministrazione
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consorzi con attività esterna, società consortili o consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%.
Dal 1/7/2017, data di entrata in vigore del Dlgs 25/11/2016 n.222, per l'attività di commercio ingrosso occorre presentare SCIA UNICA al SUAP.
Solo se si tratta di prodotti NON ALIMENTARI con superficie di commercio ingrosso inferiore a 400 metri quadri la SCIA può anche essere presentata direttamente alla CCIAA
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Pagamento a seguito di notifica del verbale di accertamento:
in tal caso, il pagamento in forma ridotta deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, tramite F24 allegato all’atto notificato, il quale riporta il totale dovuto, pari all’importo in misura ridotta e alle spese del procedimento.
Ai sensi dell’articolo 6 della Legge n.689/81, in tutti i casi in cui la violazione è commessa dal rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, quest’ultima è tenuta in solido al pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione: pertanto, qualora gli obbligati principali non vi provvedano, l’importo della sanzione e le spese del procedimento dovranno essere versate dalla società.
Il verbale di accertamento viene notificato agli obbligati principali a mezzo di raccomandata a/r, all’indirizzo della residenza o del domicilio, se comunicato al Registro imprese. Lo stesso verbale viene notificato anche presso la sede della società con l’indicazione dei soggetti destinatari dell’accertamento.
MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
Qualora il pagamento in misura ridotta non avvenga entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il verbale di accertamento viene trasmesso al Settore Sanzioni il quale, se ne ricorrono le condizioni, provvede all’emissione della sanzione con la notifica dell’ordinanza di pagamento. Allo stesso Settore il destinatario dell’accertamento può far pervenire scritti difensivi entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale: in tale ipotesi non deve essere effettuato alcun pagamento.
PRESCRIZIONE DELLA SANZIONE
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni sopra descritte, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 Legge n. 689/81).
Considerando che la violazione è commessa nel primo giorno successivo alla scadenza stabilita dalla legge, la sanzione non può essere richiesta decorsi i cinque anni da tale giorno.
A titolo esemplificativo, se la scadenza è di 30 giorni, la prescrizione avverrà decorsi cinque anni calcolati dal 31esimo giorno.
Il Registro delle imprese rappresenta e costituisce nell’ambito del nostro ordinamento giuridico “l’anagrafe generale delle imprese” nella quale sono iscritti: tutti gli imprenditori, pubblici e privati, singoli o collettivi, commerciali o artigiani, piccoli o grandi, indipendentemente dall’attività esercitata, tutti gli altri soggetti previsti dalla legge, oltre che tutti gli atti e i fatti che agli stessi si riferiscono.
Il Registro delle imprese è un “registro pubblico” quindi aperto e accessibile da qualunque interessato e non solo dai soggetti iscritti nello stesso.
Chiunque può agevolmente consultarlo, prendere visione degli atti e dei documenti iscritti e depositati e farsi rilasciare visure, certificati o copie di atti. Trasparente e completo, permette agevolmente la conoscenza legale di tutta una serie di atti, fatti e situazioni giuridiche relative alle imprese e ai soggetti obbligati all’iscrizione dei medesimi.
All’iscrizione di soggetti, atti e fatti e al deposito di atti nel Registro delle imprese conseguono precisi effetti giuridici, il registro infatti è uno strumento di pubblicità legale, costitutiva o dichiarativa, ma anche di mera pubblicità-notizia, secondo quanto dispongono le singole norme che prevedono e disciplinano le iscrizioni e i depositi nello stesso.
Gli effetti delle iscrizioni e dei depositi nel Registro delle imprese sono quelli della:
• pubblicità costitutiva: quando l’atto o il fatto produce effetti giuridici soltanto con l’iscrizione nel Registro delle imprese.
• pubblicità dichiarativa: quando l’atto o il fatto, già produttivo di effetti giuridici, diventa opponibile ai terzi dal momento della sua iscrizione nel Registro delle imprese a prescindere dall’effettiva conoscenza che gli stessi ne abbiano o meno avuto; per contro, l’atto o il fatto non ancora iscritti non possono essere opposti ai terzi da parte di chi è obbligato a richiederne l’iscrizione salvo che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto comunque conoscenza.
• pubblicità-notizia: quando l’atto, il fatto o il soggetto iscritto o depositato nel Registro delle imprese è reso semplicemente conoscibile da parte dei terzi dal momento della sua pubblicazione nel registro, senza che dalla stessa conseguano particolari effetti giuridici.
Di regola, gli effetti della pubblicità si attuano nel momento in cui avviene l’iscrizione dell’atto, del fatto o del soggetto nel Registro delle imprese: la sola presentazione della domanda di iscrizione all’Ufficio del Registro delle imprese e la sua protocollazione non determinano ancora gli effetti dell’iscrizione.
E’ la legge a stabilire quali iscrizioni e quali depositi debbano essere effettuati e chi li debba eseguire, nel Registro delle imprese quindi non possono essere iscritti soggetti, fatti o atti semplicemente perché un soggetto qualunque ne chieda l’iscrizione. Il registro ubbidisce infatti a due importantissimi principi:
• principio della tipicità delle iscrizioni, per cui sono possibili soltanto le iscrizioni previste dalla legge in quanto queste sono definite e a numero chiuso, come tale ampliabile solo dalla legge;
• principio dell’istanza di parte, per cui le iscrizioni sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato, di regola individuato dalle stesse norme di legge che prevedono le iscrizioni medesime. Soltanto quando un’iscrizione obbligatoria non sia stata richiesta, questa può essere eseguita su ordine del Giudice del Registro, disposto con decreto.
Le iscrizioni e i depositi sono obbligatori, ogni imprenditore ha l’obbligo di:
• iscrivere solo ciò che la legge gli impone di iscrivere, tanto che nell’ipotesi in cui l’iscrizione non sia richiesta nei termini di legge, il soggetto obbligato a richiederla è sanzionato;
• di astenersi dal richiedere l’iscrizione di quanto non sia per legge soggetto a pubblicità nel Registro delle imprese. Coerentemente l’Ufficio del Registro delle imprese deve rifiutarsi di provvedere all’iscrizione quando non vi sia una norma specifica che la preveda.
Pur essendo “unico” il registro si suddivide principalmente in due sezioni: una sezione ordinaria e una sezione speciale (D.P.R. n. 558/99).
La Sezione Ordinaria
Nella sezione ordinaria si iscrivono:
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gli imprenditori individuali commerciali (non piccoli)
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le società di persone (tranne la società semplice)
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le società di capitali
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i consorzi fra imprenditori con attività esterna
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i gruppi europei di interesse economico con sede in Italia
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gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale
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le società estere che hanno in Italia la sede dell'amministrazione, ovvero l'oggetto principale della loro attività
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associazioni e altri enti o organismi che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa
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aziende speciali o consorzi fra gli enti locali previsti dal D.Lgs n. 267/2000
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società europee
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cooperative europee
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la rete dotata di soggettività giuridica
La Sezione Speciale
Nella sezione speciale sono annotate le imprese artigiane (individuali e collettive) e si iscrivono, con diverse qualifiche:
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gli imprenditori agricoli (persone fisiche e società) con la qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto;
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i piccoli imprenditori
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le società semplici.
Successivamente, il legislatore ha integrato la struttura del Registro delle imprese aggiungendo a questa sezione speciale ulteriori sezioni speciali.
Le altre Sezioni Speciali
Nelle altre sezioni speciali si iscrivono:
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le società tra avvocati e le società tra professionisti
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le società o gli enti che esercitano attività di direzione, controllo e coordinamento ed anche quelli che vi sono soggetti
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le imprese sociali e le società di mutuo soccorso
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gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del Titolo V, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito nel Registro delle imprese, pubblicati in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto
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le start-up innovative e gli incubatori certificati di start-up
ORGANI E COMPITI
Il Registro delle imprese è tenuto dall'Ufficio del Registro delle imprese che ha sede presso ciascuna Camera di Commercio, è retto da un Conservatore, nominato dalla Giunta Camerale nella persona del Segretario Generale o di un dirigente della Camera di Commercio stessa ed è soggetto alla vigilanza di un Giudice Delegato nominato dal Presidente del tribunale del capoluogo di provincia, il Giudice del Registro.
Il Conservatore:
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impartisce le direttive all’Ufficio
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nomina i responsabili del procedimento
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sottoscrive e notifica i provvedimenti di rifiuto di iscrizione
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promuove davanti al Giudice del Registro i procedimenti di iscrizione e cancellazione d’ufficio
Il Giudice del Registro:
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vigila sull’Ufficio del Registro delle imprese
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dispone con decreto le iscrizioni o le cancellazioni d’ufficio
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decide con decreto i ricorsi presentati verso i provvedimenti di rifiuto del Conservatore.
L’Ufficio del Registro delle imprese provvede:
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alla predisposizione, tenuta, gestione e conservazione, secondo tecniche informatiche e nel rispetto delle norme vigenti, del Registro delle imprese;
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provvede al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione; provvede inoltre al rilascio di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti il deposito o l'iscrizione nel Registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;
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alla bollatura e alla numerazione dei libri e delle scritture contabili a norma degli articoli 2215 e seguenti del codice civile e di altre leggi;
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sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, alla tenuta del REA, nonché al rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle ditte.
Nell’esecuzione dei suoi compiti l’Ufficio si avvale di due strumenti fondamentali:
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il protocollo informatico che consente l’annotazione cronologica di tutte le domande di iscrizione di atti e fatti che pervengono nel Registro delle imprese. Il protocollo ha una numerazione progressiva, secondo l’ordine cronologico di presentazione o di arrivo di ciascuna domanda che è protocollata nello stesso giorno del suo ricevimento da parte del registro, la numerazione è annuale;
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l’archivio informatico nel quale sono conservati tutti gli atti e i documenti acquisiti con le domande di iscrizione e deposito affinché qualunque interessato possa chiedere di prenderne semplicemente visione oppure richiederne copia e sulla base del quale sono prodotti e rilasciati, sempre a chiunque ne abbia interesse e lo richieda, le visure e i certificati.
Soggetti interessati
Sono tenuti al deposito del bilancio di esercizio:
- le società di capitali (comprese le start up innovative)
- le cooperative
- i consorzi confidi
- le società estere con sede secondaria in Italia
- i G.E.I.E. - Gruppi Europei di Interesse Economico
Sono tenuti al deposito del bilancio consolidato:
- le società di capitali che controllano almeno un'impresa;
- le cooperative che controllano almeno una società di capitali;
- società di persone, qualora tutti i soci illimitatamente responsabili siano S.p.a., S.a.p.a. o S.r.l.
I consorzi con attività esterna e i contratti di rete con soggettività giuridica (cosiddette "reti-soggetto") sono tenuti al deposito della situazione patrimoniale.
Le Società per Azioni sono tenute a depositare anche l'elenco aggiornato dei soci alla data di approvazione del bilancio con l'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci tra la data di approvazione del bilancio appena chiuso e quella di approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente (per trasferimenti di azioni, operazioni straordinarie come aumento e riduzione del capitale).
Le imprese sociali iscritte nella apposita sezione del Registro delle Imprese, di qualsiasi forma giuridica esse siano, sono tenute a depositare, presso il Registro delle Imprese (e pubblicare sul proprio sito internet), il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 04/07/2019 (pubblicato in G.U. n. 186 del 9/08/2019). Il bilancio sociale dovrà essere depositato con pratica separata rispetto al deposito del bilancio d'esercizio.
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Come presentare i bilanci
Per la corretta compilazione e spedizione di qualsiasi pratica di bilancio è possibile consultare e scaricare il Manuale operativo per il deposito bilanci al Registro delle Imprese - Campagna bilanci 2023.
Il manuale indica in modo chiaro e completo la procedura per l'invio telematico dei bilanci con il servizio web DIRE e con il software FedraPlus.
La domanda di deposito di bilancio può essere firmata da:
- un amministratore/liquidatore della società;
- un professionista incaricato (articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della L. 24 novembre 2000 n. 340);
- un Notaio.
Per maggiori informazioni consultare le lettere a) e b) e c) del par. 2.2.1 del Manuale operativo per il deposito bilanci.
Per il deposito della situazione patrimoniale dei Consorzi è possibile utilizzare la modalità semplificata prevista dall'art. 2435-ter C.C. (bilancio delle micro-imprese), se ne ricorrano i presupposti. Il codice atto da utilizzare è comunque quello della situazione patrimoniale (cod. 720).
Prima di depositare al Registro delle Imprese la domanda è possibile verificare la validità formale di un'istanza XBRL, generata con qualsiasi versione di tassonomia, con TEBENI, il servizio online di validazione e visualizzazione che individua immediatamente eventuali difformità o anomalie.
TEBENI può essere anche utilizzato per generare una rappresentazione HTML o PDF dell'istanza XBRL (renderizzazione), in modo da ottenere un formato leggibile del Bilancio. La rappresentazione può essere ottenuta anche in lingua inglese, francese o tedesca.
Per correggere errori contenuti in bilanci già depositati ed evasi presentare una nuova pratica di deposito completa della documentazione prevista, compreso un nuovo verbale di assemblea che approvi il bilancio corretto. Il nuovo deposito deve essere fatto entro 30 giorni dalla data del nuovo verbale, indicando nel quadro "note" della pratica che si tratta di un'istanza di rettifica.
Quando presentare i bilanci
Il deposito dei bilanci deve essere effettuato ogni anno entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio d’esercizio. Entro lo stesso termine le Spa devono presentare l’aggiornamento dell’elenco soci (è possibile presentare un’unica pratica contenente entrambi gli adempimenti).
Per i consorzi con attività esterna e per le reti-soggetto la situazione patrimoniale deve essere depositata entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Costi
Il costo del deposito del bilancio di esercizio è di € 65,00 di imposta di bollo e € 62,30 di diritti di segreteria (comprensivo di € 2,30 per il contributo di finanziamento dell'OIC).
Il deposito del bilancio consolidato è esente da diritti di segreteria solo se depositato lo stesso giorno di deposito del bilancio di esercizio (immediatamente dopo avere provveduto al deposito del bilancio d'esercizio, le imprese che depositano il bilancio consolidato presenteranno un'ulteriore pratica utilizzando il modulo B e indicando nel modulo NOTE/XX gli estremi relativi al deposito del bilancio ordinario). In tutti gli altri casi il bilancio consolidato ha lo stesso costo del bilancio di esercizio.
Per le cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo i diritti di segreteria sono di € 32,30 e sono esenti da imposta di bollo.
Per start-up innovative annotate nella sezione speciale il deposito è gratuito (esenti da diritti di segreteria e imposta di bollo).
Le PMI innovative e le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal Coni sono esenti dall'imposta di bollo.
Il bilancio sociale ha gli stessi costi del deposito del bilancio di esercizio.
Sanzioni
In caso di ritardo od omissione nel deposito del bilancio si applica la sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile a carico di ciascun amministratore (da Euro 206 ad Euro 2.065), aumentata di un terzo.
Bilanci non approvati
L'Ufficio del Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia, accetta il deposito dei bilanci non approvati.
Il deposito del bilancio non approvato va effettuato, tramite pratica di Comunicazione Unica, con il modulo S2 (codice atto A99) e l'indicazione nel modulo Note/XX che trattasi di deposito di bilancio non approvato (MISE circolare 3689/C del 06/05/2016) allegando, oltre al bilancio non approvato, il verbale di assemblea andata deserta o che non ha raggiunto i necessari quorum costitutivi e/o deliberativi ovvero che non ha approvato il bilancio.
Il deposito è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria di € 90,00 e dell'imposta di bollo pari ad € 65,00.
In caso di deposito di bilanci non approvati relativi a più esercizi, è necessario provvedere con adempimenti distinti.
Riferimenti normativi
Articoli 2435 e 2435 bis del Codice Civile.
D.Lgs. 9/04/1991 n. 127 - Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69.
D.Lgs. 3/07/2017 n. 112 - Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.