Il Regolamento è stato adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183 recante il recepimento della direttiva europea 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 20 giugno 2019 concernente l’uso degli strumenti e processi digitali nel diritto societario.
L’articolo 2, comma 3 del citato decreto legislativo dispone che gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimento in denaro “possono essere ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche utilizzando modelli conformi adottati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico”.
I modelli standard degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata sono allegati rispettivamente sotto i numeri 1) e 2) al citato decreto ministeriale.
L’articolo 1, comma 4 del decreto ministeriale del 26 luglio 2022 n. 155 dispone, altresì, che ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura pubblica sul proprio sito istituzionale i modelli di cui sopra, anche in lingua inglese.
L’attività di commercio è regolamentata dal D. Lgs. 114/98 e successive modifiche: può assumere la forma di commercio all’ingrosso o di commercio al dettaglio.
Per commercio all’ingrosso si intende l’attività svolta da chiunque che professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.
L’attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
Il commercio all’ingrosso, alimentare e non alimentare, può essere esercitato dai soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71 del D.lgs. 59/2010 (modificato dall’art. 8 del D.lgs. 147/2012).
Dal 14 settembre 2012, data di entrata in vigore del D.lgs. 6 agosto 2012 n.147 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”, sono stati aboliti i requisiti professionali per il commercio all’ingrosso settore alimentare (art.9, comma 3) ed il divieto di esercizio congiunto dell’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio (art.8, comma 2 lett.c).
I requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti di seguito indicati:
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imprese individuali: il titolare
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società in nome collettivo: tutti i soci
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società in accomandita semplice e società in accomandita per azione: i soci accomandatari
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società per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative: i legali rappresentanti e tutti i membri del consiglio di amministrazione
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società estere con le sedi secondarie in Italia: coloro che li rappresentano stabilmente in Italia
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soggetti REA: i legali rappresentanti ed i membri del consiglio di amministrazione
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consorzi con attività esterna, società consortili o consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%.
Dal 1/7/2017, data di entrata in vigore del Dlgs 25/11/2016 n.222, per l'attività di commercio ingrosso occorre presentare SCIA UNICA al SUAP.
Solo se si tratta di prodotti NON ALIMENTARI con superficie di commercio ingrosso inferiore a 400 metri quadri la SCIA può anche essere presentata direttamente alla CCIAA
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Pagamento a seguito di notifica del verbale di accertamento:
in tal caso, il pagamento in forma ridotta deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, tramite F24 allegato all’atto notificato, il quale riporta il totale dovuto, pari all’importo in misura ridotta e alle spese del procedimento.
Ai sensi dell’articolo 6 della Legge n.689/81, in tutti i casi in cui la violazione è commessa dal rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, quest’ultima è tenuta in solido al pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione: pertanto, qualora gli obbligati principali non vi provvedano, l’importo della sanzione e le spese del procedimento dovranno essere versate dalla società.
Il verbale di accertamento viene notificato agli obbligati principali a mezzo di raccomandata a/r, all’indirizzo della residenza o del domicilio, se comunicato al Registro imprese. Lo stesso verbale viene notificato anche presso la sede della società con l’indicazione dei soggetti destinatari dell’accertamento.
MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
Qualora il pagamento in misura ridotta non avvenga entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il verbale di accertamento viene trasmesso al Settore Sanzioni il quale, se ne ricorrono le condizioni, provvede all’emissione della sanzione con la notifica dell’ordinanza di pagamento. Allo stesso Settore il destinatario dell’accertamento può far pervenire scritti difensivi entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale: in tale ipotesi non deve essere effettuato alcun pagamento.
PRESCRIZIONE DELLA SANZIONE
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni sopra descritte, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 Legge n. 689/81).
Considerando che la violazione è commessa nel primo giorno successivo alla scadenza stabilita dalla legge, la sanzione non può essere richiesta decorsi i cinque anni da tale giorno.
A titolo esemplificativo, se la scadenza è di 30 giorni, la prescrizione avverrà decorsi cinque anni calcolati dal 31esimo giorno.
Per gli imprenditori e le imprese artigiane è obbligatoria l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, gestito dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, cui spettano le funzioni amministrative per il riconoscimento della qualifica di "impresa artigiana”
Albo imprese artigiane
Riferimenti normativi: legge 8 agosto 1985, n. 443 – Legge quadro per l’artigianato L.R. 18 febbraio 1986, n. 3
Imprenditore artigiano
E’ imprenditore artigiano colui che - in base alla legge 443/85 - esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, svolgendo in misura prevalentemente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo.
Impresa artigiana
E’ artigiana l’impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliare di queste ultime, di somministrazione di alimenti o bevande.
Tutte le imprese che hanno le caratteristiche artigiane previste dalla Legge, e determina l’annotazione dell’impresa nella sezione speciale del Registro delle Imprese con la qualifica d’impresa artigiana.
L’iscrizione comporta la trasmissione dell’annotazione all’INPS, allo scopo di applicare la legislazione in materia di assicurazione, previdenza ed assistenza (inserimento negli elenchi previdenziali del titolare, dei soci partecipanti al lavoro e degli eventuali collaboratori familiari).
La domanda di iscrizione all’Albo provinciale delle Imprese Artigiane deve e4ssere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività.
Forme giuridiche previste per l'iscrizione nella sezione speciale delle Imprese Artigiane
• Impresa individuale
• Società in nome collettivo
• Società in accomandita semplice
• Società a responsabilità limitata con unico socio
• Società a responsabilità limitata pluripersonale
• Società cooperativa con soci contitolari
In caso di s.n.c., la maggioranza dei soci deve prestare attività lavorativa prevalente nel processo produttivo; in caso di due soci è sufficiente la prestazione lavorativa di uno dei due.
Per le s.a.s. è necessario che ogni socio accomandatario svolga attività lavorativa prevalente nel processo produttivo e che non sia socio accomandatario o socio unico di s.r.l. in altre società anche non artigiane.
Per le s.r.l. unipersonali è necessario che il socio unico svolga attività lavorativa prevalente nel processo produttivo e che non sia socio accomandatario o socio unico di s.r.l. in altre società anche non artigiane.
Nelle s.r.l. pluripersonali (che non hanno l'obbligo di annotazione nella sezione artigiana, anche qualora siano in possesso dei requisiti) la maggioranza dei soci (oppure uno su due) deve prestare attività lavorativa prevalente nel processo produttivo e detenere la maggioranza delle quote sociali e degli organi deliberanti.
Nelle società cooperative è necessario che i soci siano inquadrati come lavoratori autonomi e la maggioranza di essi deve prestare attività lavorativa prevalente nel processo produttivo.
I consorzi e le società consortili in forma cooperativa sono iscritti in un' apposita sezione separata come impresa artigiana.
Le società devono prima iscriversi al Registro delle Imprese (N.B. dal 1 luglio 2003, le società devono depositare le pratiche con firma digitale al Registro Imprese solo per via telematica) e poi all’Albo Artigiani, al contrario le ditte individuali si iscrivono solo all’Albo, che provvede d’ufficio all’annotazione nella Sezione Speciale Artigiani del Registro delle Imprese.
Per le società è necessario che la maggioranza dei soci (uno se i soci sono due) partecipino personalmente e manualmente all’attività.
Nelle società in accomandita semplice tutti i soci accomandatari devono svolgere personalmente e manualmente i il proprio lavoro nel processo produttivo. Nelle Società a Responsabilità Limitata pluripersonale la maggioranza dei soci partecipanti al lavoro deve possedere la maggioranza delle quote sociali e deve detenere la maggioranza negli organi deliberanti.
L’iscrizione viene disposta dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato entro 60 giorni dalla notifica dell’apposita domanda.
Fino a 18 dipendenti per l’impresa che non lavora in serie; fino a 9 dipendenti per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata; fino a 32 dipendenti per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura (apposita tabella allegata alla Legge 443/85); fino a 8 dipendenti per l’impresa di trasporto; fino a 10 dipendenti per l’impresa di costruzioni edili.
• Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo, subordinato (anche in attesa di occupazione) e per motivi familiari (ai fini del permesso di soggiorno i cittadini dei Paesi aderenti all'EFTA sono equiparati ai cittadini comunitari)
• Avere raggiunto la maggiore età
• Svolgimento del proprio lavoro manuale nel processo produttivo
• Non essere lavoratore subordinato a tempo pieno o a part-time superiore a 20 ore (50%)
• Possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività regolamentate dalla legge (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di disinfestazione-derattizzazione-sanificazione).
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Il SUAP è lo Sportello Unico per le Attività produttive.
È stato istituito per la prima volta con il D.P.R. 447/1998, che lo affidava ai comuni, quale sportello unico relativo ai procedimenti concernenti gli impianti produttivi di beni e servizi.
Successivamente con l’art. 38 del D.L. 112/2008, convertito con modifiche dalla L. 133/2008, intitolato significativamente “Impresa in un giorno”, il legislatore ha stabilito di procedere alla semplificazione e al riordino della disciplina del SUAP, attraverso un apposito decreto ministeriale.
Il 07/09/2010 è stato quindi approvato il D.P.R. 160/2010 che ridefinisce il SUAP nella sua versione attuale.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) costituisce l'unico soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. Per "attività produttive" si intendono le "attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni,..."
Caratteristiche fondamentali del SUAP:
◾è l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento (art. 1)
◾è uno sportello esclusivamente telematico (art. 2, commi 2 e 3)
L'unico punto di accesso telematico si concretizza in un apposito portale presente all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it
Si tratta quindi di un sistema volto ad istituire un'unica interfaccia telematica tra cittadino e pubbliche amministrazioni competenti in materia di attività produttive, offrendo i vantaggi propri della digitalizzazione degli adempimenti amministrativi in termini di accessibilità e velocità.
QUALI PRATICHE SI POSSONO FARE TRAMITE IL SUAP
Il D.P.R. 160/2010 prevede che attraverso il SUAP si gestiscano due tipi di procedimenti:
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il procedimento automatizzato (artt. 5 e 6), che entra in vigore dal 29/03/2011
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il procedimento ordinario (artt. 7 e 8), che entra in vigore dal 30/09/2011
Il procedimento automatizzato riguarda quei casi in cui l'avvio di un'attività di produzione di beni, o di prestazione di servizi, sia soggetto a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, per cui l'impresa può iniziare l'attività in questione dalla data di presentazione della segnalazione alla pubblica amministrazione.
Il procedimento ordinario riguarda quei casi in cui l'impresa deve presentare preventivamente un'istanza alla pubblica amministrazione e potrà iniziare l'attività di produzione di beni, o di prestazione di servizi, solo a seguito del rilascio di un'autorizzazione da parte della pubblica amministrazione.
Le funzioni del SUAP possono essere:
◾esercitate dai Comuni interessati (art. 4 comma 5), singolarmente od in forma associata;
◾delegate dai Comuni alla Camera di commercio competente (art. 4 comma 11).
IL SUAP GESTITO DAI COMUNI
I Comuni per esercitare le funzioni del SUAP si devono accreditare al Ministero dello Sviluppo economico.
I requisiti per ottenere l'accreditamento sono:
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casella di PEC istituzionale
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firma digitale rilasciata al Responsabile dello Sportello
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software per la lettura di documenti firmati digitalmente
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sistema di protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita
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sito web del SUAP o area ad esso riservata nell'ambito del sito istituzionale del Comune
IL SUAP DELEGATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO
Nel caso in cui il Comune non si sia accreditato, le funzioni del SUAP sono delegate alla Camera di commercio competente. La delega non richiede un adempimento espresso da parte del Comune.
Tuttavia, per rendere concretamente operativa la delega, il Comune deve fornire alla Camera di commercio alcuni dati essenziali (quali indirizzo di posta elettronica certificata, PEC, nominativo e codice fiscale del responsabile del procedimento), senza i quali i servizi del portale non possono funzionare.

