LinguaLang: Italiano
  • English
  • Italiano
    • Amministrazione Trasparente
    • Albo camerale
    • Privacy
    • Registrati
    • Accedi
    • Amministrazione Trasparente
    • Albo camerale
    • Privacy
    • Registrati
    • Accedi
cciaa Sicilia orientale
Search
Phone
chiudi × Call Us 123456789
chiudi ×
  • Home
  • Taxonomy term

Registro Imprese

Digitalizzazione degli sportelli SUAP&SUE
26/03/2025
Atti Costitutivi S.R.L.
Il Ministro dello Sviluppo Economico con proprio decreto del 26 luglio 2022 numero 155, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 21 ottobre 2022, ha adottato il Regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi di s.r.l. aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, che si allega.
Il Regolamento è stato adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183 recante il recepimento della direttiva europea 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 20 giugno 2019 concernente l’uso degli strumenti e processi digitali nel diritto societario.
L’articolo 2, comma 3 del citato decreto legislativo dispone che gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimento in denaro “possono essere ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche utilizzando modelli conformi adottati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico”.
I modelli standard degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata sono allegati rispettivamente sotto i numeri 1) e 2) al citato decreto ministeriale.
L’articolo 1, comma 4 del decreto ministeriale del 26 luglio 2022 n. 155 dispone, altresì, che ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura pubblica sul proprio sito istituzionale i modelli di cui sopra, anche in lingua inglese.
 
 
ALLEGATI:
DECRETO 26 luglio 2022 , n. 155 con modelli in lingua italiana allegati
Modelli in lingua inglese
Cancellazioni d'ufficio
Cancellazioni d'ufficio
Commercio all'ingrosso

L’attività di commercio è regolamentata dal D. Lgs. 114/98 e successive modifiche: può assumere la forma di commercio all’ingrosso o di commercio al dettaglio.

Per commercio all’ingrosso si intende l’attività svolta da chiunque che professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.

L’attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

Il commercio all’ingrosso, alimentare e non alimentare, può essere esercitato dai soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71 del D.lgs. 59/2010 (modificato dall’art. 8 del D.lgs. 147/2012).

Dal 14 settembre 2012, data di entrata in vigore del D.lgs. 6 agosto 2012 n.147 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”, sono stati aboliti i requisiti professionali per il commercio all’ingrosso settore alimentare (art.9, comma 3) ed il divieto di esercizio congiunto dell’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio (art.8, comma 2 lett.c).

I requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti di seguito indicati:

  • imprese individuali: il titolare

  • società in nome collettivo: tutti i soci

  • società in accomandita semplice e società in accomandita per azione: i soci accomandatari

  • società per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative: i legali rappresentanti e tutti i membri del consiglio di amministrazione

  • società estere con le sedi secondarie in Italia: coloro che li rappresentano stabilmente in Italia

  • soggetti REA: i legali rappresentanti ed i membri del consiglio di amministrazione

  • consorzi con attività esterna, società consortili o consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%.

Dal 1/7/2017, data di entrata in vigore del Dlgs 25/11/2016 n.222, per l'attività di commercio ingrosso occorre presentare SCIA UNICA al SUAP.

Solo se si tratta di prodotti NON ALIMENTARI con superficie di commercio ingrosso inferiore a 400 metri quadri la SCIA può anche essere presentata direttamente alla CCIAA

Guida

SCIA-Commercio ingrosso
 
Dichiarazione requisito onorabilità
Normativa di riferimento
Tempi-modalità pagamento

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Pagamento a seguito di notifica del verbale di accertamento:

in tal caso, il pagamento in forma ridotta deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, tramite F24 allegato all’atto notificato, il quale riporta il totale dovuto, pari all’importo in misura ridotta e alle spese del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 6 della Legge n.689/81, in tutti i casi in cui la violazione è commessa dal rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, quest’ultima è tenuta in solido al pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione: pertanto, qualora gli obbligati principali non vi provvedano, l’importo della sanzione e le spese del procedimento dovranno essere versate dalla società.

Il verbale di accertamento viene notificato agli obbligati principali a mezzo di raccomandata a/r, all’indirizzo della residenza o del domicilio, se comunicato al Registro imprese. Lo stesso verbale viene notificato anche presso la sede della società con l’indicazione dei soggetti destinatari dell’accertamento.

 

MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Qualora il pagamento in misura ridotta non avvenga entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il verbale di accertamento viene trasmesso al Settore Sanzioni il quale, se ne ricorrono le condizioni, provvede all’emissione della sanzione con la notifica dell’ordinanza di pagamento. Allo stesso Settore il destinatario dell’accertamento può far pervenire scritti difensivi entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale: in tale ipotesi non deve essere effettuato alcun pagamento.

PRESCRIZIONE DELLA SANZIONE

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni sopra descritte, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 Legge n. 689/81).

Considerando che la violazione è commessa nel primo giorno successivo alla scadenza stabilita dalla legge, la sanzione non può essere richiesta decorsi i cinque anni da tale giorno.

A titolo esemplificativo, se la scadenza è di 30 giorni, la prescrizione avverrà decorsi cinque anni calcolati dal 31esimo giorno.

AVERE LA PEC
body
DITTA INDIVIDUALE: PRATICA SEMPLICE
.
Sanzioni amministrative

SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

Dal primo settembre 2000, nell'ambito del processo di decentramento amministrativo, le competenze che erano dell'UPICA - Ufficio Periferico del Ministero dell'Industria, sono state trasferite alle Camere di Commercio. L'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio emette provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, in base alla Legge 24 novembre 1981 n.689, a seguito di violazioni commesse da operatori economici ai quali siano stati contestati o notificati da parte degli organi di vigilanza (polizia municipale, carabinieri, guardia di finanza, polizia di stato, Registro Imprese camera di commercio e altri) illeciti amministrativi, dopo l'emissione dei relativi verbali d'accertamento.

Materie di competenza delle Camere di Commercio

Elenco di alcune delle principali materie per cui la Camera di Commercio è competente a ricevere il rapporto dagli organi di vigilanza:

  • ritardati depositi/domande/denunce al registro Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo

  • informazioni al consumatore

  • sicurezza prodotti, conformità prodotti

  • commercio elettronico

  • impiantistica

  • attività di autoriparazione

  • Metrologia legale

  • Albi e Ruoli camerali

  • Etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari (compreso ogni altro prodotto posto in commercio e che debba essere preventivamente etichettato, punzonato e sottoposto a marchi o contrassegni CE)

 

DOMANDE FREQUENTI

  • Cosa fare quando si riceve un verbale di contestazione

Quando un cittadino riceve un verbale di contestazione può:
1. pagare la sanzione indicata nel verbale entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale
oppure

2. presentare scritti difensivi alla Camera di Commercio - Ufficio Sanzioni chiedendo, se vuole, di essere ascoltato.
IMPORTANTE: Il pagamento del verbale entro i 60 giorni estingue il procedimento.
Se sul verbale è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dal responsabile in solido

  • Non ho pagato il verbale nei 60 giorni: cosa succede?

Quando il trasgressore o l'obbligato in solido non pagano il verbale, dopo 60 giorni questo viene inoltrato con un rapporto alla Camera di Commercio.
L'ufficio Sanzioni tenuto conto delle memorie difensive e dei documenti allegati, nonché delle ragioni esposte verbalmente a seguito di eventuale audizione, esamina gli atti pervenuti dall'organo accertatore e se del caso integra l'istruttoria chiedendo le controdeduzioni all'organo accertatore.
Quindi ogni verbale viene valutato nel merito e nella legittimità con due diversi risultati:

  • un'ordinanza di archiviazione se l'ufficio ritiene non fondato o irregolare il verbale di accertamento;

  • un'ordinanza ingiunzione se l'ufficio ritiene fondato il verbale di accertamento.

Dal momento del ricevimento decorre il termine di 30 giorni per effettuare il pagamento o presentare ricorso.

  • Come presentare lo scritto difensivo contro il verbale d'accertamento e la richiesta di audizione

Se il cittadino vuole contestare il verbale di accertametno può presentare uno scritto difensivo e/o una richiesta di audizione. Lo scritto difensivo e la richiesta di audizione devono pervenire all'Ufficio Sanzioni entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale.

La richiesta di audizione e lo scritto difensivo devono essere presentati all'Ufficio Sanzioni di una delle tre sedi della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia secondo una delle seguenti modalità:

  • consegnati a mano agli sportelli della CCIAA del Sud Est Sicilia - Ufficio Sanzioni sede della provincia di competenza;

  • spediti via p.e.c. all'indirizzo ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it

  • Cosa fare quando si riceve un'ordinanza ingiuntiva di pagamento

L'ordinanza è un titolo esecutivo, quindi il trasgressore ha l'obbligo di pagare la somma indicata e le spese di procedimento entro 30 giorni dalla notifica seguendo le istruzioni per il pagamento delle ordinanze ingiuntive .
E' ammesso ricorso entro il termine previsto per il pagamento davanti al Giudice di Pace o il Tribunale, competenti per territorio, a seconda dei casi previsti dagli artt. 22 e 22bis della legge 689/81. Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, salvo che il giudice disponga diversamente.
IMPORTANTE:
Per evitare che la sanzione sia iscritta a ruolo, occorre presentare le ricevute dei pagamenti presso gli uffici oppure inviarle via p.e.c.

  • Pagamento rateale dell'ordinanza ingiuntiva

L'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere, con istanza, il pagamento rateale della sanzione pecuniaria. L'Ufficio valuterà tale istanza corredata della documentazione comprovante le condizioni economiche disagiate oppure, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva di certificazione.

L'ufficio esamina la richiesta e gli atti allegati e, nel caso di accoglimento, emette un provvedimento di rateizzazione, cioè una lettera che contiene il piano delle rate e le spiegazioni sul modo e i tempi di versamento, che viene notificato all'interessato.
La ricevuta di ogni pagamento deve essere presentata all'ufficio emittente.

La documentazione dovrà essere presentata all'Ufficio Sanzioni secondo una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano agli sportelli della CCIAA del Sud Est Sicilia;
- spedita via p.e.c. all'indirizzo ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it

In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Se il pagamento non avviene nei termini, si attiva la procedura di esecuzione coattiva.

  • Procedura di esecuzione coattiva

Decorso il termine di 30 giorni per il pagamento dell'ordinanza ingiuntiva, la Camera di Commercio avvia la procedura di riscossione delle somme dovute trasmettendo il ruolo al Concessionario. L'iscrizione a ruolo può essere effettuata dall'Ente camerale entro cinque anni dalla data della ordinanza. L'importo da riscuotere è aumentato delle maggiorazioni e degli interessi previsti per legge.

  • Cosa fare quando si riceve una cartella esattoriale

Entro 60 giorni dalla notifica della cartella, occorre effettuare il pagamento secondo le istruzioni contenute nella stessa. L'omesso pagamento comporta l'attivazione delle procedure di esecuzione forzata.

Se si vogliono chiedere informazioni sugli addebiti occorre individuare l'ufficio da cui proviene.
Le cartelle emesse dall'Ufficio Sanzioni sono individuate dalla dicitura "Camera di Commercio del Sud Est Sicilia" e dal nome dell'Ufficio che può essere "ex Upica" o "Ufficio Sanzioni".
E' possibile chiedere informazioni sulla cartella esattoriale ricevuta telefonando ai numeri di telefono riportati in fondo alla pagina

  • Rateizzazione della cartella esattoriale

Le istanze di rateazione delle cartelle esattoriali devono essere presentate all'Agente della riscossione il quale, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del richiedente, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

 

MODULISTICA

Scritti difensivi.doc (FAC SIMILE)

Modello per richiesta annullamento ordinanza di pagamento.doc

Richiesta Rateizzazione.doc

Modello per richiesta sgravio della cartella esattoriale.doc

 

Per maggiori informazioni

Responsabile: Giovanna Licitra

Telefono: 0932-671249

e-mail giovanna.licitra@ctrgsr.camcom.it

Depositare PRATICHE
Le domande e le denunce devono essere presentate all’Ufficio del Registro delle imprese competente.
Di regola, si tratta del Registro delle imprese nella cui provincia di competenza l’impresa ha stabilito la propria sede legale o principale.
La presentazione delle domande RI e delle denunce REA deve essere eseguita obbligatoriamente tramite la Comunicazione Unica (Comunica), per la quale è necessaria la Firma Digitale, mediante la modalità di  trasmissione telematica
Con riguardo ad alcune tipologie di domande (attualmente l'iscrizione della PEC e l'iscrizione/cancellazione di impresa individuale), per la predisposizione e l'invio della pratica è prevista la possibilità di utilizzare la procedura semplificata "Pratica Semplice", accessibile dal portale registroimprese.it.
Imprese individuali
Le imprese individuali possono presentare le pratiche utilizzando il servizio on line Comunica Starweb, (o altro software compatibile) oppure, in alcuni casi, la Pratica Semplice.
Società
Per la presentazione delle pratiche la modalità più semplice è Comunica Starweb, ma si può utilizzare anche ComunicaFedra, scaricando l'apposito software.
Per pratiche che richiedano un atto notarile è invece obbligatorio utilizzare Comunica Fedra (costituzione società, variazione dati costitutivi di società - denominazione, forma giuridica, indirizzo sede in altro comune, capitale sociale, oggetto sociale, azioni ecc. -  fusione, scissione e trasformazione di società, cancellazione dal Registro Imprese di società ad eccezione dello scioglimento e liquidazione volontaria, ecc.).
 
La presentazione delle domande di deposito dei bilanci e delle situazioni patrimoniali può essere eseguita mediante le seguenti modalità:
trasmissione telematica: la domanda può essere compilata tramite:
Bilanci on line:  servizio web che permette il deposito del bilancio e della situazione patrimoniale e consente anche l'eventuale riconferma dell'elenco soci
Fedra Plus: software da scaricare sul proprio personal computer che consente il deposito del bilancio, della situazione patrimoniale nonché dell'elenco soci.
Per la spedizione occorre utilizzare gli strumenti di invio telematico Bilanci disponibili all'indirizzo http://webtelemaco.infocamere.it  (il deposito dei bilanci e delle situazioni patrimoniali non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica).
 
Alle domande devono essere obbligatoriamente allegati tutti gli atti soggetti per legge ad iscrizione o deposito nel Registro delle imprese, o necessari a comprovare la veridicità del fatto di cui si richiede l'iscrizione.
Gli atti allegati alle domande di iscrizione o deposito nel Registro delle imprese devono sempre rivestire la “forma giuridica” e la “forma informatica” prescritta per il tipo di atto e per il tipo di adempimento pubblicitario che si intende eseguire.
Secondo il tipo di atto e il tipo di adempimento, la forma giuridica necessaria può essere:
    • originale informatico
    • copia conforme
    • copia semplice
La forma giuridica richiesta dipende:
    • dal tipo di adempimento che si intende eseguire:
    • l’atto è allegato per l’iscrizione o il deposito nel Registro delle imprese
    • l’atto è allegato a scopo meramente probatorio
    • dal tipo di atto allegato:
    • l’atto é un atto notarile (rogato o autenticato da notaio)
    • l’atto non é un atto notarile (scrittura privata non autenticata)
    • l’atto è conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione
    • dal tipo di supporto prescelto, cartaceo o informatico, per formare l’atto all’origine
La forma, o meglio, il formato informatico del file che contiene l’atto può essere:
    • il PDF/A-14
    • il PDF
Il formato informatico richiesto dipende:
    • dal tipo di adempimento che si intende eseguire:
    • l’atto è allegato per l’iscrizione o il deposito nel Registro delle imprese
    • l’atto è allegato a scopo meramente probatorio
    • dal tipo di atto allegato
    • dalla previsione normativa di uno specifico formato informatico.
Per alcuni atti le norme prevedono che gli stessi siano anche "marcati temporalmente", per informazioni consultare la pagina Marcatura temporale.

Pagine

  • 1
  • 2
  • 3

La Camera

Logo
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia
Sede legale: Via Cappuccini, 2 - Catania
Sede territoriale: Piazza della Libertà - Ragusa
Sede territoriale: Via Duca degli Abruzzi, 4 - Siracusa
Posta elettronica certificata: ctrgsrpec.ctrgsr.camcom.it
Sito: www.ctrgsr.camcom.gov.it
Codice fiscale e partita IVA: 05379380875
Codice di fatturazione elettronica: ZBSD2P
Orari sportelli:
Dal Lunedì al Venerdì ore 8.30 - 12.00
Martedì anche 15.45 - 17.45
 
Articolazione degli Uffici, Telefoni e mail

 

Copyright © CCIAA, 2019
Accedi al sito     I         Login