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Registro Imprese

Digitalizzazione degli sportelli SUAP&SUE
26/03/2025
Atti Costitutivi S.R.L.
Il Ministro dello Sviluppo Economico con proprio decreto del 26 luglio 2022 numero 155, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 21 ottobre 2022, ha adottato il Regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi di s.r.l. aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, che si allega.
Il Regolamento è stato adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183 recante il recepimento della direttiva europea 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 20 giugno 2019 concernente l’uso degli strumenti e processi digitali nel diritto societario.
L’articolo 2, comma 3 del citato decreto legislativo dispone che gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimento in denaro “possono essere ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche utilizzando modelli conformi adottati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico”.
I modelli standard degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata sono allegati rispettivamente sotto i numeri 1) e 2) al citato decreto ministeriale.
L’articolo 1, comma 4 del decreto ministeriale del 26 luglio 2022 n. 155 dispone, altresì, che ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura pubblica sul proprio sito istituzionale i modelli di cui sopra, anche in lingua inglese.
 
 
ALLEGATI:
DECRETO 26 luglio 2022 , n. 155 con modelli in lingua italiana allegati
Modelli in lingua inglese
Cancellazioni d'ufficio
Cancellazioni d'ufficio
Commercio all'ingrosso

L’attività di commercio è regolamentata dal D. Lgs. 114/98 e successive modifiche: può assumere la forma di commercio all’ingrosso o di commercio al dettaglio.

Per commercio all’ingrosso si intende l’attività svolta da chiunque che professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.

L’attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

Il commercio all’ingrosso, alimentare e non alimentare, può essere esercitato dai soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71 del D.lgs. 59/2010 (modificato dall’art. 8 del D.lgs. 147/2012).

Dal 14 settembre 2012, data di entrata in vigore del D.lgs. 6 agosto 2012 n.147 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”, sono stati aboliti i requisiti professionali per il commercio all’ingrosso settore alimentare (art.9, comma 3) ed il divieto di esercizio congiunto dell’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio (art.8, comma 2 lett.c).

I requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti di seguito indicati:

  • imprese individuali: il titolare

  • società in nome collettivo: tutti i soci

  • società in accomandita semplice e società in accomandita per azione: i soci accomandatari

  • società per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative: i legali rappresentanti e tutti i membri del consiglio di amministrazione

  • società estere con le sedi secondarie in Italia: coloro che li rappresentano stabilmente in Italia

  • soggetti REA: i legali rappresentanti ed i membri del consiglio di amministrazione

  • consorzi con attività esterna, società consortili o consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%.

Dal 1/7/2017, data di entrata in vigore del Dlgs 25/11/2016 n.222, per l'attività di commercio ingrosso occorre presentare SCIA UNICA al SUAP.

Solo se si tratta di prodotti NON ALIMENTARI con superficie di commercio ingrosso inferiore a 400 metri quadri la SCIA può anche essere presentata direttamente alla CCIAA

Guida

SCIA-Commercio ingrosso
 
Dichiarazione requisito onorabilità
Normativa di riferimento
Tempi-modalità pagamento

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Pagamento a seguito di notifica del verbale di accertamento:

in tal caso, il pagamento in forma ridotta deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, tramite F24 allegato all’atto notificato, il quale riporta il totale dovuto, pari all’importo in misura ridotta e alle spese del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 6 della Legge n.689/81, in tutti i casi in cui la violazione è commessa dal rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, quest’ultima è tenuta in solido al pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione: pertanto, qualora gli obbligati principali non vi provvedano, l’importo della sanzione e le spese del procedimento dovranno essere versate dalla società.

Il verbale di accertamento viene notificato agli obbligati principali a mezzo di raccomandata a/r, all’indirizzo della residenza o del domicilio, se comunicato al Registro imprese. Lo stesso verbale viene notificato anche presso la sede della società con l’indicazione dei soggetti destinatari dell’accertamento.

 

MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Qualora il pagamento in misura ridotta non avvenga entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il verbale di accertamento viene trasmesso al Settore Sanzioni il quale, se ne ricorrono le condizioni, provvede all’emissione della sanzione con la notifica dell’ordinanza di pagamento. Allo stesso Settore il destinatario dell’accertamento può far pervenire scritti difensivi entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale: in tale ipotesi non deve essere effettuato alcun pagamento.

PRESCRIZIONE DELLA SANZIONE

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni sopra descritte, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 Legge n. 689/81).

Considerando che la violazione è commessa nel primo giorno successivo alla scadenza stabilita dalla legge, la sanzione non può essere richiesta decorsi i cinque anni da tale giorno.

A titolo esemplificativo, se la scadenza è di 30 giorni, la prescrizione avverrà decorsi cinque anni calcolati dal 31esimo giorno.

AVERE LA PEC
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DITTA INDIVIDUALE: PRATICA SEMPLICE
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REA
Il R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) istituito dalla legge 580/1993 di riforma delle camere di Commercio (art. 9) raccoglie le notizie di carattere economico, amministrativo e statistico non previste ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese.
Il R.E.A. contiene i dati relativi alle attività, alle eventuali unità locali, agli addetti operanti nell’impresa, alle iscrizioni in albi, ruoli, elenchi o registri, agli estremi delle autorizzazioni, licenze e simili, ecc..
Sono inoltre iscritti nel R.E.A. i soggetti collettivi che svolgono attività economica non in forma di impresa (es: associazioni, fondazioni ecc.) e gli imprenditori con sede principale all’estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.
Sezione speciale Artigianato

Imprese Artigiane

Per gli imprenditori e le imprese artigiane è obbligatoria l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, gestito dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, cui spettano le funzioni amministrative per il riconoscimento della qualifica di "impresa artigiana".

Riferimenti normativi:

  • Legge 8 agosto 1985, n. 443 – Legge quadro per l’artigianato
  • L.R. 18 febbraio 1986, n. 3

Definizioni

Imprenditore artigiano
È imprenditore artigiano colui che — in base alla Legge 443/85 — esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Impresa artigiana
È artigiana l’impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni (anche semilavorati) o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliarie di queste ultime, e di somministrazione di alimenti o bevande.


Chi Deve Iscriversi

Tutte le imprese che possiedono le caratteristiche artigiane previste dalla legge hanno l'obbligo di iscrizione. L'iscrizione determina l’annotazione dell’impresa nella sezione speciale del Registro delle Imprese con la qualifica di impresa artigiana.

L’iscrizione comporta la trasmissione automatica dell’annotazione all’INPS ai fini dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, previdenza ed assistenza (inserimento negli elenchi previdenziali del titolare, dei soci partecipanti al lavoro e degli eventuali collaboratori familiari).


Termini per l'Iscrizione e Forme Giuridiche

La domanda di iscrizione all’Albo provinciale delle Imprese Artigiane deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività.

Forme giuridiche ammesse:

  • Impresa individuale
  • Società in nome collettivo (S.n.c.): la maggioranza dei soci (oppure uno su due) deve prestare attività lavorativa prevalente nel processo produttivo.
  • Società in accomandita semplice (S.a.s.): ogni socio accomandatario deve svolgere attività lavorativa prevalente nel processo produttivo e non deve essere socio accomandatario o socio unico di S.r.l. in altre società (anche non artigiane).
  • Società a responsabilità limitata unipersonale (S.r.l. unipersonale): il socio unico deve svolgere attività lavorativa prevalente nel processo produttivo e non deve essere socio accomandatario o socio unico di S.r.l. in altre società.
  • Società a responsabilità limitata pluripersonale (S.r.l. pluripersonale): la maggioranza dei soci (oppure uno su due) deve prestare attività lavorativa prevalente, detenere la maggioranza delle quote sociali e la maggioranza negli organi deliberanti.
  • Società cooperativa con soci contitolari: i soci devono essere inquadrati come lavoratori autonomi e la maggioranza di essi deve prestare attività lavorativa prevalente nel processo produttivo.
  • Consorzi e società consortili in forma cooperativa: sono iscritti in un'apposita sezione separata.

Modalità di Iscrizione delle Società

Le società devono prima iscriversi al Registro delle Imprese (esclusivamente per via telematica con firma digitale) e successivamente all’Albo Artigiani. Le ditte individuali, invece, si iscrivono direttamente all’Albo, che provvede d’ufficio all’annotazione nella Sezione Speciale Artigiani del Registro delle Imprese.

L’iscrizione viene disposta dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato entro 60 giorni dalla notifica della domanda.


Limiti Dimensionali (Numero Dipendenti)

  • Fino a 18 dipendenti: per imprese che non lavorano in serie.
  • Fino a 9 dipendenti: per imprese che lavorano in serie (con lavorazione non del tutto automatizzata).
  • Fino a 32 dipendenti: per lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura (tabella allegata L. 443/85).
  • Fino a 8 dipendenti: per imprese di trasporto.
  • Fino a 10 dipendenti: per imprese di costruzioni edili.

Requisiti Soggettivi

  • Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno in corso di validità (rilasciato per lavoro autonomo, subordinato o motivi familiari).
  • Maggiore età.
  • Svolgimento del proprio lavoro manuale nel processo produttivo.
  • Assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno o part-time superiore a 20 ore settimanali (50%).
  • Possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività regolamentate (es. acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, disinfestazione/sanificazione).

Diritti di Segreteria e Versamenti:
Allegare la ricevuta di versamento di Euro 168,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate (c/c postale 8904) con causale: "Iscrizione albo imprese artigiane".

MODULISTICA:

  • Modello artigianato impresa individuale
  • Modello artigianato s.a.s.
  • Modello artigianato s.n.c.
  • Modello artigianato s.r.l. pluripersonale
  • Modello artigianato s.r.l. unipersonale
  • Modello artigianato istanza cancellazione
  • Modello artigianato istanza modifica

Pagine

  • 1
  • 2
  • 3

La Camera

Camera di Commercio del Sud Est Sicilia
SEDI DELLA CAMERA

Sede legale (CT): Via Cappuccini, 2 – Catania

Sede territoriale (RG): Piazza della Libertà – Ragusa

Sede territoriale (SR): Via Duca degli Abruzzi, 4 – Siracusa

CONTATTI E DATI FISCALI

PEC: ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it

Sito Web: www.ctrgsr.camcom.gov.it

C.F. e P.IVA: 05379380875

Cod. Fatt. Elettronica: ZBSD2P

ORARI E SERVIZI

Orari sportelli:

Dal Lunedì al Venerdì: 8.30 – 12.00

Martedì anche: 15.45 – 17.45

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