Il Regolamento è stato adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183 recante il recepimento della direttiva europea 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 20 giugno 2019 concernente l’uso degli strumenti e processi digitali nel diritto societario.
L’articolo 2, comma 3 del citato decreto legislativo dispone che gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimento in denaro “possono essere ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche utilizzando modelli conformi adottati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico”.
I modelli standard degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata sono allegati rispettivamente sotto i numeri 1) e 2) al citato decreto ministeriale.
L’articolo 1, comma 4 del decreto ministeriale del 26 luglio 2022 n. 155 dispone, altresì, che ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura pubblica sul proprio sito istituzionale i modelli di cui sopra, anche in lingua inglese.
L’attività di commercio è regolamentata dal D. Lgs. 114/98 e successive modifiche: può assumere la forma di commercio all’ingrosso o di commercio al dettaglio.
Per commercio all’ingrosso si intende l’attività svolta da chiunque che professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.
L’attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
Il commercio all’ingrosso, alimentare e non alimentare, può essere esercitato dai soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71 del D.lgs. 59/2010 (modificato dall’art. 8 del D.lgs. 147/2012).
Dal 14 settembre 2012, data di entrata in vigore del D.lgs. 6 agosto 2012 n.147 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”, sono stati aboliti i requisiti professionali per il commercio all’ingrosso settore alimentare (art.9, comma 3) ed il divieto di esercizio congiunto dell’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio (art.8, comma 2 lett.c).
I requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti di seguito indicati:
-
imprese individuali: il titolare
-
società in nome collettivo: tutti i soci
-
società in accomandita semplice e società in accomandita per azione: i soci accomandatari
-
società per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative: i legali rappresentanti e tutti i membri del consiglio di amministrazione
-
società estere con le sedi secondarie in Italia: coloro che li rappresentano stabilmente in Italia
-
soggetti REA: i legali rappresentanti ed i membri del consiglio di amministrazione
-
consorzi con attività esterna, società consortili o consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%.
Dal 1/7/2017, data di entrata in vigore del Dlgs 25/11/2016 n.222, per l'attività di commercio ingrosso occorre presentare SCIA UNICA al SUAP.
Solo se si tratta di prodotti NON ALIMENTARI con superficie di commercio ingrosso inferiore a 400 metri quadri la SCIA può anche essere presentata direttamente alla CCIAA
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Pagamento a seguito di notifica del verbale di accertamento:
in tal caso, il pagamento in forma ridotta deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, tramite F24 allegato all’atto notificato, il quale riporta il totale dovuto, pari all’importo in misura ridotta e alle spese del procedimento.
Ai sensi dell’articolo 6 della Legge n.689/81, in tutti i casi in cui la violazione è commessa dal rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, quest’ultima è tenuta in solido al pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione: pertanto, qualora gli obbligati principali non vi provvedano, l’importo della sanzione e le spese del procedimento dovranno essere versate dalla società.
Il verbale di accertamento viene notificato agli obbligati principali a mezzo di raccomandata a/r, all’indirizzo della residenza o del domicilio, se comunicato al Registro imprese. Lo stesso verbale viene notificato anche presso la sede della società con l’indicazione dei soggetti destinatari dell’accertamento.
MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
Qualora il pagamento in misura ridotta non avvenga entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il verbale di accertamento viene trasmesso al Settore Sanzioni il quale, se ne ricorrono le condizioni, provvede all’emissione della sanzione con la notifica dell’ordinanza di pagamento. Allo stesso Settore il destinatario dell’accertamento può far pervenire scritti difensivi entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale: in tale ipotesi non deve essere effettuato alcun pagamento.
PRESCRIZIONE DELLA SANZIONE
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni sopra descritte, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 Legge n. 689/81).
Considerando che la violazione è commessa nel primo giorno successivo alla scadenza stabilita dalla legge, la sanzione non può essere richiesta decorsi i cinque anni da tale giorno.
A titolo esemplificativo, se la scadenza è di 30 giorni, la prescrizione avverrà decorsi cinque anni calcolati dal 31esimo giorno.
AUTORIPARAZIONE
Il 5 gennaio 2013 è entrata in vigore la Legge n. 224/2012 che ha modificato la Legge n. 122/1992 (disciplina degli autoriparatori) introducendo la nuova sezione della meccatronica in sostituzione delle precedenti sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto.
La Legge n. 224/2012 disponeva che le imprese che prima del 5 gennaio 2013 erano già iscritte ed abilitate per la sola sezione meccanica/motoristica o per la sezione elettrauto potevano proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi, cioè fino al 4 gennaio 2018. Con la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - "legge di bilancio 2018" entrata in vigore il 1° gennaio 2018 - è stata modificata la legge n. 224/2012 prorogando di cinque anni il termine per la denuncia del possesso dei requisiti per l'attività di meccatronica, da effettuarsi pertanto entro il 4 gennaio 2023
Si evidenzia che, entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese abilitate all’esercizio della sola attività di meccanica/motoristica o di elettrauto, qualora non possano dimostrare il possesso dei requisiti professionali richiesti per entrambe le soppresse sezioni della legge n.122/1992, devono frequentare un apposito corso professionale regionale teorico pratico di qualificazione che consente l'estensione dell'abilitazione alla parte mancante.
In mancanza di tale regolarizzazione, decorso il termine previsto dalla normativa - quindi dal 4 gennaio 2023 - il responsabile tecnico che non abbia provveduto a tale estensione della abilitazione alla meccatronica non potrà più essere preposto alla gestione tecnica dell’impresa.
La Legge n. 224/2012 ha previsto per la persona preposta alla gestione tecnica della sola attività di meccanica-motoristica o di elettrauto che ha compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013 - quindi nata entro il 4 gennaio 1958 - che possa proseguire tali attività - senza la necessità di procedere alla regolarizzazione per l'acquisizione dell'abilitazione alla meccatronica - fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
L'attività di autoriparazione di cui alla legge n. 122/1992 è soggetta a Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.).
Gli autoriparatori che devono ottenere l'abilitazione sono imprese che, in forma individuale o societaria, svolgono attività di manutenzione e di riparazione di veicoli e di complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone di cose. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, nonchè l'installazione di impianti e componenti fissi.
E' richiesta l'abilitazione anche per l'esercizio dell'attività di riparazione avente carattere strumentale o accessorio, per le imprese che svolgono in prevalenza commercio di veicoli, nonché per ogni organismo di natura privatistica che svolge attività di riparazione per uso esclusivamente interno.
Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per uno o più settori in relazione all'attività di autoriparazione esercitata.
La legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha introdotto importanti modifiche alla Legge 122/1992 concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione.
Le attività di meccanica/motoristica e di elettrauto sono state accorpate nella nuova attività definita "MECCATRONICA".
Pertanto l’attività di autoriparazione si distingue ora nelle attività di:
-
meccatronica;
-
carrozzeria;
-
gommista
Dal 5 gennaio 2013, pertanto, non è più possibile dichiarare l’inizio della sola attività di meccanica e motoristica o di elettrauto, ma occorrerà dichiarare l’inizio dell’attività di “meccatronica” dimostrando il possesso dei requisiti previsti sia per la meccananica e motoristica sia per l'elettrauto.
Requisiti per lo svolgimento dell’attività
L'esercizio dell'attività di autoriparazione presuppone la designazione del responsabile tecnico che sia in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali previsti dall'art. 7 della Legge 122/1992.
Requisiti personali
Il preposto alla gestione tecnica deve possedere i seguenti requisiti personali:
-
essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea o di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante la condizione di reciprocità;
-
non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva;
Il titolare di impresa individuale, tutti i soci di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s., i componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali, cooperative e consorzi devono inoltre compilare l'"autocertificazione antimafia" tramite la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla Legge n. 575/1965 presente sul modello Intercalare.
Requisiti tecnico professionali
Il responsabile tecnico deve avere con l'impresa un rapporto d'immedesimazione (essere titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare). A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 53 del D.lgs. n. 81/2015 all'art. 2549 del c.c.(vigenti dal 25/06/2015) il contratto di associazione in partecipazione non risulta più idoneo a costituire il rapporto di immedesimazione in quanto l'apporto dell'associato persona fisica non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.
Il responsabile tecnico deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
-
Laurea in materia tecnica attinente l'attività (ad esempio Laurea in Fisica e Ingegneria chimica)
-
Diploma di scuola secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività (ad esempio Diploma di maturità professionale Tecnico delle Industrie Meccaniche - Diploma professionale di qualifica Meccanico Riparatore Autoveicoli - Diploma di Perito Industriale Meccanico)
-
Titolo di studio a carattere tecnico professionale attinente all'attività diverso da laurea e da diploma, congiuntamente ad un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi 5 anni come operaio qualificato
-
Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa del settore, per un periodo non inferiore a 3 anni nell'arco degli ultimi 5 anni, in qualità di operaio qualificato.
La Camera di commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
Iter
Le imprese individuali o le società devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività per ciascuna officina il giorno stesso di inizio dell'attività, esclusivamente per via telematica con le modalità della Comunicazione Unica, al Registro Imprese della Camera di Commercio nella cui circoscrizione è ubicata l'officina stessa, utilizzando l'apposita modulistica.
Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati.
MODULISTICA:
PULIZIA
L’attività di pulizia di cui al D. Lgs. n. 112/98 art. 22 e del D.P.R. n. 558/99 artt. 7 e 8, è soggetta a
Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)
Devono ottenere l'abilitazione le imprese, in forma individuale o societaria, che svolgono le attività di pulizia distinte e definite all’art. 1 comma 1 del D.M. Industria n. 274/97 come segue:
-
pulizia - complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza
-
disinfezione - complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni
-
disinfestazione - complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perchè parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perchè molesti e speci vegetali non desiderate
-
derattizzazione - complessi di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione di ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia
-
sanificazione - complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperataura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.
Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per una o più tipologie di pulizia in relazione all'attività esercitata.
Requisiti per lo svolgimento di attività di pulizia
Dal 02.02.2007, con l'entrata in vigore del D.L. n. 7 del 31.01.2007, l'esercizio dell’attività di pulizia e disinfezione non è più subordinato al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, cioè dei requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale da parte di un preposto, mentre continua ad essere richiesto il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di onorabilità.
L'esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è subordinato al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionale (previsti dall'art. 2 del D.M. 274/97) e di onorabilità.
Il requisito della capacità economico-finanziaria è posseduto al riscontrarsi delle seguenti condizioni:
-
iscrizione all’INPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti compreso il titolare, i familiari ed i soci prestatori d’opera
-
assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e società cooperative, salvo riabilitazione o dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori.
Il requisito della capacità tecnico-professionale è riconosciuto con la preposizione alla gestione tecnica di un soggetto che abbia con l'impresa un rapporto di immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare). A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 53 del D.lgs. n. 81/2015 all'art. 2549 del c.c.(vigenti dal 25/06/2015) il contratto di associazione in partecipazione non risulta più idoneo a costituire il rapporto di immedesimazione in quanto l'apporto dell'associato persona fisica non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.
Tale soggetto deve essere dotato di uno dei seguenti requisiti:
-
assolvimento dell’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività all’interno di imprese del settore, per almeno 2 anni nel caso di attività di pulizia e disinfezione e di almeno 3 anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
-
attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale (si ritiene idoneo il corso professionale il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione)
-
diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività (si ritiene idoneo il diploma il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione)
-
diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività (si ritiene idoneo il titolo il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione).
I requisiti di onorabilità sono previsti dall’art. 2 della Legge n. 82/94 e devono essere posseduti dal titolare, institore o direttore di impresa individuale, da tutti i soci di società di persone, dai soci accomandatari della s.a.s., dai componenti del consiglio di amministrazione delle società di capitali, cooperative e consorzi.
La Camera di commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
Fasce di Classificazione
Esclusivamente ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di servizi da attuarsi da parte delle pubbliche amministrazioni secondo la normativa comunitaria, le imprese di pulizia con un periodo di esercizio attività nel settore pulizia non inferiore a due anni, possono presentare istanza di iscrizione nelle seguenti fasce di classificazione di volume d'affari al netto di I.V.A. realizzato mediamente nell'ultimo triennio o, nel minor periodo di attività, in un periodo non inferiore a due anni:
a) |
fino a € 51.646 |
b) |
fino a € 206.583 |
c) |
fino a € 361.520 |
d) |
fino a € 516.457 |
e) |
fino a € 1.032.914 |
f) |
fino a € 2.065.828 |
g) |
fino a € 4.131.655 |
h) |
fino a € 6.197.483 |
i) |
fino a € 8.263.310 |
l) |
oltre € 8.263.310 |
La classe di attribuzione è quella immediatamente superiore al predetto importo medio.
Nel caso di prima fascia l'importo medio deve essere almeno di € 30.987.
Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione l'impresa deve rispondere anche ai seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari:
-
aver fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40%, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50%, ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60% dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale si chiede l'iscrizione
-
avere sopportato per ciascuno degli anni di riferimento un costo complessivo per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40% dei costi totali, ovvero al 60% di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e disinfezione. L'impresa che per la sua natura giuridica non può comprovare le percentuali minime di cui sopra, ovvero che per qualunque motivo non le raggiunge, deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e assicurazione.
L'impresa deve fornire, per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minor periodo di attività:
-
copia dei libri paga e dei libri matricola o copia del modelli 770
-
l'elenco dei servizi eseguiti nel settore pulizia allegando per ciascuno un'apposita attestazione del committente.
L'impresa deve fornire inoltre:
-
l'elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda
-
dichiarazioni bancarie che comprovino l'esistenza di rapporti con il sistema bancario.
Le variazioni che comportino una variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza devono essere comunicate entro un anno dal loro verificarsi. In ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.
Iter
Imprese individuali o società
Le imprese individuali o le società devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività il giorno stesso di inizio dell'attività, esclusivamente per via telematica con le modalità della Comunicazione Unica alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, utilizzando l'apposita modulistica.
In assenza di istanza di inserimento in fascia di classificazione, il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati.
IMPIANTISTICA
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici ha comportato sostanziali modifiche alla disciplina del settore precedentemente regolato dalla legge n. 46 del 5 marzo 1990.
Ambito di applicazione
Il Decreto n. 37/2008 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
Rientrano nella disciplina delle imprese di installazione degli impianti posti al servizio degli edifici, tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
Requisiti per lo svolgimento dell’attività
Requisiti tecnico professionali
Le imprese sono abilitate all'esercizio delle attività di impiantistica mediante la nomina di un responsabile tecnico, cioè di un soggetto in possesso dei requisiti professionali che abbia con l'impresa un rapporto d'immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare). A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 53 del D.lgs. n. 81/2015 all'art. 2549 del c.c.(vigenti dal 25/06/2015) il contratto di associazione in partecipazione non risulta più idoneo a costituire il rapporto di immedesimazione in quanto l'apporto dell'associato persona fisica non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.
Il Decreto n. 37/2008 precisa che il responsabile tecnico deve svolgere tale funzione per una sola impresa e che la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
Per le attività previste alle lettere a), b), c), e), f) e g), i requisiti tecnico professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
-
Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta
-
Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
-
Titolo o attestato di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno quattro anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
-
Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti
-
Collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare di impresa o dal socio o da collaboratore familiare per un periodo non inferiore a sei anni continuativi.
Per le attività previste alla lettera d), i requisiti tecnico professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
-
Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta, utile al fine dello svolgimento dell’attività
-
Diploma di tecnico superiore Area 1 – Efficienza energetica conseguito presso un Istituto Tecnico Superiore (ITS)
-
Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
-
Titolo o attestato di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
-
Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti
-
Collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare di impresa o dal socio o da collaboratore familiare per un periodo non inferiore a quattro anni continuativi.
Requisiti di onorabilità
La verifica riguarda il titolare di impresa individuale, tutti i soci di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s, i componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali, cooperative e consorzi. I requisiti di onorabilità risultano provati qualora a carico dei detti soggetti non sussistano misure di sicurezza o di prevenzione e/o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso.
La Camera di commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
Responsabile tecnico in “esclusiva”
L'art. 3 comma 2 del DM n. 37/2008 prevede che il responsabile tecnico "svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa". Tale previsione (fortemente innovativa rispetto alla previgente normativa) garantisce una maggiore responsabilizzazione della persona fisica in possesso dei requisiti che non potrà svolgere nessun'altra attività di carattere continuativo (sia essa imprenditoriale che professionale) nè tantomeno operare nell'ambito di più imprese.
Procedimento
Le imprese individuali o le società devono presentare il giorno stesso di inizio dell'attività, esclusivamente per via telematica con le modalità della Comunicazione Unica al Registro Imprese nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, la Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) utilizzando l'apposita modulistica.
Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati.
Dichiarazione di conformità
Ai sensi dell’articolo 7 del D.M. n.° 37/2008, al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente una “dichiarazione di conformità” degli impianti realizzati nel rispetto delle norme dettate dall’art. 6 del decreto. Tale dichiarazione dovrà essere redatta in basa all’apposito modello di cui all’Allegato I del D.M. n.° 37/2008
Avvertenza per i committenti
Il committente dei lavori o il proprietario dell'immobile è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti previsti dal Decreto n. 37/2008 ad imprese abilitate, iscritte nel Registro delle Imprese.
MODULISTICA:
La Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.)
L'attività di facchinaggio è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività da parte di imprese, in forma individuale o societaria, che esercitano una fra le seguenti attività:
-
portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all’ articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
-
insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
La Circolare M.A.P. n. 3570 del 30.12.2003 precisa che ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di facchinaggio rilevano non le singole attività, ad esempio di mattazione o abbattimento alberi, ma le attività di movimentazione dei prodotti di mattazione o abbattimento alberi.
La Circolare M.A.P. prot. n. 548552 del 09.03.2004 inoltre precisa che solo nel caso in cui tali attività sono preliminari e complementari all'attività di facchinaggio rientrano nella normativa in questione. Viceversa qualora l'attività principale dell'impresa sia la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto e l'attività di facchinaggio sia solo strumentale a queste, non è applicabile la normativa in questione.
Requisiti per lo svolgimento di attività di facchinaggio
Le imprese che svolgono attività di facchinaggio devono essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di onorabilità.
I requisiti di capacità economico-finanziaria sono:
-
comprovata affidabilità nell'adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria assunte, attestata da istituto bancario
-
inesistenza di protesti a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e le cooperative
-
iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera.
I requisiti di onorabilità sono elencati all'art. 7 del Decreto n. 221/2003 e devono essere posseduti dal titolare o institore o direttore di impresa individuale, da tutti i soci di snc, dai soci accomandanti di sas e sapa, dagli amministratori per le società di capitali e le cooperative.
Dal 02.02.2007, con l'entrata in vigore del D.L. n. 7 del 31.01.2007 (convertito con Legge n. 40 del 02.04.2007), l'esercizio dell'attività di facchinaggio NON è più subordinato al possesso di requisiti di capacità tecnico-organizzativa, cioè di requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale, da parte di un preposto.
Dal 02.04.2007, con l'entrata in vigore della Legge n. 40 del 02.04.2007 di conversione del D.L. n. 7/2007, inoltre l'esercizio dell'attività di facchinaggio NON è più subordinato al possesso del requisito di capacità economico-finanziaria previsto dall'art. 5 comma 1 lett. b) del D.M. n. 221/2003, cioè al possesso di un patrimonio netto pari almeno all'8% del fatturato dell'impresa specifico nel settore facchinaggio al 31 dicembre dell'anno precedente.
La Camera di Commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
Fasce di Classificazione
Tutte le imprese di facchinaggio devono essere classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività.
Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.
Le fasce di classificazione sono le seguenti:
a) |
inferiore a 2,5 milioni di euro |
b) |
da 2,5 a 10 milioni di euro |
c) |
superiore a 10 milioni di euro |
L'inserimento nella fascia di classificazione avverrà sulla base delle risultanze dell'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall'indicazione dei compensi ricevuti, che l'impresa fornirà nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 47.
All'impresa non è consentito stipulare un singolo contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita.
La variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi con l'apposito modello.
In ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.
Iter
Le imprese individuali o le società devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività il giorno stesso di inizio dell'attività, esclusivamente per via telematica con le modalità della Comunicazione Unica alla Camera di commercio nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, utilizzando l'apposita modulistica.
Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati e non è obbligatorio allegare altri documenti diversi da:
-
attestazioni bancarie
-
elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, ad eccezione delle imprese di nuova costituzione e operative da meno di due anni.
Avvertenze per i committenti
I committenti di lavori di facchinaggio devono rivolgersi esclusivamente ad imprese abilitate che risultino iscritte al Registro delle Imprese pena il pagamento di una sanzione amministrativa.
MODULISTICA:
Sono iscrivibili nel Registro delle imprese o nel Repertorio economico amministrativo (REA) soltanto le attività economiche esercitate in forma di impresa.
Le attività economiche non sono tutte liberamente esercitabili, molte di esse sono regolamentate, quindi condizionate al possesso di requisiti e/o all'esecuzione di specifici adempimenti amministrativi.
Attività economiche iscrivibili
Nel Registro delle imprese sono iscrivibili soltanto le attività economiche esercitate secondo il modello organizzativo proprio dell’impresa di cui all’articolo 2082 del codice civile.
Elementi essenziali dell’attività d’impresa sono:
◾L’esercizio di un’attività economica
L’attività deve essere svolta secondo i criteri di economicità ovvero in modo tale da coprire i costi sostenuti con i ricavi conseguiti.
◾Il fine della produzione o dello scambio di beni e servizi
L’imprenditore deve operare nel mercato producendo nuovi beni o offrendo nuovi servizi oppure aumentando il valore di beni e servizi già esistenti nel mercato.
◾L'organizzazione
L’imprenditore deve esercitare l’attività per mezzo di un insieme di elementi personali e reali (azienda) necessari al suo esercizio.
◾La professionalità
L’attività deve essere svolta in modo stabile e non occasionale. Non deve trattarsi necessariamente di un’attività ininterrotta, anche l’attività stagionale, come ad esempio l’attività alberghiera nelle stazioni climatiche, è considerata attività di impresa. Ciò che conta è l’abitualità dell’esercizio, il costante ripetersi dell’attività economica, anche se ad intervalli imposti dalla sua intrinseca natura ciclica o stagionale.
Sono quindi iscrivibili nel Registro delle imprese le seguenti attività:
-
le attività commerciali di cui all’articolo 2195 del c.c.3: ◦l’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
-
l’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
-
l’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
-
l’attività bancaria o assicurativa;
-
le altre attività ausiliare alle precedenti.
-
le attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile: ◦la coltivazione diretta del fondo;
-
la silvicoltura;
-
l’allevamento di animali;
-
le attività connesse alle precedenti.
-
le attività professionali “non protette” esercitate secondo il modello organizzativo dell’impresa.
Si pensi, per esempio, agli esperti di ricerche di mercato, in riorganizzazione aziendale, ai consulenti in genere, agli amministratori di stabili ecc.
Non sono iscrivibili nel registro delle imprese
-
le attività professionali intellettuali “protette”, il cui esercizio sia subordinato per legge all’iscrizione in appositi albi o elenchi, ossia all’appartenenza agli ordini professionali. A titolo esemplificativo, risultano fra le professioni protette: il geometra, il notaio, il commercialista, l'architetto, il medico, il giornalista…
Attività libera
Sono “libere” quelle attività economiche che non sono condizionate per legge al possesso di particolari requisiti o al rilascio di autorizzazioni, licenze o permessi. Queste attività possono essere avviate liberamente, senza dover eseguire preventivamente o contestualmente alcun adempimento amministrativo (ad esempio, l’attività di procacciatore d’affari).
Attività regolamentata
Sono “regolamentate” quelle attività economiche il cui esercizio è condizionato per legge al possesso di particolari requisiti, al conseguimento di autorizzazioni o iscrizioni in albi, registri o elenchi o alla presentazione di istanze, segnalazioni certificate di inizio attività o di comunicazioni (ad esempio, il commercio al dettaglio e/o all’ingrosso, l’attività di acconciatore, ecc.).
Le attività regolamentate possono essere iscritte nel Registro delle imprese/REA soltanto se avviate legittimamente ovvero se avviate nel rispetto di tutti gli adempimenti amministrativi/condizioni prescritti dalla legge.