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Registro Imprese

Digitalizzazione degli sportelli SUAP&SUE
26/03/2025
Atti Costitutivi S.R.L.
Il Ministro dello Sviluppo Economico con proprio decreto del 26 luglio 2022 numero 155, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 21 ottobre 2022, ha adottato il Regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi di s.r.l. aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, che si allega.
Il Regolamento è stato adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183 recante il recepimento della direttiva europea 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 20 giugno 2019 concernente l’uso degli strumenti e processi digitali nel diritto societario.
L’articolo 2, comma 3 del citato decreto legislativo dispone che gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimento in denaro “possono essere ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche utilizzando modelli conformi adottati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico”.
I modelli standard degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata sono allegati rispettivamente sotto i numeri 1) e 2) al citato decreto ministeriale.
L’articolo 1, comma 4 del decreto ministeriale del 26 luglio 2022 n. 155 dispone, altresì, che ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura pubblica sul proprio sito istituzionale i modelli di cui sopra, anche in lingua inglese.
 
 
ALLEGATI:
DECRETO 26 luglio 2022 , n. 155 con modelli in lingua italiana allegati
Modelli in lingua inglese
Cancellazioni d'ufficio
Cancellazioni d'ufficio
Commercio all'ingrosso

L’attività di commercio è regolamentata dal D. Lgs. 114/98 e successive modifiche: può assumere la forma di commercio all’ingrosso o di commercio al dettaglio.

Per commercio all’ingrosso si intende l’attività svolta da chiunque che professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.

L’attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

Il commercio all’ingrosso, alimentare e non alimentare, può essere esercitato dai soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71 del D.lgs. 59/2010 (modificato dall’art. 8 del D.lgs. 147/2012).

Dal 14 settembre 2012, data di entrata in vigore del D.lgs. 6 agosto 2012 n.147 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”, sono stati aboliti i requisiti professionali per il commercio all’ingrosso settore alimentare (art.9, comma 3) ed il divieto di esercizio congiunto dell’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio (art.8, comma 2 lett.c).

I requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti di seguito indicati:

  • imprese individuali: il titolare

  • società in nome collettivo: tutti i soci

  • società in accomandita semplice e società in accomandita per azione: i soci accomandatari

  • società per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative: i legali rappresentanti e tutti i membri del consiglio di amministrazione

  • società estere con le sedi secondarie in Italia: coloro che li rappresentano stabilmente in Italia

  • soggetti REA: i legali rappresentanti ed i membri del consiglio di amministrazione

  • consorzi con attività esterna, società consortili o consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%.

Dal 1/7/2017, data di entrata in vigore del Dlgs 25/11/2016 n.222, per l'attività di commercio ingrosso occorre presentare SCIA UNICA al SUAP.

Solo se si tratta di prodotti NON ALIMENTARI con superficie di commercio ingrosso inferiore a 400 metri quadri la SCIA può anche essere presentata direttamente alla CCIAA

Guida

SCIA-Commercio ingrosso
 
Dichiarazione requisito onorabilità
Normativa di riferimento
Tempi-modalità pagamento

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Pagamento a seguito di notifica del verbale di accertamento:

in tal caso, il pagamento in forma ridotta deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, tramite F24 allegato all’atto notificato, il quale riporta il totale dovuto, pari all’importo in misura ridotta e alle spese del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 6 della Legge n.689/81, in tutti i casi in cui la violazione è commessa dal rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, quest’ultima è tenuta in solido al pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione: pertanto, qualora gli obbligati principali non vi provvedano, l’importo della sanzione e le spese del procedimento dovranno essere versate dalla società.

Il verbale di accertamento viene notificato agli obbligati principali a mezzo di raccomandata a/r, all’indirizzo della residenza o del domicilio, se comunicato al Registro imprese. Lo stesso verbale viene notificato anche presso la sede della società con l’indicazione dei soggetti destinatari dell’accertamento.

 

MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Qualora il pagamento in misura ridotta non avvenga entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il verbale di accertamento viene trasmesso al Settore Sanzioni il quale, se ne ricorrono le condizioni, provvede all’emissione della sanzione con la notifica dell’ordinanza di pagamento. Allo stesso Settore il destinatario dell’accertamento può far pervenire scritti difensivi entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale: in tale ipotesi non deve essere effettuato alcun pagamento.

PRESCRIZIONE DELLA SANZIONE

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni sopra descritte, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 Legge n. 689/81).

Considerando che la violazione è commessa nel primo giorno successivo alla scadenza stabilita dalla legge, la sanzione non può essere richiesta decorsi i cinque anni da tale giorno.

A titolo esemplificativo, se la scadenza è di 30 giorni, la prescrizione avverrà decorsi cinque anni calcolati dal 31esimo giorno.

AVERE LA PEC
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DITTA INDIVIDUALE: PRATICA SEMPLICE
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Tempi-modalità pagamento

Il pagamento in forma ridotta deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, utilizzando il modello F24. Entro lo stesso termine debbono essere pagate le spese del procedimento.

Con il verbale di accertamento viene inviato, a ciascun soggetto sanzionato, un fac-simile del modello F24, compilato in ogni sua parte. Ai fini della chiusura dell’accertamento, l’obbligato principale deve pagare l’importo contenuto nel proprio modello F24 ed il bollettino che troverà allegato alla notifica.

Ai sensi dell’articolo 6 della Legge n.689/81, in tutti casi in cui la violazione è commessa dal rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, quest’ultima è tenuta in solido al pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione: pertanto, qualora gli obbligati principali non vi provvedano, l’importo della sanzione e le spese del procedimento dovranno essere versate dalla società.

Il verbale di accertamento viene notificato a mezzo di raccomandata a/r agli obbligati principali all’indirizzo della residenza o del domicilio, se comunicato al Registro imprese, e all’obbligato in solido presso la sede legale con l’indicazione dei soggetti destinatari dell’accertamento.

Gli importi versati a titolo di pagamento liberatorio con il modello F24, sono incassati dall’Erario e possono essere pagati, su tutto il territorio nazionale, presso:

  • gli sportelli bancari

  • gli sportelli postali

  • gli sportelli di riscossione tributi dello Stato o Concessionari.

Al fine di una più certa registrazione del pagamento è consigliabile inviare le attestazioni dei versamenti effettuati, conto corrente postale e modello F24.

Chi deve iscriversi
L'iscrizione nel Registro è obbligatoria per i soggetti e gli atti previsti dalla legge.
I soggetti tenuti all'iscrizione sono:
  • gli imprenditori individuali (art. 2195 c.c.);
  • le società commerciali (art. 2200 c.c.);
  • i consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.) e le società consortili (art. 2615-ter c.c.);
  • i gruppi europei di interesse economico di cui al D.Lgs. 240/1991;
  • gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale (art. 2201 c.c.);
  • le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della L. 218/1995;
  • le società cooperative (art. 2519 c.c.);
  • le società estere aventi in Italia una o più sedi secondarie (art. 2506 c.c.);
  • le aziende speciali degli enti locali di cui al D.L. 31.01.1995, n. 26 convertito nella legge 29.03.1995, n. 95;
  • gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.);
  • i piccoli imprenditori tra cui rientrano anche i coltivatori diretti (art. 2083 c.c.);
  • le società semplici (art. 2251 c.c.);
  • le società tra avvocati e le società tra i professionisti;
  • le società o gli enti che esercitano attività di direzione, controllo e coordinamento e quelle che vi sono soggette;
  • le imprese sociali;
  • le start-up innovative e gli incubatori certificati di start-up;
  • le PMI Innovative (Piccole e Medie imprese Innovative);
  • alternanza scuola-lavoro.
Nel Registro sono inoltre annotate anche le imprese artigiane.

Pagine

  • 1
  • 2
  • 3

La Camera

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Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia
Sede legale: Via Cappuccini, 2 - Catania
Sede territoriale: Piazza della Libertà - Ragusa
Sede territoriale: Via Duca degli Abruzzi, 4 - Siracusa
Posta elettronica certificata: ctrgsrpec.ctrgsr.camcom.it
Sito: www.ctrgsr.camcom.gov.it
Codice fiscale e partita IVA: 05379380875
Codice di fatturazione elettronica: ZBSD2P
Orari sportelli:
Dal Lunedì al Venerdì ore 8.30 - 12.00
Martedì anche 15.45 - 17.45
 
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