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Registro Imprese

Procedura deposito libri sociali

PROCEDURA DI DEPOSITO DEI LIBRI SOCIALI DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI.

Compiuta la liquidazione di una società di capitali (ex art. 2496 c.c. solo per s.p.a., s.r.l. e cooperative) il liquidatore deve depositare presso il registro delle imprese i libri della società.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano i seguenti libri sociali:

  • libro giornale

  • libro degli inventari

  • libro dei soci

  • libro delle obbligazioni

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee o libro delle decisioni dei soci

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione o libro delle decisioni degli amministratori

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione o libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisiore

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni

  • il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447 c.c. sexies.

Cosa bisogna fare

Dopo l’invio della pratica telematica di CANCELLAZIONE, i libri vanno presentati allo sportello INFOCENTER utilizzando l'apposita "distinta di deposito dei libri sociali" REPERIBILE NEL SITO CAMERALE regolarmente compilata e sottoscritta dal liquidatore.

Precisare nella distinta il motivo del mancato deposito di alcuni libri obbligatori (smarrimento, furto, ecc.) -  In questi casi è necessario allegare copia denuncia fatta all’autorità di pubblica sicurezza.

I libri debbono essere raccolti in scatole contrassegnate con i riferimenti dell'impresa: denominazione/ragione sociale, sede, numero REA, codice fiscale.

UNITAMENTE AI LIBRI SOCIALI DOVRA’ ESSERE PRESENTATA LA RICEVUTA DI PROTOCOLLAZIONE DELLA PRATICA TELEMATICA DI CANCELLAZIONE. IN ASSENZA I LIBRI NON VERRANNO RITIRATI.

EFFETTUATO IL DEPOSITO DEI LIBRI SOCIALI, L’UTENTE TELEMACO DOVRA’ ALLEGARE LA DISTINTA DELL’AVVENUTO DEPOSITO ALLA ISTANZA DI CANCELLAZIONE.

Il deposito può anche essere effettuato da persona delegata dal liquidatore (vedi spazi dedicati da compilare nella distinta) che dovrà presentarsi munito di documento di identità allo sportello camerale.

COSTI

Il deposto dei libri sociali comporta il pagamento per diritti di segreteria di € 30,00.

Il versamento può essere effettuato con una delle seguenti modalita’:

  •  tramite bancomat/carta di credito presso l’Ufficio Vidimazione della CCIAA del SUD EST SICILIA
  •  tramite avviso di pagamento PagoPa (NON SONO ACCETTATI PAGAMENTI SU C/C POSTALE O A MEZZO BONIFICO)

Modello distinta deposito libri sociali

Sanzioni pratiche REA

Le sanzioni R.E.A., in forza del richiamo dell’art. 9 D.P.R. n. 581/95, vengono applicate in caso di:

  • denuncia al Repertorio Economico Amministrativo di dati economici e/o amministrativi presentata oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 48 del T.U. 2011/1934, modificato dall’art.1 della Legge n. 630/1981 e dalla Legge n. 435/87;

  • denuncia al Repertorio Economico Amministrativo a rettifica di precedenti comunicazioni di dati economici e/o amministrativi (denuncia non veritiera ai sensi dell’art. 51 del T.U. 2011/1934);

  • omissione della denuncia al Repertorio Economico Amministrativo.

 

A CHI SI APPLICANO

Tali sanzioni, in base a quanto disposto dagli articoli 47 e 48 del T.U. 2011/1934, si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti alla denuncia.

N.B.: Le sanzioni si applicano ai soggetti in carica al momento della violazione, vale a dire al 31° giorno dalla data dell’evento.

 

COMPUTO DEL TERMINE

Ai fini del calcolo per il termine entro cui presentare una denuncia REA, occorre contare i giorni partendo da quello successivo all’evento (per il termine dei 60 giorni il calcolo va fatto senza interruzioni, nel senso che, se il trentesimo giorno cade di giorno festivo, il conteggio non riparte dal primo giorno non festivo, ma è continuativo).

Se il termine finale scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n. 558/99 art. 3 c.2, in vigore dal 6/12/2000).

Si precisa, inoltre, che la ricorrenza del Santo Patrono (Legge 27 marzo 1949, n. 260) non è considerata giorno festivo ai fini del computo del termine per la presentazione delle domande al Registro imprese – REA, pertanto la scadenza non è prorogata.

 

 

 

IMPORTI

L’importo delle sanzioni R.E.A. è fissato dall’articolo 51 del T.U. 2011/1934, modificato dalla Legge n. 630/81 e dalla Legge n. 435/87, ed è pari a:

  • euro 30,00 per le denunce presentate oltre il termine di 30 giorni dall’evento;

  • euro 154,00 per le denunce omesse o presentate oltre il termine di 60 giorni dall’evento;

  • da euro 5,00 a euro 206,00 per le denunce non veritiere.

L’Ufficio del Registro delle imprese, in quanto autorità competente alla contestazione della violazione ai sensi dell’articolo 14 della Legge n. 689/81, invita i soggetti sanzionabili ad effettuare il pagamento di una somma in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della stessa legge, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione per ciascuno dei soggetti obbligati alla denuncia

Normativa di riferimento
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Sezione speciale Artigianato
IMPRESE ARTIGIANE
Per gli imprenditori e le imprese artigiane è obbligatoria l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, gestito dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, cui spettano le funzioni amministrative per il riconoscimento della qualifica di "impresa artigiana”
Albo imprese artigiane
Riferimenti normativi: legge 8 agosto 1985, n. 443 – Legge quadro per l’artigianato L.R. 18 febbraio 1986, n. 3
 
DEFINIZIONI
Imprenditore artigiano
E’ imprenditore artigiano colui che - in base alla legge 443/85 - esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, svolgendo in misura prevalentemente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo.
Impresa artigiana
E’ artigiana l’impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliare di queste ultime, di somministrazione di alimenti o bevande.
 
CHI DEVE ISCRIVERSI
Tutte le imprese che hanno le caratteristiche artigiane previste dalla Legge, e determina l’annotazione dell’impresa nella sezione speciale del Registro delle Imprese con la qualifica d’impresa artigiana.
L’iscrizione comporta la trasmissione dell’annotazione all’INPS, allo scopo di applicare la legislazione in materia di assicurazione, previdenza ed assistenza (inserimento negli elenchi previdenziali del titolare, dei soci partecipanti al lavoro e degli eventuali collaboratori familiari).
 
TERMINI PER L’ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione all’Albo provinciale delle Imprese Artigiane deve e4ssere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività.
Forme giuridiche previste per l'iscrizione nella sezione speciale delle Imprese Artigiane
• Impresa individuale
• Società in nome collettivo
• Società in accomandita semplice
• Società a responsabilità limitata con unico socio
• Società a responsabilità limitata pluripersonale
• Società cooperativa con soci contitolari
In caso di s.n.c., la maggioranza dei soci deve prestare attività lavorativa prevalente nel processo produttivo; in caso di due soci è sufficiente la prestazione lavorativa di uno dei due.
Per le s.a.s. è necessario che ogni socio accomandatario svolga attività lavorativa prevalente nel processo produttivo e che non sia socio accomandatario o socio unico di s.r.l. in altre società anche non artigiane.
Per le s.r.l. unipersonali è necessario che il socio unico svolga attività lavorativa prevalente nel processo produttivo e che non sia socio accomandatario o socio unico di s.r.l. in altre società anche non artigiane.
Nelle s.r.l. pluripersonali (che non hanno l'obbligo di annotazione nella sezione artigiana, anche qualora siano in possesso dei requisiti) la maggioranza dei soci (oppure uno su due) deve prestare attività lavorativa prevalente nel processo produttivo e detenere la maggioranza delle quote sociali e degli organi deliberanti.
Nelle società cooperative è necessario che i soci siano inquadrati come lavoratori autonomi e la maggioranza di essi deve prestare attività lavorativa prevalente nel processo produttivo.
I consorzi e le società consortili in forma cooperativa sono iscritti in un' apposita sezione separata come impresa artigiana.
 
ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’
Le società devono prima iscriversi al Registro delle Imprese (N.B. dal 1 luglio 2003, le società devono depositare le pratiche con firma digitale al Registro Imprese solo per via telematica) e poi all’Albo Artigiani, al contrario le ditte individuali si iscrivono solo all’Albo, che provvede d’ufficio all’annotazione nella Sezione Speciale Artigiani del Registro delle Imprese.
Per le società è necessario che la maggioranza dei soci (uno se i soci sono due) partecipino personalmente e manualmente all’attività.
Nelle società in accomandita semplice tutti i soci accomandatari devono svolgere personalmente e manualmente i il proprio lavoro nel processo produttivo. Nelle Società a Responsabilità Limitata pluripersonale la maggioranza dei soci partecipanti al lavoro deve possedere la maggioranza delle quote sociali e deve detenere la maggioranza negli organi deliberanti.
L’iscrizione viene disposta dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato entro 60 giorni dalla notifica dell’apposita domanda.
 
LIMITI DIMENSIONALI
Fino a 18 dipendenti per l’impresa che non lavora in serie; fino a 9 dipendenti per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata; fino a 32 dipendenti per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura (apposita tabella allegata alla Legge 443/85); fino a 8 dipendenti per l’impresa di trasporto; fino a 10 dipendenti per l’impresa di costruzioni edili.
 
 
REQUISITI SOGGETTIVI
• Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo, subordinato (anche in attesa di occupazione) e per motivi familiari (ai fini del permesso di soggiorno i cittadini dei Paesi aderenti all'EFTA sono equiparati ai cittadini comunitari)
• Avere raggiunto la maggiore età
• Svolgimento del proprio lavoro manuale nel processo produttivo
• Non essere lavoratore subordinato a tempo pieno o a part-time superiore a 20 ore (50%)
• Possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività regolamentate dalla legge (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di disinfestazione-derattizzazione-sanificazione).
 
Allegare ricevuta di versamento di Euro 168,00 Agenzia delle entrate c/c postale 8904 con causale Iscrizione albo imprese artigiane
 
MODULISTICA:
 
 
Modello artigianato impresa individuale
 
Modello artigianato s.a.s.
 
Modello artigianato s.n.c.
 
Modello artigianato s.r.l. pluripersonale
 
Modello artigianato s.r.l. unipersonale
 
Modello artigianato istanza cancellazione
 
Modello artigianato istanza modifica

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SUAP

Il SUAP è lo Sportello Unico per le Attività produttive.

È stato istituito per la prima volta con il D.P.R. 447/1998, che lo affidava ai comuni, quale sportello unico relativo ai procedimenti concernenti gli impianti produttivi di beni e servizi.

Successivamente con l’art. 38 del D.L. 112/2008, convertito con modifiche dalla L. 133/2008, intitolato significativamente “Impresa in un giorno”, il legislatore ha stabilito di procedere alla semplificazione e al riordino della disciplina del SUAP, attraverso un apposito decreto ministeriale.

Il 07/09/2010 è stato quindi approvato il D.P.R. 160/2010 che ridefinisce il SUAP nella sua versione attuale.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) costituisce l'unico soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. Per "attività produttive" si intendono le "attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni,..."

Caratteristiche fondamentali del SUAP:

◾è l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento (art. 1)

◾è uno sportello esclusivamente telematico (art. 2, commi 2 e 3)

L'unico punto di accesso telematico si concretizza in un apposito portale presente all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it

Si tratta quindi di un sistema volto ad istituire un'unica interfaccia telematica tra cittadino e pubbliche amministrazioni competenti in materia di attività produttive, offrendo i vantaggi propri della digitalizzazione degli adempimenti amministrativi in termini di accessibilità e velocità.

QUALI PRATICHE SI POSSONO FARE TRAMITE IL SUAP

Il D.P.R. 160/2010 prevede che attraverso il SUAP si gestiscano due tipi di procedimenti:

  • il procedimento automatizzato (artt. 5 e 6), che entra in vigore dal 29/03/2011

  • il procedimento ordinario (artt. 7 e 8), che entra in vigore dal 30/09/2011

Il procedimento automatizzato riguarda quei casi in cui l'avvio di un'attività di produzione di beni, o di prestazione di servizi, sia soggetto a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, per cui l'impresa può iniziare l'attività in questione dalla data di presentazione della segnalazione alla pubblica amministrazione.

Il procedimento ordinario riguarda quei casi in cui l'impresa deve presentare preventivamente un'istanza alla pubblica amministrazione e potrà iniziare l'attività di produzione di beni, o di prestazione di servizi, solo a seguito del rilascio di un'autorizzazione da parte della pubblica amministrazione.

Le funzioni del SUAP possono essere:

◾esercitate dai Comuni interessati (art. 4 comma 5), singolarmente od in forma associata;

◾delegate dai Comuni alla Camera di commercio competente (art. 4 comma 11).

IL SUAP GESTITO DAI COMUNI

I Comuni per esercitare le funzioni del SUAP si devono accreditare al Ministero dello Sviluppo economico.

I requisiti per ottenere l'accreditamento sono:

  • casella di PEC istituzionale

  • firma digitale rilasciata al Responsabile dello Sportello

  • software per la lettura di documenti firmati digitalmente

  • sistema di protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita

  • sito web del SUAP o area ad esso riservata nell'ambito del sito istituzionale del Comune

 

IL SUAP DELEGATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Nel caso in cui il Comune non si sia accreditato, le funzioni del SUAP sono delegate alla Camera di commercio competente. La delega non richiede un adempimento espresso da parte del Comune.

Tuttavia, per rendere concretamente operativa la delega, il Comune deve fornire alla Camera di commercio alcuni dati essenziali (quali indirizzo di posta elettronica certificata, PEC, nominativo e codice fiscale del responsabile del procedimento), senza i quali i servizi del portale non possono funzionare.

Rimborso/Annullamento/Omesso pagamento
ANNULLAMENTI DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO IN AUTOTUTELA
Può essere presentata istanza di annullamento per erroneo accertamento, in questo caso l’ufficio, verificata la sussistenza delle condizioni, annulla il verbale dando comunicazione del provvedimento all’impresa.
 
RIMBORSI
Nel caso in cui sia stato versato un importo della sanzione superiore a quello dovuto, è possibile chiederne il rimborso inviando la domanda, corredata della documentazione attestante il pagamento in esubero
Atti da comunicare
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SCIA - Attività Regolamentate

AUTORIPARAZIONE

Il 5 gennaio 2013 è entrata in vigore la Legge n. 224/2012 che ha modificato la Legge n. 122/1992 (disciplina degli autoriparatori) introducendo la nuova sezione della meccatronica in sostituzione delle precedenti sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto.

La Legge n. 224/2012 disponeva che le imprese che prima del 5 gennaio 2013 erano già iscritte ed abilitate per la sola sezione meccanica/motoristica o per la sezione elettrauto potevano proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi, cioè fino al 4 gennaio 2018. Con la  legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - "legge di bilancio 2018" entrata in vigore il 1° gennaio 2018  - è stata modificata la legge n. 224/2012  prorogando di cinque anni il termine per la denuncia del possesso dei requisiti per l'attività di meccatronica, da effettuarsi pertanto entro il 4 gennaio 2023
Si evidenzia che, entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese abilitate all’esercizio della sola attività di meccanica/motoristica o di elettrauto, qualora non possano dimostrare il possesso dei requisiti professionali richiesti per entrambe le soppresse sezioni della legge n.122/1992, devono frequentare un apposito corso professionale regionale teorico pratico di qualificazione che consente l'estensione dell'abilitazione alla parte mancante.

In mancanza di tale regolarizzazione, decorso il termine previsto dalla normativa - quindi dal 4 gennaio 2023 - il responsabile tecnico che non abbia provveduto a tale estensione della abilitazione alla meccatronica non potrà più essere preposto alla gestione tecnica dell’impresa.

La Legge n. 224/2012 ha previsto per la persona preposta alla gestione tecnica della sola attività di meccanica-motoristica o di elettrauto che ha compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013 - quindi nata entro il 4 gennaio 1958 - che possa proseguire tali attività - senza la necessità  di procedere alla regolarizzazione per l'acquisizione dell'abilitazione alla meccatronica - fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

 L'attività di autoriparazione di cui alla legge n. 122/1992  è soggetta a Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.).

Gli autoriparatori che devono ottenere l'abilitazione sono imprese che, in forma individuale o societaria, svolgono attività di manutenzione e di riparazione di veicoli e di complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone di cose. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, nonchè l'installazione di impianti e componenti fissi.

E' richiesta l'abilitazione anche per l'esercizio dell'attività di riparazione avente carattere strumentale o accessorio, per le imprese che svolgono in prevalenza commercio di veicoli, nonché per ogni organismo di natura privatistica che svolge attività di riparazione per uso esclusivamente interno.
Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per uno o più settori in relazione all'attività di autoriparazione esercitata.

La legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha introdotto importanti modifiche alla Legge 122/1992 concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione.
Le attività di meccanica/motoristica e di elettrauto sono state accorpate nella nuova attività definita "MECCATRONICA".
Pertanto l’attività di autoriparazione si distingue ora nelle attività di:

  • meccatronica;

  • carrozzeria;

  • gommista

Dal 5 gennaio 2013, pertanto, non è più possibile dichiarare l’inizio della sola attività di meccanica e motoristica o di elettrauto, ma occorrerà dichiarare l’inizio dell’attività di “meccatronica” dimostrando il possesso dei requisiti previsti sia per la meccananica e motoristica sia per l'elettrauto.

Requisiti per lo svolgimento dell’attività

L'esercizio dell'attività di autoriparazione presuppone la designazione del responsabile tecnico che sia in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali previsti dall'art. 7 della Legge 122/1992.

Requisiti personali
Il preposto alla gestione tecnica deve possedere i seguenti requisiti personali:

  • essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea o di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante la condizione di reciprocità;

  • non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva;

Il titolare di impresa individuale, tutti i soci di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s., i componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali, cooperative e consorzi devono inoltre compilare l'"autocertificazione antimafia"  tramite la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla Legge n. 575/1965 presente sul modello Intercalare.

Requisiti tecnico professionali

Il responsabile tecnico deve avere con l'impresa un rapporto d'immedesimazione (essere titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare). A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 53 del D.lgs. n. 81/2015 all'art. 2549 del c.c.(vigenti dal 25/06/2015) il contratto di associazione in partecipazione non risulta più idoneo a costituire il rapporto di immedesimazione in quanto l'apporto dell'associato persona fisica non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.

Il responsabile tecnico deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • Laurea in materia tecnica attinente l'attività (ad esempio Laurea in Fisica e Ingegneria chimica)

  • Diploma di scuola secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività (ad esempio Diploma di maturità  professionale Tecnico delle Industrie Meccaniche - Diploma professionale di qualifica Meccanico Riparatore Autoveicoli - Diploma di Perito Industriale Meccanico)

  • Titolo di studio a carattere tecnico professionale attinente all'attività diverso da laurea e  da diploma, congiuntamente ad un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi 5 anni come operaio qualificato

  • Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa del settore, per un periodo non inferiore a 3 anni nell'arco degli ultimi 5 anni, in qualità di operaio qualificato.

La Camera di commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

Iter

Le imprese individuali o le società devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività per ciascuna officina il giorno stesso di inizio dell'attività, esclusivamente per via telematica con le modalità della  Comunicazione Unica, al Registro Imprese della Camera di Commercio nella cui circoscrizione è ubicata l'officina stessa, utilizzando l'apposita modulistica.
Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati.

MODULISTICA:

Guida

autoriparazione modello dichiarazione requisiti onorabilità
 
SCIA Autoriparazione
 
autoriparazione dichiarazione responsabile tecnico
 

 

PULIZIA

L’attività di pulizia di cui al D. Lgs. n. 112/98 art. 22 e del D.P.R. n. 558/99 artt. 7 e 8, è soggetta a

Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)

Devono ottenere l'abilitazione le imprese, in forma individuale o societaria, che svolgono le attività di pulizia distinte e definite all’art. 1 comma 1 del D.M. Industria n. 274/97 come segue:

  • pulizia - complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza

  • disinfezione - complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni

  • disinfestazione - complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perchè parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perchè molesti e speci vegetali non desiderate

  • derattizzazione - complessi di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione di ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia

  • sanificazione - complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperataura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per una o più tipologie di pulizia in relazione all'attività esercitata.

Requisiti per lo svolgimento di attività di pulizia

Dal 02.02.2007, con l'entrata in vigore del D.L. n. 7 del 31.01.2007, l'esercizio dell’attività di pulizia e disinfezione  non è più subordinato al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, cioè dei requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale da parte di un preposto, mentre continua ad essere richiesto il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di onorabilità.

L'esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è subordinato al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionale (previsti dall'art. 2 del D.M. 274/97) e di onorabilità.

Il requisito della capacità economico-finanziaria è posseduto al riscontrarsi delle seguenti condizioni:

  • iscrizione all’INPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti compreso il titolare, i familiari ed i soci prestatori d’opera

  • assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e società cooperative, salvo riabilitazione o dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori.

Il requisito della capacità tecnico-professionale è riconosciuto con la preposizione alla gestione tecnica di un soggetto che abbia con l'impresa un rapporto di immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare). A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 53 del D.lgs. n. 81/2015 all'art. 2549 del c.c.(vigenti dal 25/06/2015) il contratto di associazione in partecipazione non risulta più idoneo a costituire il rapporto di immedesimazione in quanto l'apporto dell'associato persona fisica non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.

Tale soggetto deve essere dotato di uno dei seguenti requisiti:

  • assolvimento dell’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività all’interno di imprese del settore, per almeno 2 anni nel caso di attività di pulizia e disinfezione e di almeno 3 anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

  • attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale (si ritiene idoneo il corso professionale il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione)

  • diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività (si ritiene idoneo il diploma il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione)

  • diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività (si ritiene idoneo il titolo il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione).

I requisiti di onorabilità sono previsti dall’art. 2 della Legge n. 82/94 e devono essere posseduti dal titolare, institore o direttore di impresa individuale, da tutti i soci di società di persone, dai soci accomandatari della s.a.s., dai componenti del consiglio di amministrazione delle società di capitali, cooperative e consorzi.

La Camera di commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

 

Fasce di Classificazione

Esclusivamente ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di servizi da attuarsi da parte delle pubbliche amministrazioni secondo la normativa comunitaria, le imprese di pulizia con un periodo di esercizio attività nel settore pulizia non inferiore a due anni, possono presentare istanza di iscrizione nelle seguenti fasce di classificazione di volume d'affari al netto di I.V.A. realizzato mediamente nell'ultimo triennio o, nel minor periodo di attività, in un periodo non inferiore a due anni:

a)

fino a € 51.646

b)

fino a € 206.583

c)

fino a € 361.520

d)

fino a € 516.457

e)

fino a € 1.032.914

f)

fino a € 2.065.828

g)

fino a € 4.131.655

h)

fino a € 6.197.483

i)

fino a € 8.263.310

l)

oltre € 8.263.310

La classe di attribuzione è quella immediatamente superiore al predetto importo medio.

Nel caso di prima fascia l'importo medio deve essere almeno di € 30.987.

Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione l'impresa deve rispondere anche ai seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari:

  • aver fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40%, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50%, ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60% dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale si chiede l'iscrizione

  • avere sopportato per ciascuno degli anni di riferimento un costo complessivo per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40% dei costi totali, ovvero al 60% di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e disinfezione. L'impresa che per la sua natura giuridica non può comprovare le percentuali minime di cui sopra, ovvero che per qualunque motivo non le raggiunge, deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e assicurazione.

L'impresa deve fornire, per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minor periodo di attività:

  • copia dei libri paga e dei libri matricola o copia del modelli 770

  • l'elenco dei servizi eseguiti nel settore pulizia allegando per ciascuno un'apposita attestazione del committente.

L'impresa deve fornire inoltre:

  • l'elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda

  • dichiarazioni bancarie che comprovino l'esistenza di rapporti con il sistema bancario.

Le variazioni che comportino una variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza devono essere comunicate entro un anno dal loro verificarsi. In ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.

Iter

Imprese individuali o società

Le imprese individuali o le società devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività il giorno stesso di inizio dell'attività, esclusivamente per via telematica con le modalità della Comunicazione Unica alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, utilizzando l'apposita modulistica.

In assenza di istanza di inserimento in fascia di classificazione, il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati.

MODULISTICA:
Guida
 
pulizia modello dichiarazione requisiti onorabilità
 
pulizia modello subentro
 
pulizia modello inserimento fasce
 
pulizia modello attestato di servizio
 
pulizia nomina responsabile tecnico
 
SCIA Pulizia

 

IMPIANTISTICA

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici ha comportato sostanziali modifiche alla disciplina del settore precedentemente regolato dalla legge n. 46 del 5 marzo 1990.

Ambito di applicazione

Il Decreto n. 37/2008 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Rientrano nella disciplina delle imprese di installazione degli impianti posti al servizio degli edifici, tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.

 

Requisiti per lo svolgimento dell’attività

Requisiti tecnico professionali

Le imprese sono abilitate all'esercizio delle attività di impiantistica mediante la nomina di un responsabile tecnico, cioè di un soggetto in possesso dei requisiti professionali che abbia con l'impresa un rapporto d'immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare). A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 53 del D.lgs. n. 81/2015 all'art. 2549 del c.c.(vigenti dal 25/06/2015) il contratto di associazione in partecipazione non risulta più idoneo a costituire il rapporto di immedesimazione in quanto l'apporto dell'associato persona fisica non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.

Il Decreto n. 37/2008 precisa che il responsabile tecnico deve svolgere tale funzione per una sola impresa e che la qualifica  è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Per le attività previste alle lettere a), b), c), e), f) e g), i requisiti tecnico professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

  • Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta

  • Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore

  • Titolo o attestato di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno quattro anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore

  • Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti

  • Collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare di impresa o dal socio o da collaboratore familiare per un periodo non inferiore a sei anni continuativi.

 Per le attività previste alla lettera d), i requisiti tecnico professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

  • Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta, utile al fine dello svolgimento dell’attività

  • Diploma di tecnico superiore Area 1 – Efficienza energetica conseguito presso un Istituto Tecnico Superiore (ITS)

  • Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze di un'impresa del settore

  • Titolo o attestato di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore

  • Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti

  • Collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare di impresa o dal socio o da collaboratore familiare per un periodo non inferiore a quattro anni continuativi.

Requisiti di onorabilità

La verifica riguarda il titolare di impresa individuale, tutti i soci di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s, i componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali, cooperative e consorzi. I requisiti di onorabilità risultano provati qualora a carico dei detti soggetti non sussistano misure di sicurezza o di prevenzione e/o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso.

La Camera di commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

Responsabile tecnico in “esclusiva”

L'art. 3 comma 2 del DM n. 37/2008 prevede che il responsabile tecnico "svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa". Tale previsione (fortemente innovativa rispetto alla previgente normativa) garantisce una maggiore responsabilizzazione della persona fisica in possesso dei requisiti che non potrà svolgere nessun'altra attività di carattere continuativo (sia essa imprenditoriale che professionale) nè tantomeno operare nell'ambito di più imprese.

Procedimento

Le imprese individuali o le società devono presentare il giorno stesso di inizio dell'attività, esclusivamente per via telematica con le modalità della Comunicazione Unica al Registro Imprese nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, la Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) utilizzando l'apposita modulistica.

Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati.

Dichiarazione di conformità

Ai sensi dell’articolo 7 del D.M. n.° 37/2008, al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente una “dichiarazione di conformità” degli impianti realizzati nel rispetto delle norme dettate dall’art. 6 del decreto. Tale dichiarazione dovrà essere redatta in basa all’apposito modello di cui all’Allegato I del D.M. n.° 37/2008

Avvertenza per i committenti

Il committente dei lavori o il proprietario dell'immobile è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti previsti dal Decreto n. 37/2008 ad imprese abilitate, iscritte nel Registro delle Imprese.

MODULISTICA:

Guida

impiantistica modello requisiti onorabilità
 
impiantistica nomina responsabile tecnico
 
SCIA Impiantistica
 
 
FACCHINAGGIO

La Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.)

L'attività di facchinaggio è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività da parte di imprese, in forma individuale o societaria, che esercitano una fra le seguenti attività:

  • portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all’ articolo 21  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;

  • insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

La Circolare M.A.P. n. 3570 del 30.12.2003 precisa che ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di facchinaggio rilevano non le singole attività, ad esempio di mattazione o abbattimento alberi, ma le attività di movimentazione dei prodotti di mattazione o abbattimento alberi.
La Circolare M.A.P. prot. n. 548552 del 09.03.2004 inoltre precisa che solo nel caso in cui tali attività sono preliminari e complementari all'attività di facchinaggio rientrano nella normativa in questione. Viceversa qualora l'attività principale dell'impresa sia la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto e l'attività di facchinaggio sia solo strumentale a queste, non è applicabile la normativa in questione.

Requisiti per lo svolgimento di attività di facchinaggio

Le imprese che svolgono attività di facchinaggio devono essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di onorabilità.

I requisiti di capacità economico-finanziaria sono:

  • comprovata affidabilità nell'adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria assunte, attestata da istituto bancario

  • inesistenza di protesti a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e le cooperative

  • iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera.

I requisiti di onorabilità sono elencati all'art. 7 del Decreto n. 221/2003 e devono essere posseduti dal titolare o institore o direttore di impresa individuale, da tutti i soci di snc, dai soci accomandanti di sas e sapa, dagli amministratori per le società di capitali e le cooperative.

Dal 02.02.2007, con l'entrata in vigore del D.L. n. 7 del 31.01.2007 (convertito con Legge n. 40 del 02.04.2007), l'esercizio dell'attività di facchinaggio NON è più subordinato al possesso di requisiti di capacità tecnico-organizzativa, cioè di requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale, da parte di un preposto.

 

Dal 02.04.2007, con l'entrata in vigore della Legge n. 40 del 02.04.2007  di conversione del D.L. n. 7/2007, inoltre l'esercizio dell'attività di facchinaggio NON è più subordinato al possesso del requisito di capacità economico-finanziaria previsto dall'art. 5 comma 1 lett. b) del D.M. n. 221/2003, cioè al possesso di un patrimonio netto pari almeno all'8% del fatturato dell'impresa specifico nel settore facchinaggio al 31 dicembre dell'anno precedente.

La Camera di Commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

Fasce di Classificazione

Tutte le imprese di facchinaggio devono essere classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività.

Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.

Le fasce di classificazione sono le seguenti:

a)

inferiore a 2,5 milioni di euro

b)

da 2,5 a 10 milioni di euro

c)

superiore a 10 milioni di euro

L'inserimento nella fascia di classificazione avverrà sulla base delle risultanze dell'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall'indicazione dei compensi ricevuti, che l'impresa fornirà nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 47.

All'impresa non è consentito stipulare un singolo contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita.

La variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi con l'apposito modello.

In ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.

Iter

Le imprese individuali o le società devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività il giorno stesso di inizio dell'attività, esclusivamente per via telematica con le modalità della Comunicazione Unica alla Camera di commercio nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, utilizzando l'apposita modulistica.

Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati e non è obbligatorio allegare altri documenti diversi da:

  • attestazioni bancarie

  • elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, ad eccezione delle imprese di nuova costituzione e operative da meno di due anni.

 

Avvertenze per i committenti

I committenti di lavori di facchinaggio devono rivolgersi esclusivamente ad imprese abilitate che risultino iscritte al Registro delle Imprese  pena il pagamento di una sanzione amministrativa.

 

MODULISTICA:

Guida

 
SCIA Facchinaggio
 
facchinaggio modello inserimento fasce
 
facchinaggio modello dichiarazione requisiti onorabilità
 
Come avviare un'attività di impresa

Sono iscrivibili nel Registro delle imprese o nel Repertorio economico amministrativo (REA) soltanto le attività economiche esercitate in forma di impresa.

Le attività economiche non sono tutte liberamente esercitabili, molte di esse sono regolamentate, quindi condizionate al possesso di requisiti e/o all'esecuzione di specifici adempimenti amministrativi.

 

Attività economiche iscrivibili

Nel Registro delle imprese sono iscrivibili soltanto le attività economiche esercitate secondo il modello organizzativo proprio dell’impresa di cui all’articolo 2082 del codice civile.

Elementi essenziali dell’attività d’impresa sono:

◾L’esercizio di un’attività economica

L’attività deve essere svolta secondo i criteri di economicità ovvero in modo tale da coprire i costi sostenuti con i ricavi conseguiti.

◾Il fine della produzione o dello scambio di beni e servizi

L’imprenditore deve operare nel mercato producendo nuovi beni o offrendo nuovi servizi oppure aumentando il valore di beni e servizi già esistenti nel mercato.

◾L'organizzazione

L’imprenditore deve esercitare l’attività per mezzo di un insieme di elementi personali e reali (azienda) necessari al suo esercizio.

◾La professionalità

L’attività deve essere svolta in modo stabile e non occasionale. Non deve trattarsi necessariamente di un’attività ininterrotta, anche l’attività stagionale, come ad esempio l’attività alberghiera nelle stazioni climatiche, è considerata attività di impresa. Ciò che conta è l’abitualità dell’esercizio, il costante ripetersi dell’attività economica, anche se ad intervalli imposti dalla sua intrinseca natura ciclica o stagionale.

 

Sono quindi iscrivibili nel Registro delle imprese le seguenti attività:

  • le attività commerciali di cui all’articolo 2195 del c.c.3: ◦l’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;

  • l’attività intermediaria nella circolazione dei beni;

  • l’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

  • l’attività bancaria o assicurativa;

  • le altre attività ausiliare alle precedenti.

  • le attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile: ◦la coltivazione diretta del fondo;

  • la silvicoltura;

  • l’allevamento di animali;

  • le attività connesse alle precedenti.

  • le attività professionali “non protette” esercitate secondo il modello organizzativo dell’impresa.

Si pensi, per esempio, agli esperti di ricerche di mercato, in riorganizzazione aziendale, ai consulenti in genere, agli amministratori di stabili ecc.

 

Non sono iscrivibili nel registro delle imprese

  • le attività professionali intellettuali “protette”, il cui esercizio sia subordinato per legge all’iscrizione in appositi albi o elenchi, ossia all’appartenenza agli ordini professionali. A titolo esemplificativo, risultano fra le professioni protette: il geometra, il notaio, il commercialista, l'architetto, il medico, il giornalista…

 

Attività libera

Sono “libere” quelle attività economiche che non sono condizionate per legge al possesso di particolari requisiti o al rilascio di autorizzazioni, licenze o permessi. Queste attività possono essere avviate liberamente, senza dover eseguire preventivamente o contestualmente alcun adempimento amministrativo (ad esempio, l’attività di procacciatore d’affari).

 

Attività regolamentata

Sono “regolamentate” quelle attività economiche il cui esercizio è condizionato per legge al possesso di particolari requisiti, al conseguimento di autorizzazioni o iscrizioni in albi, registri o elenchi o alla presentazione di istanze, segnalazioni certificate di inizio attività o di comunicazioni (ad esempio, il commercio al dettaglio e/o all’ingrosso, l’attività di acconciatore, ecc.).

Le attività regolamentate possono essere iscritte nel Registro delle imprese/REA soltanto se avviate legittimamente ovvero se avviate nel rispetto di tutti gli adempimenti amministrativi/condizioni prescritti dalla legge.

Sanzioni pratiche RI

Le sanzioni R.I. vengono applicate in caso di:

  • domanda di iscrizione o di deposito nel Registro delle imprese oltre il termine previsto dalla legge.

 

A CHI SI APPLICANO

Tali sanzioni, in forza dell’articolo 5 (Concorso di persone. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge), della Legge 24 novembre 1981, n. 689 si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti a chiedere un’iscrizione o ad effettuare un deposito nel Registro delle imprese.

N.B.: Le sanzioni si applicano ai soggetti in carica al momento della violazione, vale a dire al 1° giorno successivo alla scadenza del termine prescritto per la richiesta di iscrizione o di deposito.

 

COMPUTO DEL TERMINE

Ai fini del calcolo per il termine entro cui presentare una domanda al R.I. non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine (artt. 1187, 2963 cc).

Se il termine scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n. 558/99 art. 3 c.2, in vigore dal 6/12/2000).

Si precisa, inoltre, che la ricorrenza del Santo Patrono (Legge 27 marzo 1949, n. 260) non è considerata giorno festivo ai fini del computo del termine per la presentazione delle domande al Registro imprese – REA, pertanto la scadenza non è prorogata.

 

IMPORTI

  • Articolo 2194 c.c. Inosservanza dell’obbligo d’iscrizione

“Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 (ora 2630) e 2634 (ora 2417), chiunque omette di chiedere l’iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10 a € 516”.

  • Articolo 2417 c. 3 c.c. Rappresentante comune

“…Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l’iscrizione nel registro delle imprese”.

  • Art. 2630. – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

L’Ufficio del Registro delle imprese, in quanto autorità competente alla contestazione della violazione ai sensi dell’articolo 14 della Legge 689/81, invita i soggetti sanzionabili ad effettuare il pagamento di una somma in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della stessa legge, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione per ciascuno dei soggetti obbligati alla domanda.

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La Camera

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