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Agenti affari in mediazione

Agenti affari in mediazione

AGENTI AFFARI IN MEDIAZIONE

Premessa

Il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, con il quale e stata recepita la direttiva n. 123/2006/CE avente ad oggetto i servizi nel mercato interno, ha soppresso con decorrenza dal giorno 8 maggio 2010 il Ruolo Agenti di affari in mediazione (legge 39 del 3 febbraio 1989). Permangono comunque i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attivita di cui alla legge 39/1989 e successive modifiche, facendo presente che risultano confermati anche i settori in base ai quali e classificata l'attivita di mediazione, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 21 dicembre 1990 n. 452:

  • agenti immobiliari;
  • agenti merceologici;
  • agenti con mandato a titolo oneroso per i rami immobili ed aziende;
  • agenti in servizi vari.

Con decreto del 26 ottobre 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n. 59/2010, ha individuato le modalita e i termini per procedere al trasferimento dei dati.

Le imprese attive, iscritte al soppresso Ruolo, da tale data, potevano presentare - esclusivamente in via telematica con la modalita della Comunicazione Unica - l'istanza di aggiornamento/conferma dell'iscrizione al Registro delle imprese entro un anno dalla data di efficacia del citato decreto (termine per l'adempimento poi prorogato al 30 settembre 2013). Decorso inutilmente detto termine l'ufficio del registro delle imprese ha provveduto all'inibizione della continuazione dell'attivita mediante apposito provvedimento del Conservatore. Entro il medesimo termine, le persone fisiche iscritte nel soppresso Ruolo e che non svolgono l'attivita presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012, dovevano compilare il relativo modulo di aggiornamento da presentare - esclusivamente in via telematica con la modalita della Comunicazione Unica - al fine dell'iscrizione nell'apposita sezione del REA. Tale pubblicita ha effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita professionale.

Trascorso inutilmente detto termine, l'interessato decade dalla possibilita di iscrizione nella sezione del REA. Tuttavia l'iscrizione nel soppresso Ruolo costituiva, nei quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attivita.

Si precisa, pertanto, che la possibilita di avvalersi dell'iscrizione nel soppresso ruolo e scaduta il 12 maggio 2016. Oltre tale data coloro che non svolgano l'attivita e che non siano iscritti nell'apposita sezione del REA, non potranno avvalersi della precedente iscrizione al soppresso ruolo per iniziare l'attivita ma si dovra dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della presentazione della pratica.

Definizione

L'agente di affari in mediazione e colui che mette in relazione due o piu parti per la conclusione di un affare (senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza) nei seguenti settori:

  • Immobiliare: svolgono l'attivita di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende;
  • Con mandato a titolo oneroso nel settore immobiliare: svolgono l'attivita di mediazione nel settore immobiliare per conto e su incarico di una sola parte;
  • Merceologico: sono mediatori merceologici coloro che svolgono attivita di mediazione per la conclusione di affari concernenti merci, derrate, bestiame;
  • Servizi vari: sono agenti in servizi vari coloro che svolgono attivita di mediazione per la conclusione di affari relativi a specifici servizi.

Requisiti

I requisiti (generali, morali e professionali) devono essere posseduti dal titolare dell'impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria (compresi i consiglieri delegati), dagli eventuali preposti e da tutti coloro che esercitano a qualsiasi titolo l'attivita di agenzia e rappresentanza per conto dell'impresa.

Requisiti generali:

  • Maggiore eta;
  • Cittadinanza italiana o dell'Unione Europea ovvero stato di cittadino extracomunitario residente in Italia e in possesso del permesso di soggiorno.

Requisiti morali:

Salvo che non sia intervenuta la riabilitazione:

  • Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma dell'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
  • Non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  • Sono ostative anche le condanne per reati per i quali la pena sia stata patteggiata ai sensi degli artt. 444 e 445 del c.p.p.;
  • Non sono, viceversa, ostative le condanne per le quali si e ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Requisiti professionali:

  • Aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato uno specifico corso di formazione e, successivamente, avere superato l'esame presso la Camera di Commercio diretto ad accertare l'attitudine e la capacita professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto;

oppure

  • Aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado e avere frequentato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale (attualmente non operativo);

oppure

  • Essere iscritto nell'apposita sezione REA di cui all'art. 8 del Decreto 26 ottobre 2011;

oppure

  • Essere stato iscritto nel soppresso Ruolo (requisito valido sino al 12 maggio 2016).

Incompatibilita

L'esercizio dell'attivita di mediazione di cui alla legge 39/1989 e incompatibile con:

  • L'attivita svolta in qualita di dipendente da persone, societa o enti, privati e pubblici, fatta eccezione per l'impiego presso imprese di mediazione e per l'impiego presso pubbliche amministrazioni in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore previste del contratto;
  • L'esercizio di attivita imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.

Mediatore occasionale

La persona fisica in possesso dei requisiti puo svolgere l'attivita di agente di affari in mediazione in modo occasionale o discontinuo solo per un periodo non superiore a sessanta giorni nell'arco dello stesso anno previa stipula della polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali prevista dalla normativa.

Polizza Assicurativa, Formulari, Tesserino

Per l'esercizio dell'attivita di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti. L'ammontare minimo dei massimali di copertura e di 260.000,00 euro per le imprese individuali, 520.000,00 euro per le societa di persone e 1.550.000,00 euro per le societa di capitali.

I mediatori che nell'esercizio dell'attivita si avvalgono di moduli o formulari devono depositarli al Registro delle Imprese prima di utilizzarli. I moduli o formulari devono riportare il numero REA e il codice fiscale dell'impresa. Il deposito e effettuato telematicamente mediante la compilazione del modello MEDIATORI sezione FORMULARI; il deposito puo essere contestuale alla SCIA di inizio dell'attivita.

L'ufficio del Registro delle Imprese rilascia all'interessato iscritto al Registro delle Imprese o che esercita l'attivita per conto di una impresa, la tessera personale di riconoscimento con la qualifica di agente di affari in mediazione. In caso di cessazione dell'attivita la tessera personale di riconoscimento deve essere restituita. Se la tessera personale di riconoscimento viene smarrita deve essere presentata al Registro delle Imprese copia della denuncia di smarrimento effettuata presso le autorita competenti.

Verifica permanenza requisiti

Il Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attivita, nonche la permanenza dei requisiti di tutti coloro che esercitano l'attivita per conto dell'impresa individuale o della societa. Anche per le posizioni iscritte nell'apposita sezione del REA viene effettuata la verifica della permanenza dei requisiti almeno una volta ogni quattro anni dalla data dell'iscrizione. Qualora sia verificata la perdita di un requisito di legge viene avviato, secondo i casi, il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attivita nonche eventuali procedimenti disciplinari o accertamenti di violazioni amministrative.

Esame di abilitazione

In conformita alle indicazioni fornite dal Ministero per lo sviluppo economico con circolare n. 3637 del 10 agosto 2010, la domanda di esame per la qualificazione professionale dell'aspirante mediatore va presentata alla Camera di commercio della provincia di residenza ovvero della provincia nella quale e stato eletto il domicilio professionale. Ai sensi del Decreto Assessoriale n. 90/S del 1 aprile 2009 in Sicilia e possibile sostenere gli esami in altra Camera di Commercio diversa da quella della residenza qualora questa non ha in programma esami. L'ammissione all'esame e consentita a coloro che hanno frequentato il corso di abilitazione professionale; al fine del legittimo esercizio dell'attivita l'interessato dovra essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. L'esame e diretto ad accertare la capacita professionale dell'aspirante in relazione alla sezione o alle sezioni prescelte.

L'esame per ottenere l'iscrizione nel settore degli agenti immobiliari ed in quello degli agenti con mandato a titolo oneroso consiste in due prove scritte, una di Estimo e una di Diritto ed una prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame e superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale.

Modalita di Iscrizione all'Esame via Piattaforma Online

Per poter sostenere l'esame per agenti d'affari in mediazione gli interessati dovranno inoltrare domanda SOLO tramite la nuova piattaforma informatica:

ACCEDI AL PORTALE DI ISCRIZIONE

I candidati dovranno accedere alla piattaforma e, previa autenticazione, inoltrare la domanda completa di tutti gli allegati richiesti.

ATTENZIONE: Per accedere alla compilazione/invio della domanda la piattaforma consente l'autenticazione SOLAMENTE tramite SPID, CIE o CNS. Si raccomanda di munirsi per tempo di una di queste credenziali d'accesso. Non sono ammesse altre modalita di invio delle domande.

Sara possibile seguire l'iter della domanda inviata ed il relativo stato di avanzamento accedendo direttamente alla piattaforma online. L'esito dell'istruttoria e tutte le comunicazioni successive dell'Ufficio verranno resi disponibili ed effettuati esclusivamente all'interno del portale, tramite il codice identificativo assegnato alla pratica.

Questionari risolti per materia d'esame

  • CIVILE (PDF)
  • ESTIMO (PDF)
  • MEDIAZIONE (PDF)
  • TRIBUTARIO (PDF)

ULTIMI QUESTIONARI SELEZIONATI (PDF)

La Camera

Camera di Commercio del Sud Est Sicilia
SEDI DELLA CAMERA

Sede legale (CT): Via Cappuccini, 2 – Catania

Sede territoriale (RG): Piazza della Libertà – Ragusa

Sede territoriale (SR): Via Duca degli Abruzzi, 4 – Siracusa

CONTATTI E DATI FISCALI

PEC: ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it

Sito Web: www.ctrgsr.camcom.gov.it

C.F. e P.IVA: 05379380875

Cod. Fatt. Elettronica: ZBSD2P

ORARI E SERVIZI

Orari sportelli:

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