Registro Ottici
REGISTRO PROVINCIALE OTTICI
Definizione
Ai sensi dell'art. 71, comma 1° della legge regionale n. 25 del 1° settembre 1993 e del Decreto del Presidente della Regione 1°giugno 1995, n.64, presso ciascuna Camera di Commercio della Regione Siciliana è istituito il Registro Speciale esercenti l’attività di ottico.
Nel Registro speciale devono iscriversi coloro i quali svolgono o intendono svolgere attività consistente nell'approntamento, l'applicazione e la commercializzazione al pubblico dei mezzi ausiliari e correttivi dei difetti visivi, quali occhiali da vista e lenti a contatto, nonchè di beni e servizi accessori o comunque attinenti i prodotti suddetti.
Possono essere iscritti nel Registro speciale di cui alla legge esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di ottico rilasciato dalle scuole appositamente istituite ai sensi dell'art. 140 del T.U. leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) e del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334 e successive modificazioni.
L'iscrizione nel Registro speciale è a titolo personale. Nel caso di attività svolta in più punti vendita, il titolare della ditta individuale dovrà proporre, per ciascuno di essi - non direttamente gestito dallo stesso - un direttore tecnico iscritto nel Registro speciale, che sia in possesso dei requisiti di cui alla legge e al presente regolamento di esecuzione.
Coloro i quali esercitano o intendano esercitare l'attività di ottico in forma di società, di qualsiasi tipo, dovranno iscrivere nel Registro speciale il legale rappresentante della società o un direttore tecnico ai sensi del secondo comma del presente articolo anche quando l'attività venga svolta in un solo punto vendita.
La funzione di direttore tecnico in un punto vendita è incompatibile con l'esercizio dell'attività in forma di ditta individuale, nonché con la nomina come direttore tecnico in altro punto vendita.
Iscrizione registro provinciale ottici
L'iscrizione nel Registro speciale dovrà essere richiesta presso la sede legale di Catania o presso le sedi secondarie di Ragusa e Siracusa della Camera di Commercio, nel cui territorio provinciale ricade il Comune nel quale l'interessato ha stabilito la propria residenza.
I requisiti per l’iscrizione sono:
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avere raggiunto la maggiore età;
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essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della CEE ovvero stranieri residenti nel territorio della Regione Siciliana;
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avere il godimento dei diritti civili;
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risiedere nella circoscrizione della circoscrizione della sede legale o delle sedi secondarie della Camera di Commercio nel cui Registro speciale si intendono iscrivere;
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essere in possesso del titolo di ottico rilasciato dalle scuole di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento
Documenti richiesti per l’iscrizione
L’interessato che intende essere iscritti al Registro provinciale ottici deve presentare apposita domanda, in regola con l’imposta di bollo, allegando i seguenti documenti:
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copia fotostatica di un documento idoneo a comprovare l'identità personale, nonché del documento di attribuzione del codice fiscale;
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certificati anagrafici di nascita e di residenza o autodichiarazione
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copia del titolo di ottico registrato al Comune o ASL territorialmente competenti;
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documento attestante l'incarico di direttore tecnico ricevuto dalla ditta individuale o dalla società con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante;
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attestazione del versamento di €. 31,00 da effettuarsi tramite:
Tramite piattaforma SIPA (https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIARSO) selezionando Albi,ruoli e registri
o
Tramite modalità di pagamento PAGO PA
o
Tramite pagamento diretto con il POS - presso lo sportello camerale
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Attestazione di versamento di € 25,82 (tassa di concessione governativa regionale) da effettuare sul Portale PagoPa secondo le modalità indicate nella piattaforma accessibile al link: https://pagamenti.regione.sicilia.it/site/dettaglio-servizio (circolare n.2/2023 regione siciliana).
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documento attestante l'incarico di direttore tecnico ricevuto dalla ditta individuale o dalla società
Modifiche e cancellazioni registro provinciale ottici
La modifica della residenza può avvenire su istanza di parte o d’ufficio nel caso in cui sia presente in atti di altri servizi della Camera di Commercio (registro imprese, albo artigiani …)
La cancellazione può avvenire su istanza di parte o d’ufficio nei casi previsti dalla legge. Tale procedura prevede la contestazione dei motivi della cancellazione agli interessati e l’eventuale esame di scritti difensivi.
Avverso i provvedimenti che negano le iscrizioni o dispongono la cancellazione dal registro, l'interessato può proporre ricorso ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 43 del 22 luglio 1972 e successive modificazioni.