Spedizionieri
SPEDIZIONIERI
Sono spedizionieri gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione ed alle operazioni accessorie.
L’art. 76 del D. Lgs. N. 59 del 26.03.2012 ha soppresso l’elenco degli spedizionieri tenuto dalla Camera di Commercio, lasciando però inalterati i requisiti per l’esercizio dell’attività come disposti dall’art. 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.
Requisiti.
Per lo svolgimento dell’attività di spedizioniere l’art. 6 della Legge 14 novembre 1941, nr. 1442, così come modificato dall’art. 76 del D.Lgs. 26 marzo 2010, nr. 59, richiede la presenza di requisiti morali, professionali e finanziari.
I requisiti (morali e professionali) devono essere posseduti dal titolare dell'impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria (compresi i consiglieri delegati), da eventuali preposti e da tutti coloro che esercitano a qualsiasi titolo l’attività di spedizioniere per conto dell’impresa.
I soli requisiti morali devono essere posseduti da tutti gli amministratori delle società di capitali, da
tutti i soci di società di persone (esclusi gli accomandanti), da tutti gli amministratori di consorzi e delle relative imprese consorziate.
Requisiti morali
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non essere stato condannato per delitti contro l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria, il commercio, il patrimonio, nonché per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
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Insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011.
Requisiti professionali
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aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali
oppure -
aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico – economiche
oppure -
aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, comprovato da idonea documentazione, in qualità di titolare, legale rappresentante o dipendente impiegato di 1° livello o dirigente con mansioni operative, per almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, presso un’impresa del settore, che abbia esercitato legittimamente l’attività di spedizioniere
oppure -
solo per i cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione europea diverso dall’Italia o in paese terzo: titolo professionale riconosciuto con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.
Requisiti finanziari
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cauzione: € 258,00 in titoli di stato o garantiti dallo stato o in denaro o titoli al portatore (nei due ultimi casi il deposito deve avvenire presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca d’Italia)
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capacità finanziaria: il limite minimo di capacità finanziaria è di euro 100.000,00 da dimostrare:
per le società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice, società in nome collettivo: dall’ammontare del capitale sociale interamente sottoscritto e versato oppure dall’ammontare del totale dei conferimenti [se questo fosse inferiore a euro 100.000,00 deve essere integrato fino al limite minimo previsto, con fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione (polizza fideiussoria) o aziende di credito (fideiussione bancaria)]
per le imprese individuali e le società cooperative: dal possesso di immobili, da un deposito vincolato in denaro o titoli, da garanzie fideiussorie (polizza fidejussoria o fideiussione bancaria 1 ).