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Il Registro delle imprese rappresenta e costituisce nell’ambito del nostro ordinamento giuridico “l’anagrafe generale delle imprese” nella quale sono iscritti: tutti gli imprenditori, pubblici e privati, singoli o collettivi, commerciali o artigiani, piccoli o grandi, indipendentemente dall’attività esercitata, tutti gli altri soggetti previsti dalla legge, oltre che tutti gli atti e i fatti che agli stessi si riferiscono.
Il Registro delle imprese è un “registro pubblico” quindi aperto e accessibile da qualunque interessato e non solo dai soggetti iscritti nello stesso.
Chiunque può agevolmente consultarlo, prendere visione degli atti e dei documenti iscritti e depositati e farsi rilasciare visure, certificati o copie di atti. Trasparente e completo, permette agevolmente la conoscenza legale di tutta una serie di atti, fatti e situazioni giuridiche relative alle imprese e ai soggetti obbligati all’iscrizione dei medesimi.
All’iscrizione di soggetti, atti e fatti e al deposito di atti nel Registro delle imprese conseguono precisi effetti giuridici, il registro infatti è uno strumento di pubblicità legale, costitutiva o dichiarativa, ma anche di mera pubblicità-notizia, secondo quanto dispongono le singole norme che prevedono e disciplinano le iscrizioni e i depositi nello stesso.
Gli effetti delle iscrizioni e dei depositi nel Registro delle imprese sono quelli della:
• pubblicità costitutiva: quando l’atto o il fatto produce effetti giuridici soltanto con l’iscrizione nel Registro delle imprese.
• pubblicità dichiarativa: quando l’atto o il fatto, già produttivo di effetti giuridici, diventa opponibile ai terzi dal momento della sua iscrizione nel Registro delle imprese a prescindere dall’effettiva conoscenza che gli stessi ne abbiano o meno avuto; per contro, l’atto o il fatto non ancora iscritti non possono essere opposti ai terzi da parte di chi è obbligato a richiederne l’iscrizione salvo che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto comunque conoscenza.
• pubblicità-notizia: quando l’atto, il fatto o il soggetto iscritto o depositato nel Registro delle imprese è reso semplicemente conoscibile da parte dei terzi dal momento della sua pubblicazione nel registro, senza che dalla stessa conseguano particolari effetti giuridici.
Di regola, gli effetti della pubblicità si attuano nel momento in cui avviene l’iscrizione dell’atto, del fatto o del soggetto nel Registro delle imprese: la sola presentazione della domanda di iscrizione all’Ufficio del Registro delle imprese e la sua protocollazione non determinano ancora gli effetti dell’iscrizione.
E’ la legge a stabilire quali iscrizioni e quali depositi debbano essere effettuati e chi li debba eseguire, nel Registro delle imprese quindi non possono essere iscritti soggetti, fatti o atti semplicemente perché un soggetto qualunque ne chieda l’iscrizione. Il registro ubbidisce infatti a due importantissimi principi:
• principio della tipicità delle iscrizioni, per cui sono possibili soltanto le iscrizioni previste dalla legge in quanto queste sono definite e a numero chiuso, come tale ampliabile solo dalla legge;
• principio dell’istanza di parte, per cui le iscrizioni sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato, di regola individuato dalle stesse norme di legge che prevedono le iscrizioni medesime. Soltanto quando un’iscrizione obbligatoria non sia stata richiesta, questa può essere eseguita su ordine del Giudice del Registro, disposto con decreto.
Le iscrizioni e i depositi sono obbligatori, ogni imprenditore ha l’obbligo di:
• iscrivere solo ciò che la legge gli impone di iscrivere, tanto che nell’ipotesi in cui l’iscrizione non sia richiesta nei termini di legge, il soggetto obbligato a richiederla è sanzionato;
• di astenersi dal richiedere l’iscrizione di quanto non sia per legge soggetto a pubblicità nel Registro delle imprese. Coerentemente l’Ufficio del Registro delle imprese deve rifiutarsi di provvedere all’iscrizione quando non vi sia una norma specifica che la preveda.
Pur essendo “unico” il registro si suddivide principalmente in due sezioni: una sezione ordinaria e una sezione speciale (D.P.R. n. 558/99).
La Sezione Ordinaria
Nella sezione ordinaria si iscrivono:
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gli imprenditori individuali commerciali (non piccoli)
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le società di persone (tranne la società semplice)
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le società di capitali
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i consorzi fra imprenditori con attività esterna
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i gruppi europei di interesse economico con sede in Italia
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gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale
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le società estere che hanno in Italia la sede dell'amministrazione, ovvero l'oggetto principale della loro attività
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associazioni e altri enti o organismi che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa
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aziende speciali o consorzi fra gli enti locali previsti dal D.Lgs n. 267/2000
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società europee
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cooperative europee
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la rete dotata di soggettività giuridica
La Sezione Speciale
Nella sezione speciale sono annotate le imprese artigiane (individuali e collettive) e si iscrivono, con diverse qualifiche:
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gli imprenditori agricoli (persone fisiche e società) con la qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto;
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i piccoli imprenditori
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le società semplici.
Successivamente, il legislatore ha integrato la struttura del Registro delle imprese aggiungendo a questa sezione speciale ulteriori sezioni speciali.
Le altre Sezioni Speciali
Nelle altre sezioni speciali si iscrivono:
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le società tra avvocati e le società tra professionisti
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le società o gli enti che esercitano attività di direzione, controllo e coordinamento ed anche quelli che vi sono soggetti
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le imprese sociali e le società di mutuo soccorso
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gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del Titolo V, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito nel Registro delle imprese, pubblicati in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto
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le start-up innovative e gli incubatori certificati di start-up
ORGANI E COMPITI
Il Registro delle imprese è tenuto dall'Ufficio del Registro delle imprese che ha sede presso ciascuna Camera di Commercio, è retto da un Conservatore, nominato dalla Giunta Camerale nella persona del Segretario Generale o di un dirigente della Camera di Commercio stessa ed è soggetto alla vigilanza di un Giudice Delegato nominato dal Presidente del tribunale del capoluogo di provincia, il Giudice del Registro.
Il Conservatore:
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impartisce le direttive all’Ufficio
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nomina i responsabili del procedimento
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sottoscrive e notifica i provvedimenti di rifiuto di iscrizione
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promuove davanti al Giudice del Registro i procedimenti di iscrizione e cancellazione d’ufficio
Il Giudice del Registro:
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vigila sull’Ufficio del Registro delle imprese
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dispone con decreto le iscrizioni o le cancellazioni d’ufficio
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decide con decreto i ricorsi presentati verso i provvedimenti di rifiuto del Conservatore.
L’Ufficio del Registro delle imprese provvede:
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alla predisposizione, tenuta, gestione e conservazione, secondo tecniche informatiche e nel rispetto delle norme vigenti, del Registro delle imprese;
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provvede al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione; provvede inoltre al rilascio di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti il deposito o l'iscrizione nel Registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;
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alla bollatura e alla numerazione dei libri e delle scritture contabili a norma degli articoli 2215 e seguenti del codice civile e di altre leggi;
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sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, alla tenuta del REA, nonché al rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle ditte.
Nell’esecuzione dei suoi compiti l’Ufficio si avvale di due strumenti fondamentali:
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il protocollo informatico che consente l’annotazione cronologica di tutte le domande di iscrizione di atti e fatti che pervengono nel Registro delle imprese. Il protocollo ha una numerazione progressiva, secondo l’ordine cronologico di presentazione o di arrivo di ciascuna domanda che è protocollata nello stesso giorno del suo ricevimento da parte del registro, la numerazione è annuale;
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l’archivio informatico nel quale sono conservati tutti gli atti e i documenti acquisiti con le domande di iscrizione e deposito affinché qualunque interessato possa chiedere di prenderne semplicemente visione oppure richiederne copia e sulla base del quale sono prodotti e rilasciati, sempre a chiunque ne abbia interesse e lo richieda, le visure e i certificati.