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Registro Imprese

Come avviare un'attività di impresa

Sono iscrivibili nel Registro delle imprese o nel Repertorio economico amministrativo (REA) soltanto le attività economiche esercitate in forma di impresa.

Le attività economiche non sono tutte liberamente esercitabili, molte di esse sono regolamentate, quindi condizionate al possesso di requisiti e/o all'esecuzione di specifici adempimenti amministrativi.

 

Attività economiche iscrivibili

Nel Registro delle imprese sono iscrivibili soltanto le attività economiche esercitate secondo il modello organizzativo proprio dell’impresa di cui all’articolo 2082 del codice civile.

Elementi essenziali dell’attività d’impresa sono:

◾L’esercizio di un’attività economica

L’attività deve essere svolta secondo i criteri di economicità ovvero in modo tale da coprire i costi sostenuti con i ricavi conseguiti.

◾Il fine della produzione o dello scambio di beni e servizi

L’imprenditore deve operare nel mercato producendo nuovi beni o offrendo nuovi servizi oppure aumentando il valore di beni e servizi già esistenti nel mercato.

◾L'organizzazione

L’imprenditore deve esercitare l’attività per mezzo di un insieme di elementi personali e reali (azienda) necessari al suo esercizio.

◾La professionalità

L’attività deve essere svolta in modo stabile e non occasionale. Non deve trattarsi necessariamente di un’attività ininterrotta, anche l’attività stagionale, come ad esempio l’attività alberghiera nelle stazioni climatiche, è considerata attività di impresa. Ciò che conta è l’abitualità dell’esercizio, il costante ripetersi dell’attività economica, anche se ad intervalli imposti dalla sua intrinseca natura ciclica o stagionale.

 

Sono quindi iscrivibili nel Registro delle imprese le seguenti attività:

  • le attività commerciali di cui all’articolo 2195 del c.c.3: ◦l’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;

  • l’attività intermediaria nella circolazione dei beni;

  • l’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

  • l’attività bancaria o assicurativa;

  • le altre attività ausiliare alle precedenti.

  • le attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile: ◦la coltivazione diretta del fondo;

  • la silvicoltura;

  • l’allevamento di animali;

  • le attività connesse alle precedenti.

  • le attività professionali “non protette” esercitate secondo il modello organizzativo dell’impresa.

Si pensi, per esempio, agli esperti di ricerche di mercato, in riorganizzazione aziendale, ai consulenti in genere, agli amministratori di stabili ecc.

 

Non sono iscrivibili nel registro delle imprese

  • le attività professionali intellettuali “protette”, il cui esercizio sia subordinato per legge all’iscrizione in appositi albi o elenchi, ossia all’appartenenza agli ordini professionali. A titolo esemplificativo, risultano fra le professioni protette: il geometra, il notaio, il commercialista, l'architetto, il medico, il giornalista…

 

Attività libera

Sono “libere” quelle attività economiche che non sono condizionate per legge al possesso di particolari requisiti o al rilascio di autorizzazioni, licenze o permessi. Queste attività possono essere avviate liberamente, senza dover eseguire preventivamente o contestualmente alcun adempimento amministrativo (ad esempio, l’attività di procacciatore d’affari).

 

Attività regolamentata

Sono “regolamentate” quelle attività economiche il cui esercizio è condizionato per legge al possesso di particolari requisiti, al conseguimento di autorizzazioni o iscrizioni in albi, registri o elenchi o alla presentazione di istanze, segnalazioni certificate di inizio attività o di comunicazioni (ad esempio, il commercio al dettaglio e/o all’ingrosso, l’attività di acconciatore, ecc.).

Le attività regolamentate possono essere iscritte nel Registro delle imprese/REA soltanto se avviate legittimamente ovvero se avviate nel rispetto di tutti gli adempimenti amministrativi/condizioni prescritti dalla legge.

Sanzioni pratiche RI

Le sanzioni R.I. vengono applicate in caso di:

  • domanda di iscrizione o di deposito nel Registro delle imprese oltre il termine previsto dalla legge.

 

A CHI SI APPLICANO

Tali sanzioni, in forza dell’articolo 5 (Concorso di persone. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge), della Legge 24 novembre 1981, n. 689 si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti a chiedere un’iscrizione o ad effettuare un deposito nel Registro delle imprese.

N.B.: Le sanzioni si applicano ai soggetti in carica al momento della violazione, vale a dire al 1° giorno successivo alla scadenza del termine prescritto per la richiesta di iscrizione o di deposito.

 

COMPUTO DEL TERMINE

Ai fini del calcolo per il termine entro cui presentare una domanda al R.I. non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine (artt. 1187, 2963 cc).

Se il termine scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n. 558/99 art. 3 c.2, in vigore dal 6/12/2000).

Si precisa, inoltre, che la ricorrenza del Santo Patrono (Legge 27 marzo 1949, n. 260) non è considerata giorno festivo ai fini del computo del termine per la presentazione delle domande al Registro imprese – REA, pertanto la scadenza non è prorogata.

 

IMPORTI

  • Articolo 2194 c.c. Inosservanza dell’obbligo d’iscrizione

“Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 (ora 2630) e 2634 (ora 2417), chiunque omette di chiedere l’iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10 a € 516”.

  • Articolo 2417 c. 3 c.c. Rappresentante comune

“…Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l’iscrizione nel registro delle imprese”.

  • Art. 2630. – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

L’Ufficio del Registro delle imprese, in quanto autorità competente alla contestazione della violazione ai sensi dell’articolo 14 della Legge 689/81, invita i soggetti sanzionabili ad effettuare il pagamento di una somma in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della stessa legge, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione per ciascuno dei soggetti obbligati alla domanda.

Tutto sul RI
E’ un registro informatico, istituito dalla legge n. 580/1993 e operativo dall'anno 1996, che ha unificato il Registro delle Società - in precedenza tenuto dalle Cancellerie Commerciali dei Tribunali - e il Registro Ditte, già tenuto originariamente dalle Camere di Commercio. Il Registro Imprese, come previsto dagli art. 2188 e ss. C.c., art. 8 L. 580/1993, D.P.R. 581/1995, D.P.R. 558/1999, L. 340/2000 e successive modifiche ed integrazioni normative, è gestito attraverso la rete informatica e telematica e mira ad assicurare la completezza ed organicità della pubblicità legale per tutte le imprese soggette ad iscrizione rendendo tempestiva l'informazione giuridico-economica in ordine alle stesse su tutto il territorio nazionale.
Il Registro delle imprese rappresenta e costituisce nell’ambito del nostro ordinamento giuridico “l’anagrafe generale delle imprese” nella quale sono iscritti: tutti gli imprenditori, pubblici e privati, singoli o collettivi, commerciali o artigiani, piccoli o grandi, indipendentemente dall’attività esercitata, tutti gli altri soggetti previsti dalla legge, oltre che tutti gli atti e i fatti che agli stessi si riferiscono.
Il Registro delle imprese è un “registro pubblico” quindi aperto e accessibile da qualunque interessato e non solo dai soggetti iscritti nello stesso.
Chiunque può agevolmente consultarlo, prendere visione degli atti e dei documenti iscritti e depositati e farsi rilasciare visure, certificati o copie di atti. Trasparente e completo, permette agevolmente la conoscenza legale di tutta una serie di atti, fatti e situazioni giuridiche relative alle imprese e ai soggetti obbligati all’iscrizione dei medesimi.
All’iscrizione di soggetti, atti e fatti e al deposito di atti nel Registro delle imprese conseguono precisi effetti giuridici, il registro infatti è uno strumento di pubblicità legale, costitutiva o dichiarativa, ma anche di mera pubblicità-notizia, secondo quanto dispongono le singole norme che prevedono e disciplinano le iscrizioni e i depositi nello stesso.
Gli effetti delle iscrizioni e dei depositi nel Registro delle imprese sono quelli della:
    • pubblicità costitutiva: quando l’atto o il fatto produce effetti giuridici soltanto con l’iscrizione nel Registro delle imprese.
    • pubblicità dichiarativa: quando l’atto o il fatto, già produttivo di effetti giuridici, diventa opponibile ai terzi dal momento della sua iscrizione nel Registro delle imprese a prescindere dall’effettiva conoscenza che gli stessi ne abbiano o meno avuto; per contro, l’atto o il fatto non ancora iscritti non possono essere opposti ai terzi da parte di chi è obbligato a richiederne l’iscrizione salvo che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto comunque conoscenza.
    • pubblicità-notizia: quando l’atto, il fatto o il soggetto iscritto o depositato nel Registro delle imprese è reso semplicemente conoscibile da parte dei terzi dal momento della sua pubblicazione nel registro, senza che dalla stessa conseguano particolari effetti giuridici.
 Di regola, gli effetti della pubblicità si attuano nel momento in cui avviene l’iscrizione dell’atto, del fatto o del soggetto nel Registro delle imprese: la sola presentazione della domanda di iscrizione all’Ufficio del Registro delle imprese e la sua protocollazione non determinano ancora gli effetti dell’iscrizione.
E’ la legge a stabilire quali iscrizioni e quali depositi debbano essere effettuati e chi li debba eseguire, nel Registro delle imprese quindi non possono essere iscritti soggetti, fatti o atti semplicemente perché un soggetto qualunque ne chieda l’iscrizione. Il registro ubbidisce infatti a due importantissimi principi:
    • principio della tipicità delle iscrizioni, per cui sono possibili soltanto le iscrizioni previste dalla legge in quanto queste sono definite e a numero chiuso, come tale ampliabile solo dalla legge;
    • principio dell’istanza di parte, per cui le iscrizioni sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato, di regola individuato dalle stesse norme di legge che prevedono le iscrizioni medesime. Soltanto quando un’iscrizione obbligatoria non sia stata richiesta, questa può essere eseguita su ordine del Giudice del Registro, disposto con decreto.
Le iscrizioni e i depositi sono obbligatori, ogni imprenditore ha l’obbligo di:
    • iscrivere solo ciò che la legge gli impone di iscrivere, tanto che nell’ipotesi in cui l’iscrizione non sia richiesta nei termini di legge, il soggetto obbligato a richiederla è sanzionato;
    • di astenersi dal richiedere l’iscrizione di quanto non sia per legge soggetto a pubblicità nel Registro delle imprese. Coerentemente l’Ufficio del Registro delle imprese deve rifiutarsi di provvedere all’iscrizione quando non vi sia una norma specifica che la preveda.
Pur essendo “unico” il registro si suddivide principalmente in due sezioni: una sezione ordinaria e una sezione speciale (D.P.R. n. 558/99).
 

La Sezione Ordinaria

Nella sezione ordinaria si iscrivono:

  • gli imprenditori individuali commerciali (non piccoli)

  • le società di persone (tranne la società semplice)

  • le società di capitali

  • i consorzi fra imprenditori con attività esterna

  • i gruppi europei di interesse economico con sede in Italia

  • gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale

  • le società estere che hanno in Italia la sede dell'amministrazione, ovvero l'oggetto principale della loro attività

  • associazioni e altri enti o organismi che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa

  • aziende speciali o consorzi fra gli enti locali previsti dal D.Lgs n. 267/2000

  • società europee

  • cooperative europee

  • la rete dotata di soggettività giuridica

 La Sezione Speciale

Nella sezione speciale sono annotate le imprese artigiane (individuali e collettive) e si iscrivono, con diverse qualifiche:

  • gli imprenditori agricoli (persone fisiche e società) con la qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto;

  • i piccoli imprenditori

  • le società semplici.

Successivamente, il legislatore ha integrato la struttura del Registro delle imprese aggiungendo a questa sezione speciale ulteriori sezioni speciali.

Le altre Sezioni Speciali

Nelle altre sezioni speciali si iscrivono:

  • le società tra avvocati e le società tra professionisti

  • le società o gli enti che esercitano attività di direzione, controllo e coordinamento ed anche quelli che vi sono soggetti

  • le imprese sociali e le società di mutuo soccorso

  • gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del Titolo V, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito nel Registro delle imprese, pubblicati in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto

  • le start-up innovative e gli incubatori certificati di start-up

ORGANI E COMPITI

Il Registro delle imprese è tenuto dall'Ufficio del Registro delle imprese che ha sede presso ciascuna Camera di Commercio, è retto da un Conservatore, nominato dalla Giunta Camerale nella persona del Segretario Generale o di un dirigente della Camera di Commercio stessa ed è soggetto alla vigilanza di un Giudice Delegato nominato dal Presidente del tribunale del capoluogo di provincia, il Giudice del Registro.

Il Conservatore:

  • impartisce le direttive all’Ufficio

  • nomina i responsabili del procedimento

  • sottoscrive e notifica i provvedimenti di rifiuto di iscrizione

  • promuove davanti al Giudice del Registro i procedimenti di iscrizione e cancellazione d’ufficio

Il Giudice del Registro:

  • vigila sull’Ufficio del Registro delle imprese

  • dispone con decreto le iscrizioni o le cancellazioni d’ufficio

  • decide con decreto i ricorsi presentati verso i provvedimenti di rifiuto del Conservatore.

L’Ufficio del Registro delle imprese provvede:

  • alla predisposizione, tenuta, gestione e conservazione, secondo tecniche informatiche e nel rispetto delle norme vigenti, del Registro delle imprese;

  • provvede al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione; provvede inoltre al rilascio di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti il deposito o l'iscrizione nel Registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

  • alla bollatura e alla numerazione dei libri e delle scritture contabili a norma degli articoli 2215 e seguenti del codice civile e di altre leggi;

  • sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, alla tenuta del REA, nonché al rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle ditte.

Nell’esecuzione dei suoi compiti l’Ufficio si avvale di due strumenti fondamentali:

  • il protocollo informatico che consente l’annotazione cronologica di tutte le domande di iscrizione di atti e fatti che pervengono nel Registro delle imprese. Il protocollo ha una numerazione progressiva, secondo l’ordine cronologico di presentazione o di arrivo di ciascuna domanda che è protocollata nello stesso giorno del suo ricevimento da parte del registro, la numerazione è annuale;

  • l’archivio informatico nel quale sono conservati tutti gli atti e i documenti acquisiti con le domande di iscrizione e deposito affinché qualunque interessato possa chiedere di prenderne semplicemente visione oppure richiederne copia e sulla base del quale sono prodotti e rilasciati, sempre a chiunque ne abbia interesse e lo richieda, le visure e i certificati.

Bilancio ed Elenco soci

Soggetti interessati

Sono tenuti al deposito del bilancio di esercizio:

  • le società di capitali (comprese le start up innovative)
  • le cooperative
  • i consorzi confidi
  • le società estere con sede secondaria in Italia
  • i G.E.I.E. - Gruppi Europei di Interesse Economico

Sono tenuti al deposito del bilancio consolidato:

  • le società di capitali che controllano almeno un'impresa;
  • le cooperative che controllano almeno una società di capitali;
  • società di persone, qualora tutti i soci illimitatamente responsabili siano S.p.a., S.a.p.a. o S.r.l.
n.b: Anche le imprese inattive e in liquidazione sono tenute al deposito del bilancio d'esercizio.
 

I consorzi con attività esterna e i contratti di rete con soggettività giuridica (cosiddette "reti-soggetto") sono tenuti al deposito della situazione patrimoniale.

Le Società per Azioni sono tenute a depositare anche l'elenco aggiornato dei soci alla data di approvazione del bilancio con l'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci tra la data di approvazione del bilancio appena chiuso e quella di approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente (per trasferimenti di azioni, operazioni straordinarie come aumento e riduzione del capitale).

Le imprese sociali iscritte nella apposita sezione del Registro delle Imprese, di qualsiasi forma giuridica esse siano, sono tenute a depositare, presso il Registro delle Imprese (e pubblicare sul proprio sito internet), il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 04/07/2019 (pubblicato in G.U. n. 186 del 9/08/2019). Il bilancio sociale dovrà essere depositato con pratica separata rispetto al deposito del bilancio d'esercizio.

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Come presentare i bilanci

Per la corretta compilazione e spedizione di qualsiasi pratica di bilancio è possibile consultare e scaricare il Manuale operativo per il deposito bilanci al Registro delle Imprese - Campagna bilanci 2023.

Il manuale indica in modo chiaro e completo la procedura per l'invio telematico dei bilanci con il servizio web DIRE e con il software FedraPlus.

La domanda di deposito di bilancio può essere firmata da:

  • un amministratore/liquidatore della società;
  • un professionista incaricato (articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della L. 24 novembre 2000 n. 340);
  • un Notaio.

Per maggiori informazioni consultare le lettere a) e b) e c) del par. 2.2.1 del Manuale operativo per il deposito bilanci.

SEI UN CONSORZIO E DEVI DEPOSITARE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE?

Per il deposito della situazione patrimoniale dei Consorzi è possibile utilizzare la modalità semplificata prevista dall'art. 2435-ter C.C. (bilancio delle micro-imprese), se ne ricorrano i presupposti. Il codice atto da utilizzare è comunque quello della situazione patrimoniale (cod. 720).

Prima di depositare al Registro delle Imprese la domanda è possibile verificare la validità formale di un'istanza XBRL, generata con qualsiasi versione di tassonomia, con TEBENI, il servizio online di validazione e visualizzazione che individua immediatamente eventuali difformità o anomalie.

TEBENI può essere anche utilizzato per generare una rappresentazione HTML o PDF dell'istanza XBRL (renderizzazione), in modo da ottenere un formato leggibile del Bilancio. La rappresentazione può essere ottenuta anche in lingua inglese, francese o tedesca.

Per correggere errori contenuti in bilanci già depositati ed evasi presentare una nuova pratica di deposito completa della documentazione prevista, compreso un nuovo verbale di assemblea che approvi il bilancio corretto. Il nuovo deposito deve essere fatto entro 30 giorni dalla data del nuovo verbale, indicando nel quadro "note" della pratica che si tratta di un'istanza di rettifica.

 

Quando presentare i bilanci

Il deposito dei bilanci deve essere effettuato ogni anno entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio d’esercizio. Entro lo stesso termine le Spa devono presentare l’aggiornamento dell’elenco soci (è possibile presentare un’unica pratica contenente entrambi gli adempimenti).

Per i consorzi con attività esterna e per le reti-soggetto la situazione patrimoniale deve essere depositata entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

 

Costi

Il costo del deposito del bilancio di esercizio è di € 65,00 di imposta di bollo e € 62,30 di diritti di segreteria (comprensivo di € 2,30 per il contributo di finanziamento dell'OIC).

Il deposito del bilancio consolidato è esente da diritti di segreteria solo se depositato lo stesso giorno di deposito del bilancio di esercizio (immediatamente dopo avere provveduto al deposito del bilancio d'esercizio, le imprese che depositano il bilancio consolidato presenteranno un'ulteriore pratica utilizzando il modulo B e indicando nel modulo NOTE/XX gli estremi relativi al deposito del bilancio ordinario). In tutti gli altri casi il bilancio consolidato ha lo stesso costo del bilancio di esercizio.

Per le cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo i diritti di segreteria sono di € 32,30 e sono esenti da imposta di bollo.

Per start-up innovative annotate nella sezione speciale il deposito è gratuito (esenti da diritti di segreteria e imposta di bollo).

Le PMI innovative e le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal Coni sono esenti dall'imposta di bollo.

Il bilancio sociale ha gli stessi costi del deposito del bilancio di esercizio.

 

Sanzioni

In caso di ritardo od omissione nel deposito del bilancio si applica la sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile a carico di ciascun amministratore (da Euro 206 ad Euro 2.065), aumentata di un terzo.

 

Bilanci non approvati

L'Ufficio del Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia, accetta il deposito dei bilanci non approvati.

Il deposito del bilancio non approvato va effettuato, tramite pratica di Comunicazione Unica, con il modulo S2 (codice atto A99) e l'indicazione nel modulo Note/XX che trattasi di deposito di bilancio non approvato (MISE circolare 3689/C del 06/05/2016) allegando, oltre al bilancio non approvato, il verbale di assemblea andata deserta o che non ha raggiunto i necessari quorum costitutivi e/o deliberativi ovvero che non ha approvato il bilancio.

Il deposito è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria di € 90,00 e dell'imposta di bollo pari ad € 65,00.

In caso di deposito di bilanci non approvati relativi a più esercizi, è necessario provvedere con adempimenti distinti.

 

Riferimenti normativi

 Articoli 2435 e 2435 bis del Codice Civile.

 D.Lgs. 9/04/1991 n. 127 - Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69.

 D.Lgs. 3/07/2017 n. 112 - Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.

 

Requisiti professionali conseguiti all'estero

I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, in possesso di una qualifica professionale acquisita all'estero e che intendono svolgere in Italia un'attività per la quale la Camera di commercio deve accertare il possesso dei requisiti professionali, devono rivolgersi al Ministero competente per ottenere il relativo decreto di riconoscimento.

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico è competente per le seguenti attività:

• installazione di impianti

• autoriparazione

• pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione

• agente di affari in mediazione

• agente e rappresentante di commercio

• mediatore marittimo

• spedizioniere

• commercio all'ingrosso

• estetisti

• acconciatori

 

Per documentazione necessaria per queste attività può essere consultato il sito del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-... )

 

Ottenuto il riconoscimento, occorre presentare la domanda di iscrizione/denuncia di inizio attività al Registro Imprese, documentando di essere in possesso:

• del decreto di riconoscimento

• della lettera ricevuta dal Ministero competente

Tempi-modalità pagamento

Il pagamento in forma ridotta deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, utilizzando il modello F24. Entro lo stesso termine debbono essere pagate le spese del procedimento.

Con il verbale di accertamento viene inviato, a ciascun soggetto sanzionato, un fac-simile del modello F24, compilato in ogni sua parte. Ai fini della chiusura dell’accertamento, l’obbligato principale deve pagare l’importo contenuto nel proprio modello F24 ed il bollettino che troverà allegato alla notifica.

Ai sensi dell’articolo 6 della Legge n.689/81, in tutti casi in cui la violazione è commessa dal rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, quest’ultima è tenuta in solido al pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione: pertanto, qualora gli obbligati principali non vi provvedano, l’importo della sanzione e le spese del procedimento dovranno essere versate dalla società.

Il verbale di accertamento viene notificato a mezzo di raccomandata a/r agli obbligati principali all’indirizzo della residenza o del domicilio, se comunicato al Registro imprese, e all’obbligato in solido presso la sede legale con l’indicazione dei soggetti destinatari dell’accertamento.

Gli importi versati a titolo di pagamento liberatorio con il modello F24, sono incassati dall’Erario e possono essere pagati, su tutto il territorio nazionale, presso:

  • gli sportelli bancari

  • gli sportelli postali

  • gli sportelli di riscossione tributi dello Stato o Concessionari.

Al fine di una più certa registrazione del pagamento è consigliabile inviare le attestazioni dei versamenti effettuati, conto corrente postale e modello F24.

Chi deve iscriversi
L'iscrizione nel Registro è obbligatoria per i soggetti e gli atti previsti dalla legge.
I soggetti tenuti all'iscrizione sono:
  • gli imprenditori individuali (art. 2195 c.c.);
  • le società commerciali (art. 2200 c.c.);
  • i consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.) e le società consortili (art. 2615-ter c.c.);
  • i gruppi europei di interesse economico di cui al D.Lgs. 240/1991;
  • gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale (art. 2201 c.c.);
  • le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della L. 218/1995;
  • le società cooperative (art. 2519 c.c.);
  • le società estere aventi in Italia una o più sedi secondarie (art. 2506 c.c.);
  • le aziende speciali degli enti locali di cui al D.L. 31.01.1995, n. 26 convertito nella legge 29.03.1995, n. 95;
  • gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.);
  • i piccoli imprenditori tra cui rientrano anche i coltivatori diretti (art. 2083 c.c.);
  • le società semplici (art. 2251 c.c.);
  • le società tra avvocati e le società tra i professionisti;
  • le società o gli enti che esercitano attività di direzione, controllo e coordinamento e quelle che vi sono soggette;
  • le imprese sociali;
  • le start-up innovative e gli incubatori certificati di start-up;
  • le PMI Innovative (Piccole e Medie imprese Innovative);
  • alternanza scuola-lavoro.
Nel Registro sono inoltre annotate anche le imprese artigiane.
Sanzioni amministrative

SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

Dal primo settembre 2000, nell'ambito del processo di decentramento amministrativo, le competenze che erano dell'UPICA - Ufficio Periferico del Ministero dell'Industria, sono state trasferite alle Camere di Commercio. L'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio emette provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, in base alla Legge 24 novembre 1981 n.689, a seguito di violazioni commesse da operatori economici ai quali siano stati contestati o notificati da parte degli organi di vigilanza (polizia municipale, carabinieri, guardia di finanza, polizia di stato, Registro Imprese camera di commercio e altri) illeciti amministrativi, dopo l'emissione dei relativi verbali d'accertamento.

Materie di competenza delle Camere di Commercio

Elenco di alcune delle principali materie per cui la Camera di Commercio è competente a ricevere il rapporto dagli organi di vigilanza:

  • ritardati depositi/domande/denunce al registro Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo

  • informazioni al consumatore

  • sicurezza prodotti, conformità prodotti

  • commercio elettronico

  • impiantistica

  • attività di autoriparazione

  • Metrologia legale

  • Albi e Ruoli camerali

  • Etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari (compreso ogni altro prodotto posto in commercio e che debba essere preventivamente etichettato, punzonato e sottoposto a marchi o contrassegni CE)

 

DOMANDE FREQUENTI

  • Cosa fare quando si riceve un verbale di contestazione

Quando un cittadino riceve un verbale di contestazione può:
1. pagare la sanzione indicata nel verbale entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale
oppure

2. presentare scritti difensivi alla Camera di Commercio - Ufficio Sanzioni chiedendo, se vuole, di essere ascoltato.
IMPORTANTE: Il pagamento del verbale entro i 60 giorni estingue il procedimento.
Se sul verbale è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dal responsabile in solido

  • Non ho pagato il verbale nei 60 giorni: cosa succede?

Quando il trasgressore o l'obbligato in solido non pagano il verbale, dopo 60 giorni questo viene inoltrato con un rapporto alla Camera di Commercio.
L'ufficio Sanzioni tenuto conto delle memorie difensive e dei documenti allegati, nonché delle ragioni esposte verbalmente a seguito di eventuale audizione, esamina gli atti pervenuti dall'organo accertatore e se del caso integra l'istruttoria chiedendo le controdeduzioni all'organo accertatore.
Quindi ogni verbale viene valutato nel merito e nella legittimità con due diversi risultati:

  • un'ordinanza di archiviazione se l'ufficio ritiene non fondato o irregolare il verbale di accertamento;

  • un'ordinanza ingiunzione se l'ufficio ritiene fondato il verbale di accertamento.

Dal momento del ricevimento decorre il termine di 30 giorni per effettuare il pagamento o presentare ricorso.

  • Come presentare lo scritto difensivo contro il verbale d'accertamento e la richiesta di audizione

Se il cittadino vuole contestare il verbale di accertametno può presentare uno scritto difensivo e/o una richiesta di audizione. Lo scritto difensivo e la richiesta di audizione devono pervenire all'Ufficio Sanzioni entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale.

La richiesta di audizione e lo scritto difensivo devono essere presentati all'Ufficio Sanzioni di una delle tre sedi della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia secondo una delle seguenti modalità:

  • consegnati a mano agli sportelli della CCIAA del Sud Est Sicilia - Ufficio Sanzioni sede della provincia di competenza;

  • spediti via p.e.c. all'indirizzo ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it

  • Cosa fare quando si riceve un'ordinanza ingiuntiva di pagamento

L'ordinanza è un titolo esecutivo, quindi il trasgressore ha l'obbligo di pagare la somma indicata e le spese di procedimento entro 30 giorni dalla notifica seguendo le istruzioni per il pagamento delle ordinanze ingiuntive .
E' ammesso ricorso entro il termine previsto per il pagamento davanti al Giudice di Pace o il Tribunale, competenti per territorio, a seconda dei casi previsti dagli artt. 22 e 22bis della legge 689/81. Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, salvo che il giudice disponga diversamente.
IMPORTANTE:
Per evitare che la sanzione sia iscritta a ruolo, occorre presentare le ricevute dei pagamenti presso gli uffici oppure inviarle via p.e.c.

  • Pagamento rateale dell'ordinanza ingiuntiva

L'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere, con istanza, il pagamento rateale della sanzione pecuniaria. L'Ufficio valuterà tale istanza corredata della documentazione comprovante le condizioni economiche disagiate oppure, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva di certificazione.

L'ufficio esamina la richiesta e gli atti allegati e, nel caso di accoglimento, emette un provvedimento di rateizzazione, cioè una lettera che contiene il piano delle rate e le spiegazioni sul modo e i tempi di versamento, che viene notificato all'interessato.
La ricevuta di ogni pagamento deve essere presentata all'ufficio emittente.

La documentazione dovrà essere presentata all'Ufficio Sanzioni secondo una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano agli sportelli della CCIAA del Sud Est Sicilia;
- spedita via p.e.c. all'indirizzo ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it

In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Se il pagamento non avviene nei termini, si attiva la procedura di esecuzione coattiva.

  • Procedura di esecuzione coattiva

Decorso il termine di 30 giorni per il pagamento dell'ordinanza ingiuntiva, la Camera di Commercio avvia la procedura di riscossione delle somme dovute trasmettendo il ruolo al Concessionario. L'iscrizione a ruolo può essere effettuata dall'Ente camerale entro cinque anni dalla data della ordinanza. L'importo da riscuotere è aumentato delle maggiorazioni e degli interessi previsti per legge.

  • Cosa fare quando si riceve una cartella esattoriale

Entro 60 giorni dalla notifica della cartella, occorre effettuare il pagamento secondo le istruzioni contenute nella stessa. L'omesso pagamento comporta l'attivazione delle procedure di esecuzione forzata.

Se si vogliono chiedere informazioni sugli addebiti occorre individuare l'ufficio da cui proviene.
Le cartelle emesse dall'Ufficio Sanzioni sono individuate dalla dicitura "Camera di Commercio del Sud Est Sicilia" e dal nome dell'Ufficio che può essere "ex Upica" o "Ufficio Sanzioni".
E' possibile chiedere informazioni sulla cartella esattoriale ricevuta telefonando ai numeri di telefono riportati in fondo alla pagina

  • Rateizzazione della cartella esattoriale

Le istanze di rateazione delle cartelle esattoriali devono essere presentate all'Agente della riscossione il quale, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del richiedente, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

 

MODULISTICA

Scritti difensivi.doc (FAC SIMILE)

Modello per richiesta annullamento ordinanza di pagamento.doc

Richiesta Rateizzazione.doc

Modello per richiesta sgravio della cartella esattoriale.doc

 

Per maggiori informazioni

Responsabile: Giovanna Licitra

Telefono: 0932-671249

e-mail giovanna.licitra@ctrgsr.camcom.it

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Sede territoriale: Via Duca degli Abruzzi, 4 - Siracusa
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Martedì anche 15.45 - 17.45
 
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