Accesso civico
Accesso Civico e Registro delle Richieste di Accesso
Disciplina del diritto di accesso civico semplice, generale e documentale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, del D.Lgs. 97/2016 e della Legge 241/1990.
Modulistica, Atti e Registro Accessi
- Modello di Richiesta Accesso Civico e Documentale (PDF)
- Registro delle Richieste di Accesso (PDF)
- Determinazione del Segretario Generale n. 29 del 12 maggio 2021 (PDF) : Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 – Istituzione del Registro delle richieste di accesso della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e approvazione della modulistica. Disciplina degli aspetti procedimentali.
1. Accesso Civico
L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e si distingue in:
- Accesso civico semplice: consente a chiunque – senza necessità di indicare motivazioni – il diritto di richiedere ad una Pubblica Amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione obbligatoria.
- Accesso civico generalizzato (FOIA): consente a chiunque – senza necessità di indicare motivazioni – il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013).
2. Cos'altro è l'Accesso Documentale (Legge 241/1990)
L'accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art. 22 della Legge n. 241/1990 e dal successivo Regolamento approvato con D.P.R. 184/2006, permette di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta va presentata all'Ente che detiene il documento, deve essere regolarmente motivata e l'Ente decide entro 30 giorni (trascorsi i quali la richiesta si intende respinta).
3. Come Esercitare l'Accesso Civico
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, identifica chiaramente i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede alcuna motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per Posta Elettronica Certificata all'indirizzo ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it e presentata alternativamente a uno dei seguenti uffici:
- All'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti;
- All'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP);
- Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), qualora l'istanza abbia ad oggetto dati o documenti di pubblicazione obbligatoria omessi.
4. Costi
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
5. Procedura Operativa e Tempi
Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione individua gli eventuali soggetti controinteressati ai quali comunica l'avvenuta richiesta di accesso. Entro 10 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione.
Il procedimento di accesso civico si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
6. Esclusioni e Limiti all'Accesso Civico (Art. 5-bis)
L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici relativi a:
- Sicurezza pubblica e ordine pubblico;
- Sicurezza nazionale, difesa e questioni militari;
- Relazioni internazionali e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- Conduzione di indagini sui reati, loro perseguimento e regolare svolgimento di attività ispettive.
L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: la protezione dei dati personali (privacy); la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di persone fisiche o giuridiche (inclusi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali).