Bollatura Libri e Registri
La bollatura riguarda i libri sociali obbligatori previsti dall’art. 2421 codice civile (libro dei soci; libro delle obbligazioni; libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del comitato esecutivo, delle assemblee degli obbligazionisti) e ogni altro libro, registro o formulario per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
La modulistica da compilare
Con un unico modello può essere richiesta la bollatura di più libri o registri riferiti alla medesima impresa o soggetto obbligato.
a) la prova dell’avvenuto pagamento della T.S.G. (F24 o bollettino se prima presentazione, vedi guida alla vidimazione)
b) l’attestazione del versamento dei diritti di segreteria nel caso non si effettui il pagamento allo sportello (solo in caso di pagoPA)
COMPETENZA TERRITORIALE
-
sede legale,
-
sedi secondarie, per i libri inerenti alle stesse.
SEDI DI BOLLATURA
PRENOTAZIONE: MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE
-
Le vidimazioni possono essere effettuate entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dei libri.
-
NON saranno accettati per la vidimazione e la bollatura (a titolo esemplificativo):
-
libri già utilizzati in tutto o in parte;
-
libri recanti correzioni;
-
libri con errata indicazione dei dati dell'impresa, della numerazione progressiva o dell'anno di riferimento della bollatura;
-
risme a modulo continuo con parti unite da nastro adesivo.
Vidimazione scritture ambientali
Il Registro elettronico per la tracciabilità RENTRI è entrato nella sua fase operativa.
Il Registro elettronico per la tracciabilità RENTRI , istituito dall’art. 188 bis del D.lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) e regolamentato dal Decreto 4 aprile 2023 n. 59, pubblicato sulla G. U. del 31/05/2023, è entrato nella fase della sua operatività.
Il RENTRI è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali.
Il Decreto 59/2023, oltre a regolamentare il RENTRI e la tempistica di iscrizione delle imprese, ha stabilito le modalità con le quali gli operatori devono tenere e vidimare i Registri di carico e scarico e i Formulari di identificazione del rifiuto (FIR).
Per ogni informazione è possibile consultare il portale RENTRI.
Di seguito, si riepilogano le principali novità in materia di tenuta e vidimazione delle scritture ambientali.
Formulari di identificazione del rifiuto (FIR)
-
Dal 13 febbraio 2025 entra in vigore il nuovo modello dei formulari di identificazione rifiuti e i medesimi (cartacei o digitali) dovranno essere vidimati esclusivamente in modalità digitale. Anche i soggetti non iscritti al RENTRI emettono il FIR con il nuovo modello cartaceo registrandosi al portale RENTRI nell'area riservata ai "Produttori di rifiuti non iscritti".
-
Il Ministero dell'Ambiente ha anticipato la data di vidimazione digitale, originariamente prevista per il 13/02/2025 al 23/01/2025.
-
Dal 13 febbraio 2026 gli iscritti al RENTRI dovranno emettere il FIR unicamente in formato digitale. Prima di tale scadenza il formulario può volontariamente essere emesso in digitale.
Registri di carico e scarico
Dal 4 novembre 2024 viene reso disponibile il nuovo modello del registro di carico e scarico; la modalità di bollatura degli stessi è collegata all'obbligo di iscrizione nel RENTRI e verrà digitalizzata in maniera graduale:
-
dal 13 febbraio 2025: operatori professionali e produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti (soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025)
-
dalla data di iscrizione al RENTRI: i produttori di rifiuti con dipendenti tra 11 e i 50 (soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025)
-
dalla data di iscrizione al RENTRI: i produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti e altri produttori di rifiuti pericolosi (soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026).
Il numero di dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.