Albo Gestori Ambientali
Registro delle Imprese
L'Albo Nazionale Gestori Ambientali è costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. Per la Sicilia, la sede è presso la Camera di Commercio di Palermo.
In considerazione delle frequenti modifiche alla disciplina dell’Albo gestori ambientali, è opportuno tenersi costantemente aggiornati presso la sede regionale.
Il Comitato Nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnessi dalla rete telematica delle Camere di Commercio.
Il Comitato Nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnessi dalla rete telematica delle Camere di Commercio.
Soggetti obbligati
Ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 152/2006 (Codice Ambientale), hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo:
- le imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi;
- le imprese che effettuano in via ordinaria e regolare l’attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi;
- le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi;
- le imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
- le imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- le imprese che effettuano attività di commercio ed intermediazione dei rifiuti, senza detenzione dei rifiuti stessi;
- le imprese che effettuano attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di titolarità di terzi;
- le imprese che effettuano attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti.
Il Codice Ambientale ha previsto, inoltre, l'iscrizione delle imprese che effettuano le operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata e l'istituzione dell’Elenco delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti, consultabile sull’apposito sito.
Il d. lgs 4/2008 ha introdotto nell’articolo 183, comma 1, lettera cc) del d. lgs 152/2006 la definizione di “centri di raccolta”.
Il D.M. Ambiente 8 aprile 2008 ha disciplinato in via generale tali centri di raccolta definendone le caratteristiche, la struttura e le modalità gestionali.
E` con la delibera n. 2 del 29 luglio 2008 del Comitato dell`Albo, invece, che sono stati precisati i criteri e i requisiti per lo svolgimento dell`attività di gestione di tali centri.
L`esercizio di tali attività di gestione diventa una della fasi dell`attività di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ed è necessario iscriversi all’Albo nella categoria 1
Ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 152/2006 (Codice Ambientale), hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo:
- le imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi;
- le imprese che effettuano in via ordinaria e regolare l’attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi;
- le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi;
- le imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
- le imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- le imprese che effettuano attività di commercio ed intermediazione dei rifiuti, senza detenzione dei rifiuti stessi;
- le imprese che effettuano attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di titolarità di terzi;
- le imprese che effettuano attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti.
Il Codice Ambientale ha previsto, inoltre, l'iscrizione delle imprese che effettuano le operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata e l'istituzione dell’Elenco delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti, consultabile sull’apposito sito.
Il d. lgs 4/2008 ha introdotto nell’articolo 183, comma 1, lettera cc) del d. lgs 152/2006 la definizione di “centri di raccolta”.
Il D.M. Ambiente 8 aprile 2008 ha disciplinato in via generale tali centri di raccolta definendone le caratteristiche, la struttura e le modalità gestionali.
E` con la delibera n. 2 del 29 luglio 2008 del Comitato dell`Albo, invece, che sono stati precisati i criteri e i requisiti per lo svolgimento dell`attività di gestione di tali centri.
L`esercizio di tali attività di gestione diventa una della fasi dell`attività di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ed è necessario iscriversi all’Albo nella categoria 1
Modalità di iscrizione
L'impresa presenta la domanda di iscrizione alla Camera di commercio, presso la Sezione della regione (o della provincia autonoma) dove ha la propria sede legale.
Per le imprese aventi sede in Sicilia, quindi, l'istanza va rivolta alla Sezione Regionale della Sicilia presso la Camera di Commercio di Palermo.
Le imprese con sede legale all'estero presentano la domanda di iscrizione alla Camera di commercio, presso la Sezione della regione (o della provincia autonoma) nel cui territorio è istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile.
Le procedure di iscrizione sono le seguenti.
L'impresa presenta la domanda di iscrizione alla Camera di commercio, presso la Sezione della regione (o della provincia autonoma) dove ha la propria sede legale.
Per le imprese aventi sede in Sicilia, quindi, l'istanza va rivolta alla Sezione Regionale della Sicilia presso la Camera di Commercio di Palermo.
Le imprese con sede legale all'estero presentano la domanda di iscrizione alla Camera di commercio, presso la Sezione della regione (o della provincia autonoma) nel cui territorio è istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile.
Le procedure di iscrizione sono le seguenti.
Procedura ordinaria
Ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 22/1997, è prevista soprattutto per:
- raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
- raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi;
- raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
- gestione di impianti fissi di titolarità di terzi.
L’iscrizione con procedura ordinaria è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria prestata a favore dello Stato, per ciascuna delle attività suindicate.
L’iscrizione ha durata quinquennale e deve essere rinnovata con le stesse formalità almeno 6 mesi prima della scadenza.
Ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 22/1997, è prevista soprattutto per:
- raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
- raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi;
- raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
- gestione di impianti fissi di titolarità di terzi.
L’iscrizione con procedura ordinaria è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria prestata a favore dello Stato, per ciascuna delle attività suindicate.
L’iscrizione ha durata quinquennale e deve essere rinnovata con le stesse formalità almeno 6 mesi prima della scadenza.
Procedura semplificata
E’ di due tipi:
1) per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti, pericolosi e non, effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero; con questo tipo di domanda le imprese non sono tenute alla presentazione delle garanzie finanziarie, e sono iscritte all’Albo con comunicazione di inizio attività (art. 30, comma 16, del D.Lgs. n. 22/1997);
2) per le aziende speciali, consorzi e società di cui all’art. 22 della Legge n. 142/1990, che svolgono attività di gestione di rifiuti urbani e assimilati nell’interesse di Comuni o consorzi di Comuni (art. 30, comma 10, del D.Lgs. n. 22/1997).
L’iscrizione ha durata biennale e deve essere rinnovata con le stesse formalità.
E’ di due tipi:
1) per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti, pericolosi e non, effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero; con questo tipo di domanda le imprese non sono tenute alla presentazione delle garanzie finanziarie, e sono iscritte all’Albo con comunicazione di inizio attività (art. 30, comma 16, del D.Lgs. n. 22/1997);
2) per le aziende speciali, consorzi e società di cui all’art. 22 della Legge n. 142/1990, che svolgono attività di gestione di rifiuti urbani e assimilati nell’interesse di Comuni o consorzi di Comuni (art. 30, comma 10, del D.Lgs. n. 22/1997).
L’iscrizione ha durata biennale e deve essere rinnovata con le stesse formalità.
Procedura per trasporto rifiuti conto proprio
Ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, riguarda:
- le imprese che svolgono in via ordinaria e regolare l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi da esse stesse prodotti;
- le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità non superiori a 30 chilogrammi al giorno o a 30 litri al giorno.
L’iscrizione non è subordinata alla prestazione delle fideiussioni e avviene sulla base di una semplice richiesta scritta.
Ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, riguarda:
- le imprese che svolgono in via ordinaria e regolare l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi da esse stesse prodotti;
- le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità non superiori a 30 chilogrammi al giorno o a 30 litri al giorno.
L’iscrizione non è subordinata alla prestazione delle fideiussioni e avviene sulla base di una semplice richiesta scritta.