Registro Gas fluorurati
L'articolo 13 del DPR 43/2012 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.
La gestione del Registro è affidata alle Camere di Commercio competenti, capoluogo di regione e di provincia autonoma. Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:
•Sezione degli organismi di certificazione di cui all'articolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all'articolo 7;
•Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all'articolo 10;
•Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5;
•Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all'articolo 9, comma 3;
•Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
•Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell'articolo 14.
La gestione del Registro è affidata alle Camere di Commercio competenti, capoluogo di regione e di provincia autonoma. Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:
•Sezione degli organismi di certificazione di cui all'articolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all'articolo 7;
•Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all'articolo 10;
•Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5;
•Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all'articolo 9, comma 3;
•Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
•Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell'articolo 14.
L'avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'iscrizione al Registro deve essere effettuata entro 60 giorni dalla sua istituzione ed è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 2013 il Comunicato del Ministero dell'Ambiente che istituisce il Registro FGAS.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 2013 il Comunicato del Ministero dell'Ambiente che istituisce il Registro FGAS.
Dal sito ufficiale del Registro, accessibile all'indirizzo “WWW.FGAS.IT” imprese e persone possono presentare, via telematica, la pratica di iscrizione.
A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività previste dalla norma deve preventivamente iscriversi al Registro.
A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività previste dalla norma deve preventivamente iscriversi al Registro.
SCADENZA 11.06.2013
I soggetti obbligati che non hanno provveduto entro la data di scadenza, devono presentare con modalità telematica l’istanza di iscrizione al Registro Gas Fluorurati che non rilascerà certificazioni provvisorie.
Dopo l'inoltro dell'istanza di iscrizione, il soggetto è tenuto a frequentare un corso formativo tenuto da un Organismo di Attestazione Certificato al fine di conseguire l'Attestato di Abilitazione
La stessa società a fine corso perfeziona l’iscrizione presso il Registro Fluorurati.
Dopo l'inoltro dell'istanza di iscrizione, il soggetto è tenuto a frequentare un corso formativo tenuto da un Organismo di Attestazione Certificato al fine di conseguire l'Attestato di Abilitazione
La stessa società a fine corso perfeziona l’iscrizione presso il Registro Fluorurati.