Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi
Il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha introdotto il comma 1-bis all'Art.12 del D.Lgs. 33/2013 che recita:
"Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale".
Per tutti gli obblighi già esistenti si rimanda alle singole sezioni del presente sito.
"Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale".
Per tutti gli obblighi già esistenti si rimanda alle singole sezioni del presente sito.
Scadenze degli obblighi amministrativi a carico delle imprese
Deposito atto costitutivo entro 10 giorni : La Legge 11 febbraio 2019 n. 12 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, pubblicata sulla GU Serie Generale n.36 del 12-02-2019 - in vigore dal 13/02/2019, ha modificato i termini per il deposito degli atti costitutivi al registro imprese delle società di capitali ovvero "1-quinquies. All'articolo 2330, primo comma, del codice civile, le parole: "entro venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro dieci giorni". La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Verificazione periodica bilance e strumenti di misura : Si informa che a partire dal 19 marzo 2019 la verificazione periodica degli strumenti di misura non potrà essere più svolta dagli uffici metrici delle Camere di Commercio. Le attività di verificazione periodica delle bilance e di tutti gli strumenti di misura potranno essere svolte esclusivamente dagli Organismi accreditati di cui all’art.4, co.1 del D.M. 93/2017 che risultino iscritti nell’elenco Unioncamere di cui all’art.10, co.2 del Decreto, consultabile al seguente link: http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=10.2.2