- gli imprenditori individuali (art. 2195 c.c.);
- le società commerciali (art. 2200 c.c.);
- i consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.) e le società consortili (art. 2615-ter c.c.);
- i gruppi europei di interesse economico di cui al D.Lgs. 240/1991;
- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale (art. 2201 c.c.);
- le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della L. 218/1995;
- le società cooperative (art. 2519 c.c.);
- le società estere aventi in Italia una o più sedi secondarie (art. 2506 c.c.);
- le aziende speciali degli enti locali di cui al D.L. 31.01.1995, n. 26 convertito nella legge 29.03.1995, n. 95;
- gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.);
- i piccoli imprenditori tra cui rientrano anche i coltivatori diretti (art. 2083 c.c.);
- le società semplici (art. 2251 c.c.);
- le società tra avvocati e le società tra i professionisti;
- le società o gli enti che esercitano attività di direzione, controllo e coordinamento e quelle che vi sono soggette;
- le imprese sociali;
- le start-up innovative e gli incubatori certificati di start-up;
- le PMI Innovative (Piccole e Medie imprese Innovative);
- alternanza scuola-lavoro.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Dal primo settembre 2000, nell'ambito del processo di decentramento amministrativo, le competenze che erano dell'UPICA - Ufficio Periferico del Ministero dell'Industria, sono state trasferite alle Camere di Commercio. L'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio emette provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, in base alla Legge 24 novembre 1981 n.689, a seguito di violazioni commesse da operatori economici ai quali siano stati contestati o notificati da parte degli organi di vigilanza (polizia municipale, carabinieri, guardia di finanza, polizia di stato, Registro Imprese camera di commercio e altri) illeciti amministrativi, dopo l'emissione dei relativi verbali d'accertamento.
Materie di competenza delle Camere di Commercio
Elenco di alcune delle principali materie per cui la Camera di Commercio è competente a ricevere il rapporto dagli organi di vigilanza:
-
ritardati depositi/domande/denunce al registro Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo
-
informazioni al consumatore
-
sicurezza prodotti, conformità prodotti
-
commercio elettronico
-
impiantistica
-
attività di autoriparazione
-
Metrologia legale
-
Albi e Ruoli camerali
-
Etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari (compreso ogni altro prodotto posto in commercio e che debba essere preventivamente etichettato, punzonato e sottoposto a marchi o contrassegni CE)
DOMANDE FREQUENTI
-
Cosa fare quando si riceve un verbale di contestazione
Quando un cittadino riceve un verbale di contestazione può:
1. pagare la sanzione indicata nel verbale entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale
oppure
2. presentare scritti difensivi alla Camera di Commercio - Ufficio Sanzioni chiedendo, se vuole, di essere ascoltato.
IMPORTANTE: Il pagamento del verbale entro i 60 giorni estingue il procedimento.
Se sul verbale è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dal responsabile in solido
-
Non ho pagato il verbale nei 60 giorni: cosa succede?
Quando il trasgressore o l'obbligato in solido non pagano il verbale, dopo 60 giorni questo viene inoltrato con un rapporto alla Camera di Commercio.
L'ufficio Sanzioni tenuto conto delle memorie difensive e dei documenti allegati, nonché delle ragioni esposte verbalmente a seguito di eventuale audizione, esamina gli atti pervenuti dall'organo accertatore e se del caso integra l'istruttoria chiedendo le controdeduzioni all'organo accertatore.
Quindi ogni verbale viene valutato nel merito e nella legittimità con due diversi risultati:
-
un'ordinanza di archiviazione se l'ufficio ritiene non fondato o irregolare il verbale di accertamento;
-
un'ordinanza ingiunzione se l'ufficio ritiene fondato il verbale di accertamento.
Dal momento del ricevimento decorre il termine di 30 giorni per effettuare il pagamento o presentare ricorso.
-
Come presentare lo scritto difensivo contro il verbale d'accertamento e la richiesta di audizione
Se il cittadino vuole contestare il verbale di accertametno può presentare uno scritto difensivo e/o una richiesta di audizione. Lo scritto difensivo e la richiesta di audizione devono pervenire all'Ufficio Sanzioni entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale.
La richiesta di audizione e lo scritto difensivo devono essere presentati all'Ufficio Sanzioni di una delle tre sedi della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia secondo una delle seguenti modalità:
-
consegnati a mano agli sportelli della CCIAA del Sud Est Sicilia - Ufficio Sanzioni sede della provincia di competenza;
-
spediti via p.e.c. all'indirizzo ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it
-
Cosa fare quando si riceve un'ordinanza ingiuntiva di pagamento
L'ordinanza è un titolo esecutivo, quindi il trasgressore ha l'obbligo di pagare la somma indicata e le spese di procedimento entro 30 giorni dalla notifica seguendo le istruzioni per il pagamento delle ordinanze ingiuntive .
E' ammesso ricorso entro il termine previsto per il pagamento davanti al Giudice di Pace o il Tribunale, competenti per territorio, a seconda dei casi previsti dagli artt. 22 e 22bis della legge 689/81. Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, salvo che il giudice disponga diversamente.
IMPORTANTE:
Per evitare che la sanzione sia iscritta a ruolo, occorre presentare le ricevute dei pagamenti presso gli uffici oppure inviarle via p.e.c.
-
Pagamento rateale dell'ordinanza ingiuntiva
L'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere, con istanza, il pagamento rateale della sanzione pecuniaria. L'Ufficio valuterà tale istanza corredata della documentazione comprovante le condizioni economiche disagiate oppure, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
L'ufficio esamina la richiesta e gli atti allegati e, nel caso di accoglimento, emette un provvedimento di rateizzazione, cioè una lettera che contiene il piano delle rate e le spiegazioni sul modo e i tempi di versamento, che viene notificato all'interessato.
La ricevuta di ogni pagamento deve essere presentata all'ufficio emittente.
La documentazione dovrà essere presentata all'Ufficio Sanzioni secondo una delle seguenti modalità:
- consegnata a mano agli sportelli della CCIAA del Sud Est Sicilia;
- spedita via p.e.c. all'indirizzo ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it
In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Se il pagamento non avviene nei termini, si attiva la procedura di esecuzione coattiva.
-
Procedura di esecuzione coattiva
Decorso il termine di 30 giorni per il pagamento dell'ordinanza ingiuntiva, la Camera di Commercio avvia la procedura di riscossione delle somme dovute trasmettendo il ruolo al Concessionario. L'iscrizione a ruolo può essere effettuata dall'Ente camerale entro cinque anni dalla data della ordinanza. L'importo da riscuotere è aumentato delle maggiorazioni e degli interessi previsti per legge.
-
Cosa fare quando si riceve una cartella esattoriale
Entro 60 giorni dalla notifica della cartella, occorre effettuare il pagamento secondo le istruzioni contenute nella stessa. L'omesso pagamento comporta l'attivazione delle procedure di esecuzione forzata.
Se si vogliono chiedere informazioni sugli addebiti occorre individuare l'ufficio da cui proviene.
Le cartelle emesse dall'Ufficio Sanzioni sono individuate dalla dicitura "Camera di Commercio del Sud Est Sicilia" e dal nome dell'Ufficio che può essere "ex Upica" o "Ufficio Sanzioni".
E' possibile chiedere informazioni sulla cartella esattoriale ricevuta telefonando ai numeri di telefono riportati in fondo alla pagina
-
Rateizzazione della cartella esattoriale
Le istanze di rateazione delle cartelle esattoriali devono essere presentate all'Agente della riscossione il quale, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del richiedente, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
MODULISTICA
Scritti difensivi.doc (FAC SIMILE)
Modello per richiesta annullamento ordinanza di pagamento.doc
Modello per richiesta sgravio della cartella esattoriale.doc
Per maggiori informazioni
Responsabile: Giovanna Licitra
Telefono: 0932-671249
Di regola, si tratta del Registro delle imprese nella cui provincia di competenza l’impresa ha stabilito la propria sede legale o principale.
La presentazione delle domande RI e delle denunce REA deve essere eseguita obbligatoriamente tramite la Comunicazione Unica (Comunica), per la quale è necessaria la Firma Digitale, mediante la modalità di trasmissione telematica
Con riguardo ad alcune tipologie di domande (attualmente l'iscrizione della PEC e l'iscrizione/cancellazione di impresa individuale), per la predisposizione e l'invio della pratica è prevista la possibilità di utilizzare la procedura semplificata "Pratica Semplice", accessibile dal portale registroimprese.it.
Imprese individuali
Le imprese individuali possono presentare le pratiche utilizzando il servizio on line Comunica Starweb, (o altro software compatibile) oppure, in alcuni casi, la Pratica Semplice.
Società
Per la presentazione delle pratiche la modalità più semplice è Comunica Starweb, ma si può utilizzare anche ComunicaFedra, scaricando l'apposito software.
Per pratiche che richiedano un atto notarile è invece obbligatorio utilizzare Comunica Fedra (costituzione società, variazione dati costitutivi di società - denominazione, forma giuridica, indirizzo sede in altro comune, capitale sociale, oggetto sociale, azioni ecc. - fusione, scissione e trasformazione di società, cancellazione dal Registro Imprese di società ad eccezione dello scioglimento e liquidazione volontaria, ecc.).
trasmissione telematica: la domanda può essere compilata tramite:
Bilanci on line: servizio web che permette il deposito del bilancio e della situazione patrimoniale e consente anche l'eventuale riconferma dell'elenco soci
Fedra Plus: software da scaricare sul proprio personal computer che consente il deposito del bilancio, della situazione patrimoniale nonché dell'elenco soci.
Per la spedizione occorre utilizzare gli strumenti di invio telematico Bilanci disponibili all'indirizzo http://webtelemaco.infocamere.it (il deposito dei bilanci e delle situazioni patrimoniali non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica).
Gli atti allegati alle domande di iscrizione o deposito nel Registro delle imprese devono sempre rivestire la “forma giuridica” e la “forma informatica” prescritta per il tipo di atto e per il tipo di adempimento pubblicitario che si intende eseguire.
Secondo il tipo di atto e il tipo di adempimento, la forma giuridica necessaria può essere:
• originale informatico
• copia conforme
• copia semplice
La forma giuridica richiesta dipende:
• dal tipo di adempimento che si intende eseguire:
• l’atto è allegato per l’iscrizione o il deposito nel Registro delle imprese
• l’atto è allegato a scopo meramente probatorio
• dal tipo di atto allegato:
• l’atto é un atto notarile (rogato o autenticato da notaio)
• l’atto non é un atto notarile (scrittura privata non autenticata)
• l’atto è conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione
• dal tipo di supporto prescelto, cartaceo o informatico, per formare l’atto all’origine
La forma, o meglio, il formato informatico del file che contiene l’atto può essere:
• il PDF/A-14
• il PDF
Il formato informatico richiesto dipende:
• dal tipo di adempimento che si intende eseguire:
• l’atto è allegato per l’iscrizione o il deposito nel Registro delle imprese
• l’atto è allegato a scopo meramente probatorio
• dal tipo di atto allegato
• dalla previsione normativa di uno specifico formato informatico.
Per alcuni atti le norme prevedono che gli stessi siano anche "marcati temporalmente", per informazioni consultare la pagina Marcatura temporale.
Il R.E.A. contiene i dati relativi alle attività, alle eventuali unità locali, agli addetti operanti nell’impresa, alle iscrizioni in albi, ruoli, elenchi o registri, agli estremi delle autorizzazioni, licenze e simili, ecc..
Sono inoltre iscritti nel R.E.A. i soggetti collettivi che svolgono attività economica non in forma di impresa (es: associazioni, fondazioni ecc.) e gli imprenditori con sede principale all’estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.
PROCEDURA DI DEPOSITO DEI LIBRI SOCIALI DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI.
Compiuta la liquidazione di una società di capitali (ex art. 2496 c.c. solo per s.p.a., s.r.l. e cooperative) il liquidatore deve depositare presso il registro delle imprese i libri della società.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano i seguenti libri sociali:
-
libro giornale
-
libro degli inventari
-
libro dei soci
-
libro delle obbligazioni
-
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee o libro delle decisioni dei soci
-
libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione o libro delle decisioni degli amministratori
-
libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione o libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisiore
-
libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste
-
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni
-
il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447 c.c. sexies.
Cosa bisogna fare
Dopo l’invio della pratica telematica di CANCELLAZIONE, i libri vanno presentati allo sportello INFOCENTER utilizzando l'apposita "distinta di deposito dei libri sociali" REPERIBILE NEL SITO CAMERALE regolarmente compilata e sottoscritta dal liquidatore.
Precisare nella distinta il motivo del mancato deposito di alcuni libri obbligatori (smarrimento, furto, ecc.) - In questi casi è necessario allegare copia denuncia fatta all’autorità di pubblica sicurezza.
I libri debbono essere raccolti in scatole contrassegnate con i riferimenti dell'impresa: denominazione/ragione sociale, sede, numero REA, codice fiscale.
UNITAMENTE AI LIBRI SOCIALI DOVRA’ ESSERE PRESENTATA LA RICEVUTA DI PROTOCOLLAZIONE DELLA PRATICA TELEMATICA DI CANCELLAZIONE. IN ASSENZA I LIBRI NON VERRANNO RITIRATI.
EFFETTUATO IL DEPOSITO DEI LIBRI SOCIALI, L’UTENTE TELEMACO DOVRA’ ALLEGARE LA DISTINTA DELL’AVVENUTO DEPOSITO ALLA ISTANZA DI CANCELLAZIONE.
Il deposito può anche essere effettuato da persona delegata dal liquidatore (vedi spazi dedicati da compilare nella distinta) che dovrà presentarsi munito di documento di identità allo sportello camerale.
COSTI
Il deposto dei libri sociali comporta il pagamento per diritti di segreteria di € 30,00.
Il versamento può essere effettuato con una delle seguenti modalita’:
- tramite bancomat/carta di credito presso l’Ufficio Vidimazione della CCIAA del SUD EST SICILIA
- tramite avviso di pagamento PagoPa (NON SONO ACCETTATI PAGAMENTI SU C/C POSTALE O A MEZZO BONIFICO)
Le sanzioni R.E.A., in forza del richiamo dell’art. 9 D.P.R. n. 581/95, vengono applicate in caso di:
-
denuncia al Repertorio Economico Amministrativo di dati economici e/o amministrativi presentata oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 48 del T.U. 2011/1934, modificato dall’art.1 della Legge n. 630/1981 e dalla Legge n. 435/87;
-
denuncia al Repertorio Economico Amministrativo a rettifica di precedenti comunicazioni di dati economici e/o amministrativi (denuncia non veritiera ai sensi dell’art. 51 del T.U. 2011/1934);
-
omissione della denuncia al Repertorio Economico Amministrativo.
A CHI SI APPLICANO
Tali sanzioni, in base a quanto disposto dagli articoli 47 e 48 del T.U. 2011/1934, si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti alla denuncia.
N.B.: Le sanzioni si applicano ai soggetti in carica al momento della violazione, vale a dire al 31° giorno dalla data dell’evento.
COMPUTO DEL TERMINE
Ai fini del calcolo per il termine entro cui presentare una denuncia REA, occorre contare i giorni partendo da quello successivo all’evento (per il termine dei 60 giorni il calcolo va fatto senza interruzioni, nel senso che, se il trentesimo giorno cade di giorno festivo, il conteggio non riparte dal primo giorno non festivo, ma è continuativo).
Se il termine finale scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n. 558/99 art. 3 c.2, in vigore dal 6/12/2000).
Si precisa, inoltre, che la ricorrenza del Santo Patrono (Legge 27 marzo 1949, n. 260) non è considerata giorno festivo ai fini del computo del termine per la presentazione delle domande al Registro imprese – REA, pertanto la scadenza non è prorogata.
IMPORTI
L’importo delle sanzioni R.E.A. è fissato dall’articolo 51 del T.U. 2011/1934, modificato dalla Legge n. 630/81 e dalla Legge n. 435/87, ed è pari a:
-
euro 30,00 per le denunce presentate oltre il termine di 30 giorni dall’evento;
-
euro 154,00 per le denunce omesse o presentate oltre il termine di 60 giorni dall’evento;
-
da euro 5,00 a euro 206,00 per le denunce non veritiere.
L’Ufficio del Registro delle imprese, in quanto autorità competente alla contestazione della violazione ai sensi dell’articolo 14 della Legge n. 689/81, invita i soggetti sanzionabili ad effettuare il pagamento di una somma in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della stessa legge, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione per ciascuno dei soggetti obbligati alla denuncia