Diritto Annuale
REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE N. 56 DEL 6 GIUGNO 2018
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n.54, dal decreto legislativo n.472 del 1997 e delle indicazioni impartite in materia dallo stesso Ministero, dal Ministero delle Finanze e dall’Agenzia delle entrate.
Articolo 2
Violazioni sanzionabili
1. Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 maggio 2001, n. 359.
2. Ai fini del regolamento emesso con D.M. 27 gennaio 2005, n. 54, per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto ai termini di cui al comma 1; per omesso versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni o quello effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato.
Articolo 3
Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare
1. Non è sanzionabile l’errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 maggio 2001, n. 359.
2. La Camera qualora accerti l’errato versamento, anche se effettuato oltre i termini di scadenza, provvede tempestivamente a regolarizzare lo stesso con la Camera interessata.
3. La Camera competente a riscuotere il diritto annuale comunica all’impresa l’avvenuta regolarizzazione del versamento oppure, in caso di pagamento effettuato oltre i termini, avvia la procedura sanzionatoria.
4. Non si fa luogo alla contestazione, all’irrogazione o all’iscrizione a ruolo diretta, qualora l’ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore ad euro 12,00.
5. Inoltre non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti da diritto annuale, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi l’importo di Euro 30,00, con riferimento ad ogni anno, ed il credito non derivi da ripetute violazioni degli obblighi di versamento relativi allo stesso diritto annuale.
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Il periodo utile per verificare eventuali violazioni pregresse, ai fini della disapplicazione della disposizione contenuta nel precedente comma, è il quinquennio precedente l’annualità per cui si procede alla riscossione coattiva.
Articolo 4
Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
1. I rapporti tra contribuente e Camera di commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di commercio o dell’amministrazione finanziaria ancorché successivamente modificati.
Articolo 5
Irrogazione della sanzione
1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di commercio.
2. Il Segretario Generale può individuare uno o più dipendenti camerali cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.
Articolo 6
Criteri di determinazione della sanzione
1. Nella determinazione dell’ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e delle direttive impartite in materia dal Ministero delle attività produttive.
2. Nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione del 10% sull’importo non versato.
3. Nei casi di versamento omesso o effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7,8 e 9.
4. Nei casi di versamenti effettuati solo in parte oltre trenta giorni successivi ai termini di pagamento di cui all’art. 8 del decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 11.5.2001, n. 359, la sanzione del trenta per cento si applica sul diritto dovuto mentre le maggiorazioni di cui ai successivi articoli 7 e 8 si determinano sulla quota di diritto omesso.
5. Nei casi di versamenti effettuati solo in parte entro trenta giorni successivi ai termini di pagamento di cui all’art. 8 del predetto decreto n. 359/2001, si applica una sanzione del 30% sulla quota di diritto omesso; anche le maggiorazioni di cui ai successivi articoli 7 e 8 si determinano sulla parte di diritto omesso.
Articolo 7
Incremento della sanzione per gravità della violazione
1. La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di commercio determinato in base al diritto non versato. La sanzione del 30% va incrementata in proporzione al diritto omesso fino ad una percentuale massima del 50%, secondo la tabella qui di seguito riportata:
Danno Finanziario per la CCIAA |
Gravità Violazione ex co. 3, art. 4 Regolamento eCo.1 – 2 art. 7 D.Lgs. 472-97 |
Fino a 80 euro |
5% |
Fino a 373 euro |
10% |
Fino a 518 euro |
15% |
Fino a 1.254 euro |
20% |
Fino a 2.500 euro |
25% |
fino a 5.000 euro |
30% |
Fino a 10.000 euro |
35% |
Fino a 20.000 euro |
40% |
Fino a 40.000 euro |
45% |
Fino a 77.500 euro |
50% |
Articolo 8
Incremento della sanzione per la personalità del trasgressore e per sue precedenti violazioni
1. La Camera di commercio, nei casi di violazioni sanzionabili, considera opportunamente, ai fini della valutazione della personalità del trasgressore, anche le eventuali precedenti violazioni non sanzionabili commesse dallo stesso soggetto, in materia di diritto annuale, nel quinquennio precedente.
2. La personalità del trasgressore è desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale. La sanzione del 30% può essere incrementata di una percentuale del 5% qualora il trasgressore non abbia commesso più di una violazione nei cinque anni precedenti e della percentuale del 15% nel caso il trasgressore abbia commesso più di una violazione nel corso del quinquennio precedente.
3. Il quinquennio di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo decorre dall’anno 2001.
Articolo 9
Riduzione della sanzione per l’opera riparatrice
e per le condizioni economico-sociali del trasgressore
1. La sanzione può essere ridotta di una percentuale massima del 20% nel caso in cui il trasgressore esegua spontaneamente il pagamento oltre il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento n. 54/2005 sempre che la Camera di commercio non abbia ancora avviato il procedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell’articolo 8 del decreto n.54/05.
2. La sanzione può essere ridotta fino ad una percentuale massima del 40% qualora il trasgressore dimostri alla Camera di commercio di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito
di eventi non dipendenti dalla propria volontà ( quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell’attività), oppure a seguito di fattori di crisi riscontrati nell’economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali – ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici – o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali come rilevati.
Articolo 10
Incremento della sanzione per recidiva
1. La sanzione complessiva determinata ai sensi degli articoli 6,7,8 e 9 può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell’articolo 6 del decreto n.54/2005.
2. L’omesso e il tardivo pagamento del diritto sono considerate violazioni della stessa indole.
3. Nel caso di violazioni commesse nel triennio precedente si applicano gli aumenti della sanzione complessiva secondo lo schema previsto dalla sottostante tabella con i limiti massimi ivi indicati.
Una violazione |
1 tardivo 7% - 1 omesso 15% |
15% max |
Due violazioni |
2 tardivi 20% |
30% max |
1 tardivo + 1 omesso 25% |
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2 omessi 30% |
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Tre violazioni |
3 tardivi 35% |
50% max |
2 tardivi +1 omesso 40% |
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1 tardivo + 2 omessi 45% |
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3 omessi 50% |
Articolo 11
Violazioni continuate
1. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 5, comma 2 del regolamento n. 54/2005 e all’articolo 12, comma 5 del decreto legislativo n. 472/1997, la Camera di commercio applica alla sanzione base determinata ai sensi dei precedenti articoli 6,7,8,9 e 10, l’aumento dalla metà al triplo, per le violazioni di cui al comma 2 del precedente articolo commesse in annualità diverse. La maggiorazione della sanzione unica avviene secondo il seguente schema:
• se le violazioni riguardano due annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 50%;
• se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 100%;
• se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 200%;
• se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 300%.
2. Se la Camera di commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
3. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.
Articolo 12
Ravvedimento
1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta al:
a) 3,75% se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 7.12.2001, n. 435;
b) 6% se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all’articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul diritto, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.
3. Nei casi di tardivo versamento, così come definito dall’articolo 3 del D.M. n.54/2005, il ravvedimento si perfeziona entro gli stessi termini di cui al comma 1 con il pagamento della sanzione ridotta contestualmente al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.
Articolo 13
Modalità di irrogazione delle sanzioni
1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
a) Atto di contestazione di cui all’articolo 16 del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
b) Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 17, comma 1, del D.Lgs.n.472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
c) Iscrizione “diretta” a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del D.Lgs.n.472/1997 e successive modifiche e integrazioni.
2. L’atto di contestazione, l’atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale, completa dell’indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare sono notificati all’impresa e/o ai suoi legali rappresentanti.
Articolo 14
Riscossione della sanzione
1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c).
2. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione del verbale.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell’atto notificato.
Articolo 15
Rateazione del pagamento
1. La Camera di commercio può concedere, su richiesta dell’interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili.
2. La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e per importi non inferiori a 1.000,00 euro. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura del 4%, ai sensi dell’articolo 21 comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602.
3. Le condizioni di disagio devono essere dimostrate dal richiedente secondo le modalità stabilite dalla Camera di commercio.
4. La Camera di commercio entro trenta giorni dalla presentazione completa della documentazione necessaria per la valutazione e accettazione della richiesta di rateazione, comunica all'interessato l’esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.
5. Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto il termine la Camera di Commercio provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute.
Articolo 16
Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale
1. Il contribuente che ha ricevuto l’atto di contestazione di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto:
a) presentare deduzioni difensive alla Camera di commercio avverso l’atto di contestazione. Il Segretario Generale o suo delegato può accogliere le deduzioni dell’interessato, in caso di non accoglimento emette l’atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria;
b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l’atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l’atto di contestazione, si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni.
In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione, quest’ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.
2. Il contribuente che ha ricevuto l’atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera b), può, entro 60 giorni dalla notifica:
a) presentare memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell’atto al fine di ottenere l’eventuale annullamento totale o parziale dell’atto in sede di autotutela;
b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l’atto.
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c), può entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale:
a) presentare delle memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l’eventuale annullamento totale o parziale dell’atto in sede di autotutela.
b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.
4. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione nel periodo feriale di cui all’articolo 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
5. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. Per le stesse, il contribuente – a pena di improcedibilità del ricorso – può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e non sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione.
Articolo 17
Autotutela
1. Il Segretario Generale o un suo delegato può procedere, d’ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all’annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l’altro, esercitato per i seguenti motivi:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) doppia imposizione;
d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’ente camerale.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di commercio.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l’annullamento totale o parziale.
4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. L’annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Articolo 18
Decadenza e prescrizione
1. L’atto di contestazione ovvero l’atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro il termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente la cartella esattoriale emessa ai sensi dell’articolo 25 del D.p.r. 602/73.
Articolo 19
Pubblicità ed entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all’albo Camerale.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia
AVVISO IMPORTANTE ALLE IMPRESE
La Camera di Commercio informa che in coincidenza con le scadenze per il pagamento del diritto annuale, a molte imprese vengono recapitati dei bollettini di conto corrente postale accompagnati da diciture che richiamano genericamente CAMERE DI COMMERCIO o REGISTRO IMPRESE, e che possono fare credere, ad una lettura veloce, di essere state inviate dalla Camera.
Alcune imprese hanno aderito e pagato quanto richiesto, ritenendo di avere adempiuto ad un obbligo discendente dall’iscrizione alla Camera di Commercio.
Si tratta in genere di proposte di natura commerciale per servizi pubblicitari delle quali la Camera di Commercio è del tutto estranea.
Si invitano le imprese, al ricevimento di comunicazioni analoghe a valutare con attenzione se si tratta di proposte commerciali non obbligatorie, che non hanno alcun collegamento con l’iscrizione alla Camera di Commercio o dovute ad eventuali adempimenti di legge.
INFORMAZIONI PRIMA DI PAGARE PRESSO:
Sede di Catania: Via Cappuccini, 2 Catania - Sportello tributi INFOCENTER, - telefono 0957361342 – 0957361349 – fax 0957361358; e-mail:
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Telefono 0957361342 | 0957361349
e-mail: ufficiodirittoannuale@ct.camcom.it
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e-mail: diritto.annuale@rg.camcom.it
Sede di Siracusa: Via Duca degli Abruzzi, 4 – Siracusa
telefono 0931 1961133
SI CONFERMA CHE L’UNICO MODO PER PAGARE IL DIRITTO ANNUALE ALLA CAMERA DI COMMERCIO E’ IL VERSAMENTO TRAMITE MODELLO DI PAGAMENTO PER LE IMPOSTE F24.